Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere assoggettata all’imposta sul reddito di impresa

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 7 marzo 2019, n. 6630.

La massima estrapolata:

L’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere assoggettata all’imposta sul reddito di impresa, sia per quello prodotto nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio ed il provvedimento che ordina l’apertura della procedura, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l’inizio e la fine della stessa, essendo stato previsto espressamente, in considerazione delle esigenze temporali proprie della liquidazione concorsuale, un periodo d’imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, coincidente con la durata della procedura medesima.

Sentenza 7 marzo 2019, n. 6630

Data udienza 15 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, e (OMISSIS) soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualita’ di cessionaria delle attivita’ e delle passivita’ del (OMISSIS) S.p.A., rappresentate e difese, per procure in calce al ricorso dall’avv. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS) presso il cui studio in (OMISSIS) sono elettivamente domiciliate.
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 247/5/11 della Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, depositata il 21 giugno 2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.01.2019 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Zeno Immacolata che ha concluso per l’inammissibilita’ dei primi tre motivi di ricorso e il rigetto del quarto.
udito per le ricorrenti l’Avv. (OMISSIS);
udito per la controricorrente l’Avv. (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento di diniego, emesso nel 2008, l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Salerno, disconosceva il diritto al rimborso di credito IRPEG (maturato nel periodo 1 gennaio 1996-7 marzo 1997) reclamato dal Commissario liquidatore del (OMISSIS) soc. coop., posta in liquidazione coatta amministrativa, sul presupposto che il liquidatore (avendo ceduto alla (OMISSIS) tutte le attivita’ e passivita’ esistenti nonche’ ogni altro rapporto o sopravvenienza attiva e passiva anche di natura tributaria) non fosse il soggetto legittimato e che l’istanza fosse, comunque, intempestiva.
Il ricorso proposto, avverso l’atto di diniego, dal (OMISSIS) S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, e dalla (OMISSIS) veniva dichiarato inammissibile dalla C.T.P. per carenza di legittimazione del commissario liquidatore del (OMISSIS), unico destinatario dell’atto.
La decisione, appellata dal (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, e dalla (OMISSIS) soc. coop, e’ stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, seppur con diversa motivazione.
Il Giudice di appello, infatti, contrariamente al primo Giudice, ha riconosciuto la legittimazione sostanziale e processuale alla richiesta di rimborso in capo al Commissario liquidatore ma, in considerazione dell’unicita’ del periodo di imposta proprio della procedura concorsuale, ha ritenuto l’istanza intempestiva, rilevando che il relativo credito sarebbe stato possibile di utilizzo alla fine della procedura di liquidazione.
Avverso la sentenza propongono ricorso, su cinque motivi, (OMISSIS) S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, e la (OMISSIS) soc. coop su cinque motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Le ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo laddove la C.T.R., pur avendo affermato, in motivazione, la legittimazione sostanziale e processuale del Commissario Liquidatore, aveva, poi, rigettato l’appello proposto dalle Societa’ avverso la decisione di primo grado che quella legittimazione aveva negato;
1.1. in subordine, denunciano, sulla base degli stessi rilievi, la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c;
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1703 c.c. e ss., del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 59, comma 2, dell’articolo 2028 c.c., nonche’ della L. n. 212 del 2000, articolo 8, per avere la C.T.R., da un lato, disconosciuto la legittimazione alla richiesta di rimborso della (OMISSIS) S.p.A. e, dall’altro lato, la legittimazione processuale della (OMISSIS) soc. coop., mentre la legittimazione del Commissario liquidatore derivava dalla circostanza che quest’ultimo aveva agito in qualita’ di mandatario della Banca cessionaria e che quest’ultima, proprio in virtu’ del predetto rapporto di mandato, aveva piena legittimazione processuale, in quanto parte direttamente interessata all’esito del giudizio;
2.1. in subordine, qualora si volesse considerare insussistente il rapporto di mandato, secondo la prospettazione difensiva, si sarebbe, comunque, realizzata una gestione d’affari altrui, ai sensi dell’articolo 2028 c.c.; inoltre, sempre secondo le ricorrenti, i giudici di appello, nel negare la legittimazione del (OMISSIS) S.p.A., avrebbero violato il principio dell’indisponibilita’ e intrasmettibilita’ dell’obbligazione tributaria.
3. Con il terzo motivo si deduce l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata laddove, nel ritenere insussistente la legittimazione del (OMISSIS) alla presentazione dell’istanza di rimborso, i giudici di appello non avevano esaminato quanto risultante dall’atto di ratifica del 12 ottobre 2008 ovvero l’esistenza di un rapporto di mandato o, comunque, di negotiorum gestio tra i due istituti bancari.
4. Tali motivi, attinenti alla medesima questione, possono essere trattati congiuntamente e sono il primo manifestamente infondato e gli altri inammissibili per difetto di interesse.
5. Contrariamente, infatti, a quanto ritenuto dalle ricorrenti, dalla lettura della sentenza impugnata non appare revocabile in dubbio che la C.T.R. abbia riconosciuto in capo alla cedente (OMISSIS) S.p.a., in persona del Commissario liquidatore, la legittimazione sostanziale e processuale in relazione al diritto controverso (id est rimborso v. pag. 6 della motivazione) e riconosciuto, altresi’, che la (OMISSIS) Societa’ Cooperativa sia l’effettivo titolare del diritto in contestazione.
5.1. Sul punto, invero, non si ravvisa ne’ la dedotta nullita’ della sentenza impugnata ne’ la dedotta contraddittorieta’ della motivazione. Secondo il costante e condiviso orientamento di questa Corte (v., tra le piu’ recenti, Cass. n. 24600 del 18/10/2017, id. n. 26074 del 17/10/2018) l’esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensi’ integrando questo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volonta’ del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale. Sussiste, cosi’, contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullita’ della sentenza, solo quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto.
5.2. Nella specie e’ evidente l’insussistenza di contrasto con il dispositivo e di contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, laddove il rigetto dell’appello affermato dalla C.T.R. consegue alla questione esaminata, per seconda, dal Giudice di appello (dopo avere, per prima, riconosciuta la legittimazione sostanziale e processuale), relativa alla tempestivita’ della presentazione dell’istanza di rimborso e risolta in senso sfavorevole alle odierne ricorrenti, con conferma della sentenza di primo grado sia pure sulla base di una diversa motivazione.
6. Tale capo della sentenza viene attinto dagli ulteriori motivi di ricorso.
6.1. In particolare, con il quarto motivo si deduce una motivazione contraddittoria circa un fatto decisivo e controverso, costituito dall’eccepita inapplicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1998, n. 42, articolo 4, comma 4. Secondo la prospettazione difensiva, la contraddittorieta’ della motivazione sarebbe evidente per avere la C.T.R. ritenuto – dopo avere affermato che la procedura di liquidazione da’ origine a un maxi periodo di imposta, che termina con la chiusura della detta procedura di liquidazione -l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, articolo 4, comma 4, stante la sussistenza di “un periodo di imposta successivo”.
6.2. Con il quinto motivo si deduce, invece, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, articolo 4, comma 4, giacche’ tale norma, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe applicabile alla specie, non essendosi ancora chiuso il periodo di liquidazione coatta amministrativa che costituisce ai fini fiscali un unico maxi periodo di imposta che decorre dalla sua apertura alla sua chiusura.
6.3 Il quarto motivo e’ inammissibile giacche’ la dedotta contraddittorieta’ della motivazione non viene riferita a un accadimento storico naturalistico (id est a un fatto nell’accezione rilevante di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5), ma, in realta’, con il mezzo di impugnazione, si introduce una questione in diritto, piu’ correttamente fatta oggetto del quinto motivo.
6.2. Tale ultimo motivo e’ inammissibile, per piu’ ordini di ragioni. In primo luogo il mezzo e’ inconferente rispetto al decisum. Dalla complessiva lettura della sentenza impugnata, si evince, infatti, che, contrariamente a quanto ritenuto dalle ricorrenti, il Giudice di appello ha rilevato che la richiesta di rimborso fosse stata intempestiva, in quanto formulata prima dell’unico momento possibile per una procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero, atteso l’unico maxi periodo di imposta proprio di dette procedure concorsuali, la dichiarazione da presentarsi alla chiusura della procedura stessa. Tale argomentazione, non attinta dal mezzo di impugnazione, e’, peraltro, conforme ai precedenti in materia di questa Corte la quale ha, in piu’ occasioni ribadito che “l’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere soggetta all’imposta sul reddito d’impresa, sia per il reddito prodotto nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio ed il provvedimento che ordina la liquidazione amministrativa, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l’inizio e la fine della procedura; anche se, stanti le esigenze temporali proprie della liquidazione concorsuale, la legge prevede espressamente un periodo d’imposta diverso ed eventualmente piu’ ampio di quello ordinario, facendolo coincidere con la durata della procedura stessa (Cass. n. 7838/2001, n. 12433/2004, n. 14029/2007; n. 19314/2011).
7. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 7155 del 21/03/2017 il ricorso va dichiarato inammissibile
8. Le ricorrenti, soccombenti, vanno condannate, in solido, al rimborso, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna le ricorrenti, in solido, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 22.000 oltre spese prenotate a debito.

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