Giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 4 marzo 2019, n. 6242.

La massima estrapolata:

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso in favore del notaio delegato per la vendita, emesso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare dichiarata improseguibile per il fallimento del debitore esecutato, la curatela fallimentare è litisconsorte necessario, con conseguente nullità del procedimento e della decisione in caso di sua mancata evocazione in giudizio e cassazione dell’ordinanza, con rinvio al giudice “a quo” per la rinnovazione del procedimento, previa integrazione del contraddittorio.

Sentenza 4 marzo 2019, n. 6242

Data udienza 11 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25955/2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PISA, depositata il 28/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2018 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato ex articolo 331 c.p.c.;
udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e si rimette alla Corte sul rilievo preliminare;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del resistente che ha chiesto il rigetto e si rimette alla Corte per rilievo preliminare.

FATTI DI CAUSA

Ad esito di procedimento esecutivo immobiliare promosso dal (OMISSIS) dichiarato improseguibile per l’intervenuto fallimento della societa’ debitrice pignorata, il Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Pisa ebbe a liquidare le competenze e spese spettanti al notaio incaricato della vendita, Dott. (OMISSIS).
Avverso detto decreto propose opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, il (OMISSIS), creditore procedente onerato provvisoriamente del pagamento del compenso liquidato, ed il Presidente del Tribunale di Pisa, ad esito del procedimento svoltosi avanti a lui, rigetto’ l’opposizione.
Osservava il Presidente come rettamente il Giudice dell’Esecuzione aveva liquidato il compenso al notaio incaricato della vendita per l’opera prestata in forza di parametro che pone a base del calcolo il valore venale, stimato dal ausiliario tecnico, invece che il valore catastale dei beni staggiti, poiche’ cosi’ stabilito Decreto Ministeriale n. 313 del 1999, ex articolo 2.
Avverso detto provvedimento il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
Il notaio (OMISSIS) s’e’ costituito ritualmente a resistere con controricorso.
Ambedue le parti hanno depositate memorie illustrative in prossimita’ di questa adunanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il (OMISSIS) ha rilevato con il primo mezzo d’impugnazione violazione del disposto Decreto Ministeriale n. 313 del 1999, ex articolo 2, in quanto il ricorso al parametro del valore venale stimato era consentito solo in assenza della possibilita’ di individuare il valore catastale,nella specie invece esistente.
Con la seconda ragione di doglianza l’Istituto di credito deduce nullita’ del provvedimento emesso dal Presidente di Pisa poiche’ privo di motivazione in punto ragioni del riconoscimento del compenso pur in assenza di effettiva opera professionale prestata.
Con il terzo mezzo di impugnazione il (OMISSIS) segnala sospetto di illegittimita’ costituzionale del criterio di liquidazione adottato, qualora ritenuto coretto, poiche’ irrazionale la scelta legislativa di riconoscere sensibile remunerazione ad opera effettivamente minimale.
Reputa pero’ questo Collegio che sia da rilevare e dichiarare, ex officio, la nullita’ del provvedimento impugnato e dell’intero procedimento,tenutosi avanti il Presidente del Tribunale di Pisa, per irregolare costituzione del contraddittorio.
Difatti e’ principio affermato da questa Suprema Corte, con specifico riguardo al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico ma di affiato generale in tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari del Giudice – Cass. sez. 2 n. 7528/06, Cass. sez. 2 n. 24786/10, Cass. sez. 2 n. 29721/17 -, che sono litisconsorti necessari tutte le parti del procedimento, nel cui ambito fu espletata la consulenza.
Un tanto perche’ la liquidazione del compenso all’ausiliario potrebbe aver incidenza sulla loro sfera patrimoniale a seguito della regolazione definitiva delle spese del procedimento in sede di decisione circa il merito della controversia, che anche ricomprende la statuizione definitiva circa l’accollo delle spese del procedimento.
Il richiamato insegnamento supera quanto stabilito in arresti precedenti – Cass. sez. 1 n. 10752/91, Cass. sez. 2 n. 645/00 – che limitava il litisconsorzio ai soli soggetti positivamente onerati del pagamento del compenso all’ausiliario del Giudice,siccome stabilito nel decreto impugnato, ancorche’ in via provvisoria.
Questo Collegio reputa di ribadire il primo insegnamento citato poiche’ piu’ rispettoso dei diritti di tutte le parti, possibili destinatarie finali dell’onere del pagamento anche se in via mediata siccome rimborso di spese da altra parte processuale anticipate e, comunque, teso ad evitare eventuale contrasto tra separati provvedimenti di liquidazione in misura diversa del medesimo compenso.
E’ principio generale Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 8 – gia’ articolo 90 c.p.c. – che la parte che compie un atto processuale deve anticipare le spese relative ovvero quando cosi’ disposto in via provvisoria dal Magistrato procedente.
E’ principio generale per il procedimento esecutivo di espropriazione, ex articolo 95 c.p.c., che le spese anticipate dal creditore procedente sono poi a carico del debitore esecutato, con privilegio ex articolo 2770 c.p.c., per quanto specificatamente riguarda i beni immobili.
Pertanto il soggetto, nella cui sfera patrimoniale si riflette sicuramente il decreto di liquidazione del compenso al notaio delegato per la vendita ex articolo 591 bis c.p.c., risulta esser il debitore esecutato, anche se, il titolo esecutivo per l’esazione del compenso da parte dell’ausiliario, il Giudice lo confeziona nei confronti del creditore procedente sul quale, come visto, ricade l’onere dell’anticipazione delle spese di procedura.
Quindi, in attuazione del principio stabilito dagli arresti del 2006, 2010 e 2017 dianzi richiamati, parte necessaria della procedura di opposizione, affinche’ possa contraddire, deve esser ritenuto anche il debitore esecutato ovvero il soggetto che effettivamente dovra’ sopportare la deliberata spesa.
Un tanto perche’ il decreto di liquidazione e’ titolo esecutivo destinato a consolidarsi definitivamente una volta scorso il specifico termine decadenziale previsto per l’opposizione avverso lo stesso – sino al Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2011, giorni venti, quindi giorni trenta ex articolo 704 quater c.p.c..
Per sua natura il titolo esecutivo deve esser unico verso tutte le parti interessate, che nella specie sono l’ausiliario creditore, il creditore procedente, che anticipa la spesa, ed il debitore esecutato, soggetto tenuto in definitiva al pagamento ad esito del procedimento esecutivo d’espropriazione.
Detta conclusione, che assicura comunque a tutti i soggetti interessati di poter contraddire circa la legittimita’ e congruita’ della liquidazione effettuata dal Giudice, non rimane superata dall’osservazione che il soggetto non opponente ha dimostrato di nulla aver da contestare avverso l’operato del Giudice, poiche’ raggiunto dalla comunicazione del decreto di liquidazione non ha proposto opposizione, poiche’ detta osservazione in concreto presuppone il certo verificarsi del presupposto di fatto, ossia che intervenga la comunicazione del decreto contemporaneamente a tutte le parti e, non gia’, in momenti anche sensibilmente distanti nel tempo per fattuali disguidi.
In tal caso interverrebbero separati procedimenti di opposizione con possibile contrasto dei provvedimenti emessi a loro esito, che danneggerebbe una delle parti interessate stante il consolidarsi di titoli esecutivi di contenuto diverso.
Nella specie, qui esaminata, si profila ulteriore peculiarita’, posto che il debitore esecutato e’ fallito, sicche’ si pone la questione dell’interferenza del decreto di liquidazione con la procedura concorsuale.
Interferenza che deriva dalla necessaria insinuazione nella procedura del credito privilegiato per le spese di procedura da parte del creditore procedente, che ha pagato il compenso all’ausiliario.
La questione appare risolta da questa Suprema Corte – Cass. sez. 1 n. 4742/1997 – che ha individuato comunque nel Giudice dell’esecuzione, in quanto competente funzionalmente, il soggetto legittimato a liquidare il compenso ai suoi ausiliari anche in ipotesi di fallimento del debitore esecutato, sull’osservazione che il titolo esecutivo appare rivolto formalmente nei riguardi del creditore procedente, quale anticipatario delle spese di procedura.
Tuttavia un’eventuale esclusione del debitore esecutato – rappresentato dal curatore del fallimento – dal procedimento di opposizione avviato da altro interessato alla liquidazione del compenso porterebbe od alla conseguenza che lo stesso non sia messo,in assoluto,nelle condizioni di contraddire sulla questione ovvero a ritenere la liquidazione effettuata dal Giudice dell’Esecuzione sindacabile dal Giudice delegato nell’ambito della procedura di insinuazione nel fallimento di detto credito, con possibile insinuazione dell’ammontare del credito in misura diversa rispetto a quanto liquidato dal Giudice competente.
Dunque, sulla scorta delle osservazioni e principi dianzi illustrati, nonche’ tenuto anche conto che la pronunzia di condanna non viene formalmente emessa nei riguardi del soggetto fallito, appare soluzione adeguata la conclusione che, anche nell’ipotesi di fallimento del debitore esecutato, la curatela fallimentare sia da ritenere litisconsorte necessario nel procedimento conseguito all’opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170, proposto da una delle altre parti interessate nella procedura esecutiva immobiliare dichiarata improseguibile.
La mancata evocazione della procedura fallimentare nel procedimento definito dal Presidente del Tribunale di Pisa con il provvedimento impugnato determina la nullita’ dell’ordinanza adottata e di tutti gli atti del procedimento con conseguente rimessione dalla questione al Tribunale pisano in persona di altro Magistrato per la rinnovazione del procedimento nel corretto contraddittorio e decisione.
Il Giudice di rinvio provvedera’ anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Decidendo sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la nullita’ dell’intero procedimento poiche’ svoltosi in difetto di regolare contraddittorio e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Pisa in persona di diverso Magistrato, che regolera’ anche le spese di questo procedimento di legittimita’.

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