Una prassi amministrativa non esime il pubblico ufficiale dall’esame discrezionale sottostante l’atto che emana.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41239.

Sentenza 25 settembre 2018, n. 41239.

Data udienza 18 gennaio 2018.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/03/2017 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito, per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 13/03/2017 della Corte di appello di Lecce che, in riforma di quella del 25/09/2015 del Tribunale di quello stesso capoluogo da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo D della rubrica (articolo 480 c.p.) perche’ estinto per prescrizione e, riqualificato il delitto di cui al capo B (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis) nella contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, ha rideterminato la pena nella minor misura di tre mesi di arresto e 57.500,00 Euro di ammenda, ribadendo la sua penale responsabilita’ per il suddetto reato e per quelli di cui ai capi A (articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) e C (articoli 110 e 734 c.p.) della rubrica.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione mancante e/o illogica.
Con riferimento al reato di cui all’articolo 480 c.p., dichiarato estinto per prescrizione, sulla premessa che l’esistenza di tutti gli altri reati viene fatta dipendere dalla falsita’ degli atti da lui emessi quale tecnico comunale e dalla vigenza della Legge Regionale Puglia n. 56 del 1980, deduce l’insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato e la contraddittorieta’ della motivazione che, argomentando sulla persistente vigenza di tale legge, ammette di fatto la sussistenza di dubbi sul punto, non traendone pero’ le logiche conseguenze circa la consapevolezza dell’imputato di assumere iniziative “contra legem”.
Aggiunge, inoltre, che:
a) la falsa rappresentazione della realta’ che viene documentata deve essere rilevante, avuto riguardo alla specifica attivita’ del pubblico ufficiale; il fatto rappresentato deve avere, cioe’, la potenzialita’ di produrre effetti giuridici;
b) il provvedimento da lui vidimato non ha consentito la realizzazione dell’intervento edilizio perche’ l’autorizzazione paesaggistica contiene una mera valutazione trasmessa alla competente Soprintendenza che, non riscontrando alcun vizio, aveva confermato il provvedimento comunicando il proprio parere favorevole;
c) diversamente da quanto ritiene la Corte di appello, la Soprintendenza, in quarto articolazione ministeriale, e’ certamente competente a deliberare in materia ambientale e paesaggistica ed e’ deputata a verificare la legittimita’ dell’intervento edilizio richiesto; nel caso di specie, la Soprintendenza ha esplicitamente deliberato la conformita’ dell’intervento edilizio alla tutela del paesaggio e non ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata da tecnico comunale che in quanto atto endoprocedimentale non integra un’attestazione, ma piu’ propriamente una valutazione, non suscettibile di assumere connotati di falsita’;
d) in ogni caso, dall’esame della pratica si evince, semmai, che egli sarebbe stato tratto in inganno dalla documentazione presentata dal privato nel richiedere il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, sicche’ la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere sussistente, nel caso di specie, il reato di falso ideologico per induzione di cui agli articoli 48 e 480 c.p.;
Quanto agli altri reati, a sostegno dell’eccepita violazione di legge e della mancanza e/o illogicita’ della motivazione, deduce che:
a) l’autorizzazione paesaggistica da lui rilasciata, in quanto passibile di annullamento da parte della Soprintendenza ed esposta al vaglio obbligatorio di tale organo, non puo’ autorizzare alcunche’;
b) manca qualsiasi cenno alla rilevanza delle condotte relativamente a tutti i reati edilizi contestati e, in particolare, al proprio coinvolgimento in quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c); la sentenza, infatti, si limita alla sola ricostruzione dell’impianto normativo che regola la cd. cessione di cubatura, a riportare il testo del Legge Regionale Puglia n. 56 del 1980, articolo 51, lettera g), e a trascrivere l’arresto di giurisprudenza di legittimita’ al quale si era gia’ conformata parte della giurisprudenza salentina; peraltro – prosegue – la Suprema Corte, in un caso assolutamente sovrapponibile a quello odierno, ha chiaramente affermato che la suddetta legge regionale non puo’ piu’ considerarsi in vigore e che la problematicita’ della stratificazione normativa e’ tale da influire sull’elemento psicologico del reato;
c) non esiste, dunque, alcuna spiegazione che giustifichi la affermazione della propria responsabilita’; le norme e la giurisprudenza richiamate non vengono “calate” nella concretezza dello specifico caso, ne’ si specifica il motivo per il quale sarebbero stati consumati i reati paesaggistici ed e’ stato disatteso il parere della Soprintendenza che ha reputato congruo ed ammissibile l’intervento; non si specifica, di conseguenza, quale sia il nocumento arrecato dalla condotta illecita di cui all’articolo 734 c.p., considerato che la Soprintendenza, come detto, non ha ravvisato alcun pericolo di danno;
d) tutto cio’ esclude la propria responsabilita’ penale per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, e articolo 734 c.p., non addebitabili al ricorrente ne’ a titolo di dolo, ne’ a titolo di colpa;
e) nessun dato probatorio, insomma, appare idoneo a dimostrare il coinvolgimento soggettivo che la natura del reato impone di riscontrare oltre ogni ragionevole dubbio;
f) si paventa la responsabilita’ per i reati di cui ai capi B) e C) della rubrica solo in quanto diretta conseguenza della sussistenza del reato edilizio di cui al capo A; la consapevolezza dei vincoli esistenti sulla zona non vale di per se’ a ritenerlo responsabile delle condotte a lui ascritte;
g) lo stesso Giudice di merito afferma che la falsita’ del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica sono la diretta conseguenza delle false indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata dal sig. (OMISSIS), attestanti la legittimita’ dell’accorpamento e della realizzazione dell’opera, che ha comportato la falsita’ dei provvedimenti finali.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), la manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui, al fine di affermarne la penale responsabilita’, definisce l’attivita’ del tecnico comunale come tecnicamente discrezionale. Orbene, obietta, la discrezionalita’ tecnica si verifica nel caso in cui l’esame di fatti o situazioni rilevanti per l’esercizio del potere pubblico necessitino della soluzione di problemi tecnici di particolare complessita’, implicanti l’applicazione di regole tecniche caratterizzate, pero’, da opinabilita’. La Corte di appello attribuisce al tecnico comunale non solo l’onere di controllare e verificare se fossero presenti tutti i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del permesso di costruire, ma anche quello di risolvere qualunque problematica tecnica esistente. Il ricorrente ribadisce, ancora una volta, che il proprio operato era subordinato al vaglio della Soprintendenza, istituzionalmente competente a verificare se l’intervento edilizio richiesto fosse in contrasto con l’assetto attuale del territorio, mantenendo inalterato l’assetto idrogeologico e geologico, nonche’ l’aspetto esteriore dei luoghi.
Nel caso di specie, la Soprintendenza, con nota del 04/01/2008, ha deliberato la conformita’ alla tutela del paesaggio dell’intervento chiesto dall’ (OMISSIS); in altri casi, invece, lo stesso organo aveva motivatamente annullato l’autorizzazione paesaggistica da lui rilasciata. Dal 2001, inoltre, le funzioni che gravavano su di lui erano state demandate dal legislatore ad una Commissione Paesaggio composta da esperti di comprovata esperienza al fine di verificare con maggiore attenzione e cognizione tecnica l’operato del soggetto preposto in prima facie al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica.
La condanna, quindi, stride, sul piano logico, con la qualificazione dell’attivita’ del tecnico comunale come “vincolata”. In ultima analisi, egli non poteva far altro che prendere atto della documentazione presentata dal (OMISSIS), attestandone la presenza senza dover indagare sulla sua corrispondenza a vero. Una volta effettuato positivamente tale controllo, in osservanza alla attestazione di nulla-osta paesaggistico rilasciato dalla Commissione, egli non poteva fare altro che rilasciare il permesso di costruire.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
3.L’imputato rispondeva dei seguenti reati, in concorso con (OMISSIS): 3.1.a) “del reato di cui all’articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), per aver nelle rispettive qualita’ (e precisamente (OMISSIS) che riceveva l’8.04.2010 il fabbricato allo stato rustico, subentrato per donazione di (OMISSIS) poi deceduto, nell’esecuzione dei lavori e (OMISSIS) in qualita’ di tecnico comunale pro tempore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Morciano di Leuca che ha rilasciato il P.d.C. n. 39/08 del 19.06.2008), in concorso fra loro, consentito e realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex L. n. 1497 del 1939 perche’ di notevole interesse pubblico, nonche’ sottoposto a tutela nel PUTT P. Regione Puglia, le opere edili di seguito indicate con permesso di costruire illecito in quanto rilasciato in difetto dei presupposti richiesti dallo strumento urbanistico ed in contrasto con lo stesso, in violazione dei parametri urbanistici (per le zone agricole di pregio ambientale); effettuando un uso strumentale e non consentito dell’asservimento urbanistico e/o dell’accorpamento di aree, attraverso il quale si richiedeva ed otteneva illecitamente una volumetria assolutamente non ammissibile sul lotto. In particolare la zona qualificata E3 (verde agricolo fascia costiera), con indice di fabbricabilita’ mc/mq 0,01 avrebbe potuto esprimere una volumetria di circa mc. 12,33, mentre veniva realizzata una costruzione con una volumetria di mc. 182,00, utilizzando illecitamente volumetrie di fondi distanti e con caratteristiche E2 ed indice di fabbricabilita’ mc/mq 0,03. Il tutto con procedimento illecito, anche perche’ contenente le false attestazioni di regolarita’ e compatibilita’ urbanistica ed ambientale, laddove si realizzava in contrasto con i presupposti di zona agricola di pregio ambientale, con una densita’ abitativa non consentita e pregiudizievole per l’ambiente. Commesso in (OMISSIS)”;
3.2.b) “del reato di cui all’articolo 110 c.p., Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 bis, Lett. a), per aver in concorso tra loro e nelle rispettive qualita’ di cui al capo a), eseguito i lavori indicati nel capo predetto su beni paesaggistici ed in zona di particolare pregio ambientale dichiarato per le sue caratteristiche di notevole interesse pubblico ex L. n. 1497 del 1939, sprovvisti di valida autorizzazione paesaggistica per essere l’autorizzazione paesaggistica comunale rilasciata su false attestazioni del progettista e falsa certificazione del funzionario comunale incaricato, il che induceva in errore la Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici nell’emettere il relativo nulla-osta, afferente peraltro a permesso di costruire illecito per le ragioni esposte al capo che precede. Commesso in (OMISSIS)”;
3.3.c) “del reato di cui agli articoli 110 e 734 c.p., per avere, in concorso tra loro e nelle qualita’ indicate al capo a), e con la realizzazione della costruzione ivi descritta, alterato le bellezze naturali dei luoghi sottoposti a vincolo ex Decreto Legislativo n. 42 del 2004derivanti dalla L. n. 1497 del 1939 e dal PUTT, realizzando un’edificazione con densita’ espressamente esclusa dalla destinazione urbanistica per la salvaguardia paesaggistica, interponendosi inoltre nell’originaria linearita’ del paesaggio. Commesso in (OMISSIS)”;
3.4.d) “del reato di cui agli articoli 110 e 479 c.p., per aver concorso con (OMISSIS), poi deceduto, nell’illecito rilascio del titolo edilizio e del parere paesaggistico predisponendo e presentando, l’ (OMISSIS) nella qualita’ di proprietario committente, la relazione tecnica integrativa della domanda nella quale falsamente si attestava la conformita’ con le norme di legge e con gli strumenti urbanistici regionali e locali, nonche’ la relazione paesaggistica nella quale si affermava la compatibilita’ ambientale dell’intervento e che lo stesso valorizzava l’assetto del sito, costituendo cosi’ gli indispensabili falsi presupposti che consentivano al (OMISSIS), come tecnico comunale che ha rilasciato il P. di C. n. 39/08 del 19.06.2008, l’emissione dei relativi provvedimenti autorizzatori, fondati su tali qualificazioni nella consapevolezza della loro falsita’. Commesso in (OMISSIS)”.
3.5.11 Tribunale ha ricostruito la vicenda e illustrato le ragioni della condanna nei termini qui di seguito sinteticamente illustrati:
3.5.1.l’intervento edilizio autorizzato con i provvedimenti indicati nella rubrica ricadeva in zona E3 (verde agricolo extra urbano – fascia costiera) del Programma di fabbricazione del Comune di Morciano che prevedeva un indice di fabbricabilita’ pari a 0,01 mc/mq;
3.5.2.poiche’ il lotto interessato era esteso 1233 metri quadrati, il volume realizzabile era pari a 12,33 metri cubi;
3.5.3.il progetto autorizzato prevedeva, invece, la realizzazione di un fabbricato del volume di 182 metri cubi ottenuto mediante l’asservimento di fondi distanti tra loro circa 6-7 chilometri e ricadenti in zona di tipo E2 del medesimo PdF con diverso indice di fabbricabilita’ (0,03 mc/mq);
3.5.4.l’asservimento di fondi non contigui con indici di fabbricabilita’ diversi costituisce un “escamotage” finalizzato a consentire la realizzazione di volumi in contrasto con i parametri urbanistici, rispetto ai quali era stata falsamente attestata la compatibilita’ del tipo di intervento richiesto e autorizzato, e con la Legge Regionale Puglia n. 56 del 1980, articolo 51, lettera g), che, nel porre limitazioni all’istituto dell’asservimento in zone agricole tra fondi non confinanti, aveva comunque consentito la realizzazione di nuove costruzioni in funzione delle necessita’ strettamente correlate con la conduzione dei fondi;
3.5.5.1a ipotizzata caducazione della citata legge regionale, in conseguenza dell’entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale Tematico paesaggistico (cd. P.U.T.T./p), non modifica le conclusioni circa la evidente illegittimita’ urbanistica dell’intervento assentito alla luce anche degli insegnamenti di questa Suprema Corte (Sez. 3, sentenza n. 8635 del 2015) secondo cui non e’ comunque possibile utilizzare l’accorpamento di fondi tra loro distanti e con indici urbanistici non omogenei per realizzare insediamenti in contrasto con gli standards urbanistici che disciplinano la vocazione edificatoria dell’area di sedime;
3.5.6.1a natura macroscopica della violazione urbanistico-paesaggistica e il profilo professionale del (OMISSIS) (tecnico comunale) depongono a favore della sussistenza, in capo a questi, della piena consapevolezza della falsita’ dell’attestata conformita’ dell’opera agli standard urbanistici e regionali e della sua compatibilita’ ambientale.
3.6.In sede di appello, il (OMISSIS) aveva eccepito:
3.6.1.1a legittimita’ dell’intervento progettato (abitazione stagionale per la conduzione del fondo), realizzato mediante l’accorpamento di fondi tutti ricadenti in zona E, assentito previo parere favorevole della commissione edilizia e validato dalla Soprintendenza di Lecce;
3.6.2. che i lotti E2 e E3 consentono entrambi la realizzazione di insediamenti connessi con l’agricoltura ovvero di case isolate per abitazione;
3.6.3. che nessuna norma vieta l’accorpamento di fondi non confinanti se non altera la destinazione urbanistica dei fondi stessi (in particolare, la loro vocazione agricola);
3.6.4. che l’iter procedurale seguito nello specifico caso e’ conforme alla prassi seguita in tutte le pratiche edilizie relative agli anni precedenti, prima ancora che l’imputato occupasse il posto il tecnico comunale, con conseguente insussistenza dell’elemento psicologico del reato (alla luce anche del parere favorevole della commissione edilizia e della conferma del proprio operato da parte della Soprintendenza);
3.6.5. che era competenza della Soprintendenza verificare se l’intervento edilizio fosse in contrasto con l’assetto del territorio sicche’ l’imputato era consapevole che eventuali carenze ed errori sarebbero stati corretti dalla supervisione dei funzionari che effettivamente in passato avevano talvolta annullato provvedimenti da lui adottati;
3.6.6. che nel caso di specie l’atto non e’ stato annullato benche’ la Soprintendenza disponesse della stessa documentazione visionata e assentita da lui, oltre che dei rilievi fotografici;
3.6.7. che l’autorizzazione da lui rilasciata non “autorizzava” alcunche’ in quanto di per se’ annullabile;
3.6.8. che, in quanto annullabile, si e’ in presenza una valutazione che non puo’ di per se’ attestare alcunche’ fino a quando non venga validata dalla Soprintendenza;
3.6.9. che il falso, in conclusione, e’ imputabile alla Soprintendenza piuttosto che all’imputato che ha agito nella convinzione di non operare “contra legem” e aveva perseverato nell’adozione del medesimo iter per tutte le altre pratiche edilizie;
3.6.10. che non v’e’ alcun cenno al proprio coinvolgimento nei reati di cui ai capi A), B) e C).
3.7.Nel disattendere le eccezioni difensive, incontestata la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, la Corte di appello ha osservato che:
3.7.1. ai fini del valido sfruttamento edificatorio della cubatura ceduta mediante il negozio disciplinato dall’articolo 2643 c.c., comma 1, n. 2-bis, inserito dal Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 5, comma 3, e’ necessario che i fondi da accorpare siano contigui, abbiano la medesima destinazione urbanistica, i relativi indici di fabbricabilita’ siano “omogenei”;
3.7.2. la Legge Regionale Puglia n. 56 del 1980, articolo 51, lettera g), era ancora vigente all’epoca dei fatti perche’ il P.U.T. (piano urbanistico) non era stato ancora approvato, non essendo sufficiente l’approvazione del solo P.U.T.T./p (piano ambientale non assimilabile a quello urbanistico); tale norma consentiva l’accorpamento di fondi non contigui esclusivamente in funzione delle esigenze dell’impresa agricola;
3.7.3. l’abitazione che l’ (OMISSIS) intendeva realizzare non era affatto connessa con la vocazione agricola della zona, non avendo il richiedente i requisiti di imprenditore agricolo e non avendoli il donatario, residente in Svizzera;
3.7.4. in ogni caso, la diversita’ degli indici di fabbricabilita’ dei fondi accorpati rende di per se’ illegittima la cessione di cubatura, a prescindere dalla vigenza della citata Legge Regionale, articolo 51;
3.7.5. la pubblica amministrazione, fermo restando che non era stata allegata la ruralita’ dell’intervento da eseguire, doveva ben conoscere i presupposti oggettivi e soggettivi che avrebbero legittimato l’accorpamento di fondi non contigui ed invece il (OMISSIS) ha dato atto della conformita’ dell’intervento perche’ non in contrasto con l’assetto attuale del territorio e con lo strumento urbanistico vigente, benche’ fosse evidente che la volumetria in concreto assentita era frutto di un utilizzo artificioso dell’accorpamento;
3.7.6. l’esistenza di numerose e similari pratiche nel comune di Morciano di Leuca non modifica la situazione; semmai dimostra che il (OMISSIS) e i tecnici dei privati fossero avvezzi, per ragioni sconosciute, a falsificare i permessi di costruire e le autorizzazioni ambientali per favorire la realizzazione di abitazioni stagionali da parte di persone residenti fuori dal Comune;
3.7.7. l’autorizzazione paesaggistica e’ falsa perche’ attesta la compatibilita’ ambientale dell’intervento edilizio in violazione delle condizioni per la sua legittima realizzazione, con conseguente vizio dei provvedimenti finali;
3.7.8. si tratta di discrezionalita’ tecnica che non osta, secondo la giurisprudenza di legittimita’, alla configurabilita’ del reato di falso ideologico contestato nella rubrica; ne’ vi osta la natura endo-procedimentale dell’atto teorizzata dalla difesa, trattandosi comunque di provvedimento avente rilevanza pubblicistica posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni;
3.7.9. quanto detto per l’autorizzazione paesaggistica vale, a maggior ragione, per il permesso di costruire;
3.7.10. il comportamento “postumo” della Soprintendenza non ha alcuna rilevanza ben potendosi attribuire l’assenso alla fiducia nell’operato del pubblico ufficiale in sede di controllo della legittimita’ dell’accorpamento;
3.7.11. la falsita’ dei provvedimenti ridonda sulla positiva sussistenza dei reati urbanistico-edilizi rispetto ai quali l’imputato assume una posizione di garanzia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 27, e comunque di concorrente.
4. Tanto premesso, osserva il Collegio che il primo motivo e’ generico, proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge e manifestamente infondato.
4.1. E’ in primo luogo manifestamente infondata l’eccezione di mancanza di motivazione che accomuna in maniera trasversale tutti gli argomenti difensivi. Del resto, lo stesso ricorrente non si cura di indicare quali specifiche questioni siano state inutilmente devolute alla Corte di appello e con quale grado di decisivita’ necessaria ai fini demolitori della sentenza.
4.2.La questione relativa alla vigenza o meno del Legge Regionale Puglia n. 56 del 1980, articolo 51, lettera g), ancorche’ controversa nella stessa giurisprudenza di questa Corte, non ha, nella “ratio decidendi” della sentenza impugnata il rilievo centrale che l’imputato le attribuisce.
La Corte di appello, come visto, ha ritenuto l’argomento del tutto irrilevante, e certamente non decisivo, alla luce della incontestata eterogeneita’ del regime urbanistico dei lotti accorpati e della loro distanza, ostativa di per se’ al legittimo sfruttamento edificatorio del lotto accorpante mediante l’utilizzo dei diversi e piu’ consistenti indici di fabbricabilita’ di quello accorpato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 8635 del 18/09/2014, Manzo, Rv. 262512, citata anche dalla Corte di appello, secondo cui integra il reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44 la realizzazione di un immobile in assenza di valido permesso di costruire, perche’ ottenuto mediante illegittima cessione di cubatura a scopo edificatorio da parte di terreno asservito non contiguo avente un indice di fabbricabilita’ differente o una diversa destinazione urbanistica).
Non corrisponde, dunque, a vero che la prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato costituisce, per la Corte di appello, conseguenza diretta della indiscussa vigenza della citata legge regionale.
4.3. La natura meramente valutativa dell’autorizzazione, insuscettibile di costituire oggetto di falsita’, viene dedotta dal ricorrente in conseguenza del fatto che tale atto non potrebbe produrre autonomamente effetti giuridici essendo la sua validita’ subordinata alla conferma della Soprintendenza.
4.4. Il rilievo e’ manifestamente infondato.
4.5. In termini generali deve essere esclusa in radice la fondatezza della tesi difensiva secondo cui gli atti istruttori del procedimento amministrativo in quanto “endoprocessuali” (rectius, endoprocedinnentali) e diversi dal provvedimento finale non sarebbero suscettibili di costituire oggetto materiale del falso ideologico in atto pubblico. Tale tesi parte dal presupposto, abbandonato da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla dottrina, secondo il quale atto pubblico, ai sensi degli articoli 476 e 479 c.p.p., e’ esclusivamente l’atto costitutivo, estintivo o modificativo di rapporti giuridici e/o di situazioni attive o passive giuridicamente rilevanti, con conseguente irrilevanza degli atti istruttori.
In realta’, gia’ dagli anni ‘60 del secolo scorso questa Corte aveva affermato il principio che agli effetti penali e’ atto pubblico ogni atto formato da un pubblico ufficiale competente che costituisca, o concorra a costituire, un diritto o un obbligo per taluno, oppure sia destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante dello stesso pubblico ufficiale o da questo percepito e attestato: quindi, atto pubblico puo’ essere anche un documento meramente interno emanato da un pubblico ufficiale se esso ha la giuridica rilevanza e la finalita’ di documentare fatti inerenti all’attivita’ ed alla regolarita’ delle operazioni amministrative dell’ufficio cui il suo autore e’ addetto (Sez. 6, n. 1411 del 06/07/1967, Bazzani, Rv. 105409). Piu’ recentemente, questa Corte ha ribadito che il reato di falso ideologico in atto pubblico e’ configurabile in relazione a qualsiasi documento che, benche’ non imposto dalla legge, e’ compilato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni per documentare, sia pure nell’ambito interno dell’amministrazione di appartenenza, la regolarita’ degli adempimenti ai quali e’ obbligato ovvero circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o, comunque, ricollegabili a tali adempimenti e si inserisce nell'”iter” procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale (Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013, Budetta, Rv. 258952; Sez. 6, n. 11425 del 20/11/2012, Serritiello, Rv. 254866; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini, Rv. 249858; cfr. altresi’, Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Camera, Rv. 254388, secondo cui ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituisce atto pubblico non solo l’atto destinato ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e RA., ma anche gli atti cosiddetti interni cioe’ sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi; nello stesso senso, Sez. 5, n. 49417 del 06/10/2003, Della Rocca, Rv. 227659).
4.6.Sotto altro profilo, la manifesta infondatezza della tesi difensiva si apprezza per la sua intrinseca contraddittorieta’: il potere, da parte della Soprintendenza, di annullare l’autorizzazione rilasciata dal pubblico ufficiale comunale, attribuzione prevista dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 159, comma 3, e posta dal ricorrente a fondamento del suo ragionamento, prova che l’atto suscettibile di annullamento non ha mera rilevanza interna, ma ha gia’ esplicato i suoi effetti (sul punto, cfr. Cons. St., Sez. 6, n. 5711 del 17/12/2015, secondo cui l’autorizzazione paesaggistica e’ immediatamente perfetta ed efficace senza dover attendere il non esercizio del potere di annullamento ministeriale del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 159). Del resto, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello, il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 159, comma 2, onera le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a dare immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato e le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. Dunque anche il tenore letterale della norma e’ tale da non lasciare dubbi sul fatto che le autorizzazioni rilasciate fino al 31 dicembre 2009 – come quella oggetto di contestazione – costituivano provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti, ancorche’ suscettibili di annullamento. Si consideri, inoltre, che secondo la normativa vigente all’epoca del suo rilascio, l’autorizzazione paesaggistica oggetto di contestazione era diventata efficace decorsi trenta giorni dal rilascio stesso (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146, comma 11). Solo nel 2011 l’inciso “diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio” fu eliminato dal corpo del cit. articolo 146, comma 11, dal Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 4, comma 16, lettera e), n. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011.
4.7.Salvo quanto ulteriormente si dira’ in sede di scrutinio del secondo motivo di ricorso, la tesi del falso ideologico per induzione si fonda su deduzioni fattuali mai sostenute nei precedenti gradi di giudizio e certamente non in appello. Ne consegue che non puo’ essere proposta per la prima volta in sede di legittimita’. Tale conclusione non e’ contraddetta dal successivo argomento difensivo secondo il quale la stessa sentenza ha affermato che le false attestazioni sulla legittimita’ dell’accorpamento erano contenute nella relazione tecnica a firma del progettista; cio’ perche’, in realta’, l’attestazione contenuta nell’autorizzazione paesaggistica costituisce atto proprio del pubblico ufficiale il quale non ha mai dedotto di essere stato ingannato sulla distanza dei lotti accorpati, sulla disomogeneita’ dei relativi indici di fabbricabilita’ e sul fatto che l’immobile non fosse strumentale agli usi agricoli del fondo. Tant’e’ vero che lo stesso imputato, come visto, difende la legittimita’ del proprio operato senza contestare le premesse di fatto del suo comportamento amministrativo.
4.8.La responsabilita’ dell’imputato per i reati urbanistici e paesaggistici di cui ai capi A, B e C della rubrica e’ stata giustificata dalla Corte di appello mediante il richiamo, da un lato, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 27, per quanto riguarda il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), e, in generale, alle condotte amministrative da lui tenute anche per gli altri due reati. E’ appena il caso di osservare, tuttavia, che a prescindere dal richiamo all’articolo 27, cit., i Giudici territoriali si sono mostrati coerenti al tema proposto dall’editto accusatorio che addebita all’attuale ricorrente il concorso in detti reati in virtu’ proprio del suo comportamento amministrativo dolosamente orientato a consentire la realizzazione dell’intervento edilizio che non avrebbe potuto essere realizzato. Ne consegue che l’eccezione e’ speciosa essendo evidente che la dolosa mistificazione della realta’ posta in essere nella falsificazione del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica trova nello scopo degli atti stessi (consentire la costruzione dell’immobile) la sua ragion d’essere, a prescindere da accordi, collusioni o intese con il privato di cui mai si e’ discusso nelle sentenze di merito perche’ mai contestate.
4.9.Anche l’argomento che, ai fini dell’esclusione del dolo, fa leva sul mancato annullamento dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza e’ manifestamente infondato e cio’ per due motivi: a) in primo luogo, perche’ le determinazioni della Soprintendenza sono successive all’adozione dell’atto e, dunque, alla perfezione del reato in ogni suo elemento costitutivo; il relativo procedimento e’ diverso da quello che porta al rilascio dell’autorizzazione e quindi richiede un distinto e autonomo avviso di avvio del procedimento (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 159, comma 2; Cons. St., Sez. 6, n. 5507 del 27/11/2017); b) in secondo luogo, perche’ il potere ministeriale di annullamento dei nulla osta paesaggistici di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 159 (Codice dei beni culturali) non e’ espressione di un potere di riesame nel merito del provvedimento adottato dalla Regione o dall’ente dalla stessa delegato, ma e’ espressione di un potere di annullamento d’ufficio, per motivi di legittimita’, dell’atto autorizzatorio reso dall’ente regionale o delegato (Cons. St., Sez. 6, n. 5507 del 28/06/2016; nello stesso senso, Cons. St., Sez. 6, n. 5376 del 12/11/2013; cfr., altresi’, Cons. St., Sez. 6, n. 1991 del 12/04/2013 e Cons. St., Sez. 6, n. 1905 del 2013, secondo cui II potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione o da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimita’, che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza, illogicita’ o irrazionalita’ motivazionale).
4.10.La sussistenza oggettiva del reato di cui all’articolo 734 c.p. non e’ mai stata contestata nel precedente grado di giudizio e non puo’ essere messa in discussione in questa sede (e di certo il ricorrente, che eccepisce anche il relativo vizio di motivazione, non deduce il contrario).
5.Alla luce delle considerazioni che precedono e’ manifestamente infondato anche il secondo motivo.
6.La tesi difensiva della insussistenza del reato di falso ideologico in atto pubblico e’ infondata alla luce del costante insegnamento di questa Suprema Corte, che deve essere qui ribadito, secondo il quale integra il reato previsto dall’articolo 479 c.p. (ma anche di quello di cui all’articolo 480 ritenuto dalla Corte di appello) il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell’ufficio tecnico competente, nella consapevolezza della falsita’ di quanto attestato dal richiedente circa la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l’accoglimento della relativa domanda.
L’autorizzazione paesaggistica, come anticipato, ha natura di atto pubblico – comprovando l’attivita’ di esame e valutazione da parte dell’organo tecnico dei documenti prodotti dal richiedente e producendo un effetto ampliativo della sfera giuridico-patrimoniale del proprietario – il cui rilascio impone in capo all’organo competente l’obbligo giuridico di svolgere in qualunque modo, e non necessariamente con un sopralluogo, le necessarie preventive verifiche in merito alla sussistenza delle relative condizioni (Sez. 3, n. 42064 del 30/06/2016, Quaranta, Rv. 268083). Lo stesso principio, peraltro, e’ gia’ stato affermato con sentenza di questa Corte, Sez. 5, n. 35556 del 26/04/2016, Renna, Rv. 267953, anteriore alla proposizioe dell’odierno ricorso, che ha definito altro processo a carico del medesimo ricorrente reo di aver rilasciato un’autorizzazione paesaggistica falsa nella costanza dei medesimi presupposti fattuali oggetto dell’odierna regiudicanda.
6.1.Si tratta di insegnamento che affonda le radici nella nota sentenza Sez. U, n. 1827 del 02/02/1995, Proietti, Rv. 200117, che affermo’ il principio, mai piu’ posto in discussione, secondo il quale anche nell’atto dispositivo – che consiste in una manifestazione di volonta’ e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto – e’ configurabile la falsita’ ideologica in relazione alla parte “descrittiva” in esso contenuta e, piu’ precisamente, in relazione all’attestazione, non conforme a verita’, dell’esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell’atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiche’, quando una determinata attivita’ del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell’omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsita’ ideologica.
6.2.1 provvedimenti amministrativi emessi all’esito di una valutazione discrezionale di tipo tecnico non si sottraggono a tale principio. Se il pubblico ufficiale chiamato ad esprimere un giudizio, e’ libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attivita’ e’ assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non e’ destinato a provare la verita’ di alcun fatto. Diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento implicito a previsioni normative, che dettano criteri di valutazione, si e’ in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina discrezionalita’ tecnica, la quale vincola la valutazione ad una verifica. In tal caso il pubblico ufficiale esprime pur sempre un giudizio, ma l’atto potra’ essere obiettivamente falso se il giudizio di conformita’, non sara’ rispondente ai parametri cui il giudizio stesso e’ implicitamente vincolato (cosi’ Sez. 5, n. 14283 del 17/11/1999, Pinto, Rv. 216123; nello stesso senso, Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Platamone, Rv. 254305; Sez. F, n. 39843 del 04/08/2015, Di Napoli, Rv. 264364, che ha ribadito la sussistenza del reato in caso di omessa indicazione, in provvedimenti urbanistici di tipo abilitativo, da parte di funzionari e dirigenti comunali, della reale consistenza delle opere, della loro incidenza sulla realta’ territoriale e della normativa correttamente applicabile nel caso concreto).
6.3.La falsita’ dei titoli edilizi rilasciati dall’imputato si annida nella affermata conformita’ urbanistica dell’intervento, necessaria al rilascio del provvedimento incriminato e valutata come tale dallo stesso pubblico ufficiale, cui non poteva sfuggire l’esatto contrario visto che, come gia’ detto, nemmeno in questa sede contesta la natura non agricola dell’intervento, la non contiguita’ dei fondi, la disomogeneita’ dei relativi indici di fabbricabilita’, l’assenza della qualifica di imprenditore agricolo in capo al privato committente; tutti fatti positivamente ed implicitamente dati per sussistenti nella conclusiva (e percio’ falsa) affermazione della conformita’ urbanistica dell’intervento richiesto.
6.4.La mancata contestazione dell’assenza dei presupposti fattuali che avrebbero consentito il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, rende non manifestamente illogica la conclusione della Corte di appello in ordine alla consapevolezza, da parte dell’imputato, della non veridicita’ della affermata compatibilita’ urbanistica dell’intervento edilizio. In ogni caso non avrebbe alcuna rilevanza scriminante, ne’ scusante il fatto che presso il Comune di Morciano di Leuca esistesse una prassi diffusa (tema difensivo peraltro abbandonato in sede di legittimita’ con quanto ne consegue circa la mancata contestazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata per rigettarlo).
6.5. La prassi amministrativa non scusa l’errore di diritto se, come nel caso di specie, si fonda sulla sistematica negazione dell’esistenza oggettiva di fatti indiscutibilmente ostativi al rilascio di provvedimenti amministrativi in favore di privati.
Il ricorrente, sotto questo profilo, confonde l’errore di diritto, inescusabile, a maggior ragione se ascrivibile ad un pubblico ufficiale, con l’errore di fatto, inesistente nel caso di specie, avendo egli ben presenti, come detto, i dati ostativi al giudizio di compatibilita’ urbanistica dell’intervento assentito sotto il profilo paesaggistico. L’errore su una legge diversa da quella penale esclude la punibilita’ solo se ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato (articolo 47 c.p., comma 3, cfr., al riguardo, Sez. 3, n. 33039 del 04/11/2015, dep. 2016, Guardigni, Rv. 268120, che, in un caso analogo, relativo al rilascio di permesso di costruire un manufatto abusivo sul presupposto dell’esistenza di una prassi comunale in ragione della quale erano state gia’ consentite altre edificazioni aventi le medesime caratteristiche, ha affermato il principio per il quale non e’ escluso l’elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio allorquando una prassi diffusa si sia inserita in un contesto giuridico amministrativo, se non contrario, incerto in ordine alla possibilita’ di realizzare l’attivita’ contestata, dovendo il pubblico dipendente, o comunque la persona addetta ad un pubblico servizio, astenersi dal porre in essere comportamenti dubbi ed acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimita’ dell’attivita’ svolta, in modo da adempiere a quell’onere informativo che puo’ rendere scusabile l’errore sulla legge penale. In senso analogo, Sez. 6, n. 35813 del 21/06/2007, Bensi, Rv. 237767).
6.6. Dell’irrilevanza del comportamento postumo della Soprintendenza s’e’ gia’ detto in sede di analisi del primo motivo.
7. L’inammissibilita’ del ricorso preclude la possibilita’ di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
Alla detta declaratoria consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere per lo stessa delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *