Opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione “ex” art. 3 r.d. n. 639 del 1910

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4501.

La massima estrapolata:

La controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione “ex” art. 3 r.d. n. 639 del 1910, benché concernente la riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada – per il cui recupero i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al r.d. citato, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. 44 del 1997 – rientra nell’ambito applicativo dell’art. 32 del d.lgs. 150 del 2011. Pertanto, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2019, l’opposizione va proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’ingiunzione e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, al giudice nel cui circondario ha sede l’ente locale concedente. Siffatta competenza ha natura inderogabile ed il suo mancato rispetto è rilevabile d’ufficio, essendo oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari.

Ordinanza 20 febbraio 2020, n. 4501

Data udienza 31 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29400/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– RICORRENTI-
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5477/2018, depositata in data 14.3.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 31.10.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto opposizione ex articolo 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso l’ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS), relativa ad una sanzione pecuniaria per violazioni del codice della strada, assumendo l’intervenuta decorrenza del termine di prescrizione L. n. 681 del 1989 ex articolo 28. Con ordinanza del 6.2.2015 il Giudice di pace ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti dinanzi al Giudice di pace di Trento.
Proposto appello dalla (OMISSIS), il tribunale ha riformato la prima decisione e, decidendo nel merito, ha annullato l’ingiunzione di pagamento, con condanna dell’ente per la riscossione al pagamento delle spese processuali, ritenendo che il giudice di pace non potesse rilevare d’ufficio l’incompetenza per territorio, posto che, vertendosi in materia di ingiunzione fiscale, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 32, la competenza non era inderogabile. Riguardo al merito, ha ritenuto irregolare la costituzione in giudizio della (OMISSIS), effettuata mediante spedizione postale del fascicolo di parte, osservando che, pur trattandosi di nullita’ suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, tuttavia mancava l’attestazione di ricezione deli atti da parte del cancelliere, e che quindi, non potendo essere utilizzati gli atti prodotti, non vi fosse prova della tempestiva e regolare notifica del verbale di accertamento.
La cassazione della sentenza e’ chiesta dalla (OMISSIS) con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.
(OMISSIS) ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo deduce la violazione degli articoli 28 e 38 c.p.c., nonche’ del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articoli 7 e 32, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il tribunale abbia erroneamente ritenuto che l’oggetto del giudizio riguardasse un’ingiunzione relativa ad entrate patrimoniali dello Stato o degli altri enti pubblici, discutendosi, per contro, della riscossione di una sanzione stradale ricadente nella previsione dell’articolo 7 del decreto di semplificazione dei riti civili, con la conseguenza che l’incompetenza territoriale era rilevabile d’ufficio. Nello specifico, la causa doveva essere devoluta al Giudice di pace di Trento, in base al luogo di residenza del soggetto sanzionato.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 319 e 156 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il tribunale ritenuto irregolare la costituzione in giudizio della ricorrente, mentre gli atti erano pervenuti presso la cancelleria ed era irrilevante l’assenza di un’espressa attestazione di deposito, la cui omissione non poteva ricadere sulla parte.
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il giudice di secondo grado omesso di pronunciare sull’inammissibilita’ dell’opposizione del (OMISSIS), proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ingiunzione.
2. Deve respingersi l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso. Benche’ il (OMISSIS) avesse proposto opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., il tribunale ha (per quanto si dira’) correttamente riqualificato la domanda come opposizione ad ingiunzione fiscale ex Regio Decreto n. 610 del 1932 (oggi Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 32), ritenendo, proprio su tale presupposto, che la competenza territoriale non fosse inderogabile.
Posto inoltre che la sentenza d’appello non risulta notificata ed era stata depositata in data 14.3.2018, il termine semestrale per l’impugnazione era sottoposto alla sospensione feriale (Cass. 16747/2013; Cass. 11258/1990) e pertanto il ricorso, spedito in data 9.10.2018, deve ritenersi tempestivo.
3. Il primo motivo di ricorso e’ fondato nei termini che seguono. Premesso anzitutto che, ove questa Corte sia investita (con ricorso ordinario o con regolamento ex articolo 42 c.p.c.) di una questione di competenza, e’ tenuta ad individuare il giudice competente anche d’ufficio e a prescindere dalle deduzioni delle parti, attraverso l’esame diretto degli atti processuali (Cass. 21422/2016; Cass. 7528/1995; Cass. 8809/1995), va confermato che la causa rientrava nell’ambito applicativo del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 32, avendo il (OMISSIS) proposto opposizione avverso un’ordinanza Regio Decreto n. 639 del 1910 ex articolo 3, benche’ si discutesse della riscossione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada.
Difatti, per il recupero delle somme dovute a tale titolo, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910 (Cass. 17091/2019, in motivazione), anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui al Decreto Legislativo n. 44 del 1997, articolo 53 (Cass. 22710/2017).
3.1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 32, comma 2, l’opposizione deve esser proposta dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.
Se la riscossione e’ affidata ad un concessionario, si e’ inizialmente ritenuto che la competenza spettasse al giudice della sede del suddetto concessionario, anche se diversa da quella dell’ente titolare della pretesa (Cass. 3110/2017; Cass. 15417/2017).
La norma, cosi’ interpretata dal diritto vivente, e’ stata ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 158/2019, nella parte in cui non prevedeva che la competenza rimanesse in capo al giudice della sede dell’ente locale concedente, “essendo la contraria interpretazione lesiva del canone di ragionevolezza, poiche’ l’ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, per cui lo “spostamento” richiesto alla parte che voglia esercitare il proprio diritto di azione e’ potenzialmente idoneo a costituire una condizione di “sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione o comunque a “rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale” (cfr., anche Corte Cost. 44/2016).
3.2. Sia nel sistema anteriore all’introduzione del decreto di semplificazione dei riti civili, che nel vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 32, la prevalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la competenza sull’opposizione all’ingiunzione fiscale ha natura inderogabile ed e’ oggetto di una previsione speciale che prevale sui criteri ordinari (Cass. 28640/2018; Cass. 17611/2013), essendo quindi rilevabile d’ufficio (cfr. in motivazione, con riferimento al Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 32, Cass. 14475/2019; Cass. 14475/2019; Cass. 28640/2018; Cass. 17611/2013; Corte Cost. 44/2016 in motivazione; contra, nel senso che l’opposizione ex L. n. 639 del 1910 sostanzia un’opposizione all’esecuzione soggetta ai relativi criteri di competenza: Cass. 17091/2019).
L’opposizione e’ devoluta – quindi – al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’ingiunzione (e, per i provvedimenti emessi dal concessionario della riscossione, del giudice nel cui circondario ha sede l’ente locale concedente).
Nel caso in esame, il giudice di pace di Roma poteva, dunque, rilevare d’ufficio la propria incompetenza territoriale ed inoltre la causa doveva essere devoluta al Giudice di pace di Trento in relazione alla sede dell’ente titolare della pretesa, posto che la sanzione era stata elevata dal Comune di Trento, titolare della potesta’ sanzionatoria con riferimento alle violazioni del codice della strada consumate nell’ambito del suo territorio.
3.3. L’accoglimento della censura in esame comporta la traslazione della causa dinanzi al giudice che gia’ in primo grado era stato correttamente ritenuto competente, non ostandovi il disposto dell’articolo 354 c.p.c., ove non ammette la rimessione in primo grado per questioni di competenza, relativamente ai giudizi devoluti alla cognizione del giudice di pace.
Come osservato da questa Corte in ipotesi assimilabili a quella in esame, resta insuperabile il rilievo che il giudice d’appello non puo’ assumere decisioni in controversie che non potrebbero essere decise dal giudice di primo grado, poiche’ in tal caso non eserciterebbe poteri sostitutivi, ma si arrogherebbe competenze di cui non e’ titolare, incorrendo, inoltre, nella violazione del doppio grado di giurisdizione. La contraria soluzione porrebbe nel nulla, vanificandoli, i criteri di competenza, impedendo in ogni caso che la causa venga trattata dal giudice naturale precostituito per legge (cfr., in questi termini, Cass. 10566/2003 in motivazione; Cass. 22810/2018).
Segue accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto, con declaratoria di competenza del Giudice di pace di Trento, dinanzi al quale sono rimesse le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’, con termine di gg. 60 per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza del Giudice di pace di Trento, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’, con termine di gg. 60 per la riassunzione, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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