Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41354.
La massima estrapolata:
Scatta il reato di fuga in caso di incidente stradale anche con successivo ritorno sul luogo dell’evento.
Sentenza 25 settembre 2018, n. 41354
Data udienza 12 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto – Presidente
Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CASELLA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
Dato atto che alcun difensore e’ comparso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza resa il 10 maggio 2017, ha confermato la condanna emessa a carico di (OMISSIS), il 13 marzo 2015, dal Tribunale di Avellino in relazione al reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6, (commesso il (OMISSIS)); l’imputato veniva assolto gia’ in primo grado per insussistenza del fatto in riferimento all’ulteriore imputazione ex articolo 189 C.d.S., comma 7.
Tanto in riferimento a un episodio nel quale il (OMISSIS), alla guida della sua autovettura, aveva investito (OMISSIS) e si era poi subito allontanato, non ottemperando quindi all’obbligo di fermarsi, salvo poi ritornare sul posto in un momento successivo e prestare soccorso alla persona offesa.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso consta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo l’esponente denuncia violazione di legge per violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in dipendenza del fatto che i giudici di merito si sono basati unicamente sulle dichiarazioni testimoniali della persona offesa costituitasi parte civile.
2.2. Con il secondo motivo, nel quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, l’esponente evidenzia come, nella specie, sarebbe stata necessaria la prova, sotto il profilo oggettivo, dell’effettivita’ del bisogno della persona offesa e, sotto il profilo soggettivo, della consapevolezza e della volonta’ della necessita’ di soccorrere la vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato, ponendosi anzi ai limiti della manifesta infondatezza.
1.1. Quanto al primo motivo, esso risulta invero affatto generico, non confrontandosi in alcun modo con un percorso argomentativo, come quello seguito dalla Corte partenopea, che si appalesa immune da contraddizioni e illogicita’ evidenti. Si evidenzia in proposito che la regola di giudizio compendiata nella formula “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimita’ esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicita’ manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (ex multis Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108).
1.2. Quanto al secondo motivo, nel quale l’esponente deduce l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato, esso e’ infondato, essendo viziato da un’evidente quanto erronea sovrapposizione fra i fondamenti della fattispecie criminosa residua (quella per cui v’e’ condanna, ex articolo 189 C.d.S., comma 6) e quella di omissione di soccorso di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 7, (addebito dal quale il (OMISSIS) e’ stato assolto gia’ in primo grado).
Al riguardo e’ appena il caso di ricordare che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente dall’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7 hanno diversa oggettivita’ giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalita’ del sinistro, mentre la seconda e’ finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (vds. Sez. 4, n. 6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 239038; Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945).
Ne consegue che, in primo luogo, nel delitto di fuga (per il quale il (OMISSIS) e’ stato condannato) basta la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, mentre essa non e’ sufficiente per il diverso reato di omissione di soccorso (cfr. Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Trinche, Rv. 266969); in secondo luogo non puo’ dirsi esente da responsabilita’ il conducente che effettui solo una sosta momentanea, senza fornire le proprie generalita’ (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885; Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734); in terzo luogo, il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talche’ il reato e’ configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al piu’ vicino posto di polizia (Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015, Dandaro, Rv. 262709).
Nella specie e’ pacifico che il (OMISSIS), dopo avere investito la (OMISSIS), si allontano’ dal luogo del sinistro per un tempo significativo (stimato dal Tribunale in circa un’ora), facendovi ritorno solo successivamente, e solo allora ponendosi a disposizione dell’autorita’.
Di tal che il residuo reato ascritto all’odierno ricorrente si era gia’ perfezionato con il suo allontanamento, a nulla rilevando la sua successiva resipiscenza.
2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.
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