Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità di un contratto

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15950.

La massima estrapolata:

Il giudice può rilevare d’ufficio la nullità di un contratto, a norma dell’art. 1421 cod. civ., anche ove sia stata proposta domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione), senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l’assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo. L’efficacia della pronuncia, tuttavia, non può eccedere i limiti della causa, la cui efficacia si deve conformare al perimetro della domanda proposta, potendo tuttavia estendersi all’intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente

Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15950

Data udienza 19 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14514/2013 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 805/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/03/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) evocavano in giudizio, innanzi il Tribunale di Napoli, (OMISSIS) invocando la declaratoria della risoluzione del contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 4.3.2000 per inadempimento della convenuta ovvero, in alternativa, l’accertamento della legittimita’ dell’esercizio del recesso da detta scrittura, nonche’ la condanna della convenuta alla restituzione del bene compromesso in vendita.
Gli attori esponevano che, in base al predetto contratto, avevano promesso di vendere alla convenuta un immobile sito in (OMISSIS), dichiarando che esso era stato edificato in assenza di concessione edilizia, prevedendo l’immediata immissione della promissaria acquirente nel possesso del bene e regolando il saldo prezzo – a parte la caparra versata contestualmente all’atto di cui si discute – mediante una serie di versamenti rateali. La promissaria acquirente aveva tuttavia omesso il pagamento di una delle rate previste dal preliminare, rendendosi in tal modo inadempiente.
La (OMISSIS), costituendosi in giudizio, resisteva alla domanda, spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’inadempimento dei promittenti venditori, i quali – a suo dire – avevano taciuto che parte del bene compromesso (in particolare, il sottotetto) era stato acquisito al patrimonio comunale con apposito provvedimento e che il bene era complessivamente gravato da ipoteche. Tale grave inadempimento dei promittenti venditori giustificata la sospensione del pagamento delle rate di prezzo pattuite nel preliminare.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 299/2005, respingeva la domanda attorea, ritenendo gli attori inadempienti rispetto alle obbligazioni contenute nel contratto preliminare inter partes.
Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori e resisteva la (OMISSIS). Con la sentenza oggi impugnata, n. 805/2013, la Corte di Appello di Napoli riformava la statuizione del giudice di prime cure, dichiarando la nullita’ del contratto preliminare per violazione della L. n. 47 del 1985, articoli 17 e 40. La Corte napoletana riteneva infatti che il bene oggetto dell’impegno di trasferimento fosse parzialmente incommerciabile – in particolare, quanto al sottotetto – a fronte della sua natura abusiva e dell’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale; ravvisava pertanto la nullita’ parziale del negozio giuridico intervenuto tra le parti; riteneva infine che detto vizio inficiasse l’intera validita’ dell’accordo non potendosi configurare un interesse delle parti alla conservazione parziale degli effetti del negozio predetto.
Ricorre per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il ricorso e’ stato chiamato una prima volta all’adunanza camerale del 17.1.2018. All’esito della camera di consiglio e’ stata depositata, in data 27.9.2018, ordinanza interlocutoria con la quale il collegio, presieduto dalla Dott.ssa Lina Matera, ha riservato la decisione, assegnando al P.G. e alle parti il termine di 60 giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni ex articolo 384 c.p.c., comma 3.
A seguito del collocamento a riposo del pres. Matera, intervenuto in data 1.10.2018, e della conseguente impossibilita’ di ricostituire il collegio nella sua originaria composizione, il ricorso e’ stato nuovamente fissato per l’adunanza camerale odierna, con concessione alle parti degli ulteriori termini a difesa previsti dal rito.
Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza odierna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1421 c.c., articoli 99, 112 e 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente rilevato d’ufficio la nullita’ del contratto preliminare nonostante che cio’ non le fosse consentito, in quanto nel presente giudizio non si discute di adempimento del contratto, ma di risoluzione del medesimo.
Il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto la sentenza impugnata risulta sul punto conforme alla giurisprudenza di questa Suprema Corte e il motivo non offre elementi per mutare l’orientamento.
E invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato dapprima che “Alla luce del ruolo che l’ordinamento affida alla nullita’ contrattuale, quale sanzione del disvalore dell’assetto negoziale e atteso che la risoluzione contrattuale e’ coerente solo con l’esistenza di un contratto valido, il giudice di merito, investito della domanda di risoluzione del contratto, ha il potere-dovere di rilevare dai fatti allegati e provati, o comunque emergenti ex actis, una volta provocato il contraddittorio sulla questione, ogni forma di nullita’ del contratto stesso, purche’ non soggetta a regime speciale (escluse, quindi, le nullita’ di protezione, il cui rilievo e’ espressamente rimesso alla volonta’ della parte protetta)” (Cass., Sez. U, n. 14828 del 04/09/2012) e successivamente che “La rilevabilita’ officiosa delle nullita’ negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia, come una species del piu’ ampio genus rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (articolo 41 Cost.) e l’uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (articolo 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo” (Cass. Sez. U, n. 26242 del 12/12/2014).
Costituisce di conseguenza un principio ormai acquisito che “Il giudice puo’ rilevare d’ ufficio la nullita’ di un contratto, a norma dell’articolo 1421 c.c., anche ove sia stata proposta domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione), senza incorrere nel vizio di ultra petizione, atteso che in ognuna di tali domande e’ implicitamente postulata l’assenza di ragioni che determinino la nullita’ del contratto medesimo. L’efficacia della pronuncia, tuttavia, non puo’ eccedere i limiti della causa, la cui efficacia si deve conformare al perimetro della domanda proposta, potendo tuttavia estendersi all’intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente” (Cass., Sez. 3, n. 1036 del 17/01/2019; conf. Cass. Sez. 3, n. 2956 del 07/02/2011).
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1419 c.c., articoli 99, 112 e 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perche’ la Corte partenopea avrebbe erroneamente dichiarato la nullita’ dell’intero negozio giuridico intercorso tra le parti, senza considerare che di regola la nullita’ parziale non travolge l’intero contratto, se non viene dimostrata l’insussistenza dell’interesse delle parti al mantenimento degli effetti derivanti dalla parte non colpita dal vizio.
Questa doglianza e’ fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, “L’estensione all’intero contratto della nullita’ delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell’articolo 1419 c.c., ha carattere eccezionale perche’ deroga al principio generale della conservazione del contratto e puo’ essere dichiarata dal giudice solo in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse perche’ senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto. Ne consegue che la relativa questione non puo’ essere esaminata di ufficio, e, se non dedotta in appello, non e’ proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimita’” (Cass. Sez. 3, n. 1189 del 27/01/2003; conf. Cass. Sez. 2, n. 1306 del 03/02/1995); pertanto, “l’effetto estensivo della nullita’ della singola clausola o del singolo patto all’intero contratto, avendo carattere eccezionale rispetto alla regola della conservazione, non puo’ essere dichiarato d’ufficio dal giudice con la conseguenza che incombe alla parte che assuma l’estensione l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dal patto inficiato da nullita’…” (Cass. Sez. 1, n. 16017 del 13/06/2008).
Orbene, tenuto conto dei richiamati principi di diritto, va rilevato come la Corte territoriale, nell’accertare d’ufficio la nullita’ parziale del preliminare e nell’estenderne tale nullita’ all’intero contratto, e’ incorsa in un duplice errore: da un lato, infatti, non ha tenuto conto che, in assenza di specifica domanda di accertamento dell’invalidita’ del negozio, il relativo accertamento – seppur consentito al giudice di merito in forza dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte – doveva essere preceduto dalla sollecitazione del contraddittorio tra le parti sul punto; dall’altro, ha esteso gli effetti della nullita’ parziale rilevata ex officio all’intero negozio, senza considerare la natura eccezionale di suddetta estensione e l’assenza di apposita istanza di parte.
La sentenza va conseguentemente cassata in relazione ai profili appena esposti, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
L’accoglimento del secondo motivo comporta.
l’assorbimento del terzo e quarto motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

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