L’amministratore nominato dall’assemblea non può essere confermato

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4498.

La massima estrapolata:

Cessato l’incarico, l’amministratore nominato dall’assemblea non può essere confermato – atteso che il codice civile non prevede la “conferma” dell’amministratore – ma eventualmente rieletto, laddove la delibera di nomina e la delibera di rielezione hanno contenuto ed effetti giuridici eguali, differendo soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona già in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. Ne consegue che la cessazione dell’amministratore dall’ufficio, benché rieletto, determina l’obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini dell’opponibilità ai terzi.

Ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4498

Data udienza 24 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21686-2018 proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CCIAA DI FOGGIA, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1152/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 23/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (c.c.I.A.A.) di Foggia ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza 23 aprile 2018, n. 1152/2018, resa dal Tribunale di Foggia.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
(OMISSIS), sindaco della (OMISSIS) s.p.a., propose opposizione contro l’ordinanza ingiunzione n. 2011/618 del 5 marzo 2012 emessa dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (c.c.I.A.A.) di Foggia, per l’importo di Euro 245,00, di cui Euro 206,00 a titolo di sanzione amministrativa, per aver omesso di iscrivere nel registro delle imprese, entro il termine di trenta giorni, la cessazione dell’amministratore unico dall’ufficio (articolo 2385 c.c., comma 3, e articolo 2630 c.c.), avendo depositato l’istanza di iscrizione soltanto il 22 novembre 2010. Il Giudice di pace di Foggia respinse l’opposizione.
Il Tribunale di Foggia ha poi accolto l’appello di (OMISSIS), osservando come la deliberazione assembleare del 23 settembre 2010 avesse confermato nella carica di amministratore per i successivi tre esercizi il signor (OMISSIS), il che escludeva che si fosse verificata una “cessazione” dall’ufficio, con conseguente continuita’ della carica, non avendo l’amministratore rieletto rinunziato all’ufficio.
L’unico motivo di ricorso della c.c.I.A.A. di Foggia denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2383 e 2385 c.c., atteso che con la deliberazione assembleare del 23 settembre 2010 si era comunque determinata la cessazione dalla carica dell’amministratore (OMISSIS) per scadenza del termine ed era percio’ tradiva l’iscrizione poi eseguita il 22 novembre 2010.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorso e’ fondato.
A norma dell’articolo 2383 c.c.:
“La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450 c.c..
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonche’ a quali tra essi e’ attribuita la rappresentanza della societa’, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullita’ o di annullabilita’ della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della societa’ non sono opponibili ai terzi dopo l’adempimento della pubblicita’ di cui al comma 4, salvo che la societa’ provi che i terzi ne erano a conoscenza”.
L’articolo 2385 c.c. stabilisce invece:
“L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si e’ ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e’ stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”.
L’omessa esecuzione della comunicazione presso il registro delle imprese trova poi sanzione nell’articolo 2630 c.c.
Dalla lettura delle norme richiamate, emerge quindi che:
1) gli amministratori nominati dall’assemblea possono rimanere in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono automaticamente alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio;
2) gli amministratori sono rieleggibili, salva diversa disposizione statutaria;
3) la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto non appena il consiglio di amministrazione sia stato ricostituito;
4) la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni a cura dei sindaci.
Il Codice Civile non prevede, pertanto, la “conferma” dell’amministratore, come sostenuto dal Tribunale di Foggia.
Ogni amministratore cessa dall’incarico (per rinuncia, decadenza, revoca o, appunto, scadenza del termine) e puo’ essere rieletto. La delibera di nomina e la delibera di rielezione dell’amministratore hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la rielezione riguarda persona gia’ in carica, mentre la nomina riguarda persona nuova. La cessazione dell’amministratore dall’ufficio, benche’ rieletto, determina, quindi, l’obbligo per il collegio sindacale di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, a fini della opponibilita’ ai terzi (arg. da Cass. Sez. 1, 07/07/1982, n. 4045; Cass. Sez. 3, 24/02/1994, n. 1886).
Il controricorrente deduce, peraltro, che l’amministratore (OMISSIS) avrebbe operato in prorogatio ex articolo 2385 c.c., comma 2, quanto meno fino al 23 ottobre 2010, allorche’ il medesimo accetto’ la nuova nomina del 23 settembre 2010. Si tratta di allegazione che dovra’ essere verificata in sede di rinvio, considerando, peraltro, come l’articolo 2385 c.c., comma 2, ha soltanto lo scopo di assicurare la contestualita’ tra cessazione del precedente amministratore per scadenza dalla carica e sostituzione mediante nomina ed accettazione del nuovo amministratore (Cass. Sez. 1, 05/09/1997, n. 8612; Cass. Sez. L, 11/12/1979, n. 6454; Cass. Sez. 1, 09/08/1977, n. 3650).
La sentenza impugnata va percio’ cassata, con rinvio al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, che riesaminera’ la causa uniformandosi ai principi richiamati e tenendo conto dei rilievi svolti, regolando altresi’ le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Foggia in diversa composizione.

 

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