Per il delitto di cui all’articolo 574 c.p.. nel caso di specie, la sottrazione di un neonato, ancora in allattamento al seno, protrattasi per tre

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41346.

La massima estrapolata:

Per il delitto di cui all’articolo 574 c.p.. nel caso di specie, la sottrazione di un neonato, ancora in allattamento al seno, protrattasi per tre giorni integra senza dubbio non solo la violazione del diritto della madre all’esercizio della potesta’ genitoriale, ma, stante la sua plurioffensivita’, anche e soprattutto quello del minore a mantenere il suo ambiente naturale che, in cosi’ tenera eta’, si identifica prima di tutto con la funzione vitale e primaria della nutrizione, coincidente con la stessa sopravvivenza. La sostituzione forzata dell’allattamento materno, a causa dell’allontanamento forzato del neonato per se’ integra una frattura dell’ambiente di vita e comporta l’integrazione del reato anche in caso di allontanamento per un periodo di tempo ridotto.

Sentenza 25 settembre 2018, n. 41346

Data udienza 11 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/07/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MAURA NARDIN;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. DE MASELLIS MARIELLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di SAVONA difensore di (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 14 luglio 2014 la Corte di Appello di Genova, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del tribunale di Genova con cui (OMISSIS) e’ stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’articolo 572 c.p., nonche’ articolo 609 bis c.p. e articolo 574c.p., e ritenuta la continuazione fra tutti i reati, condannato, alla pena di anni sei mesi sei di reclusione.
2. La Corte di Cassazione con sentenza n. 4186 del 19 ottobre 2017 (dep. 30 gennaio 2017) ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 8 ottobre 2015 che confermava la sentenza di condanna del Tribunale di Genova del 24 febbraio 2015, ritenendo integrato il vizio di motivazione, per essersi la Corte territoriale limitata ad aderire alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione proposti in sede di appello e senza argomentare sulla loro inconsistenza o non pertinenza, in particolare in relazione al valore da attribuire alle dichiarazioni della persona offesa per quanto inerente al piu’ grave delitto di violenza sessuale, nonche’ in relazione alla sussistenza della condotta di cui all’articolo 574 c.p., posta in dubbio con il gravame, avuto riguardo al ridotto periodo di sottrazione del minore all’altro genitore protrattosi per soli tre giorni e cioe’ per un tempo non rilevante.
3. Avverso la sentenza resa in sede rescissoria propone ricorso, a mezzo del suo difensore, (OMISSIS), affidandolo a cinque distinti motivi.
4. Con il primo lamenta la violazione della legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, avendo la Corte territoriale respinto l’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, espressamente richiesta con l’atto d’appello, ammettendo solo la nuova audizione della parte offesa. Osserva che laddove l’ammissione della prova sia stata irragionevolmente negata nel giudizio di primo grado il giudice del gravame ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 2 e articolo 495 c.p.p., comma 1, di rinnovare il dibattimento, salvo che motivi espressamente sulla possibilita’ di decidere allo stato degli atti, il che non e’ avvenuto nel caso di specie. Sottolinea che l’istruttoria richiesta, relativa all’assunzione delle testimonianze di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), non era diretta ad accertare circostanze superflue, come ritenuto dal giudice del rinvio, ma ad acquisire prove idonee a confutare il racconto della parte offesa in relazione ai maltrattamenti subiti. Rileva che l’escussione del fratello della parte offesa, di cui la medesima ha negato addirittura l’esistenza, nonche’ dei vicini di casa della coppia, avrebbe consentito una diversa ricostruzione dei fatti. La rinnovazione dibattimentale richiesta dell’appellante si dimostrava, infatti, indispensabile in relazione alla testimonianza di (OMISSIS), fratello di (OMISSIS), perche’ questi, dovendo rappresentare per la parte offesa, in Italia, la figura maschile, sinanco paterna, avrebbe potuto riferire che la sorella mai gli aveva confidato qualcosa su abusi da lei subiti da parte del (OMISSIS). Il fratello, invero, se la narrazione della (OMISSIS) fosse veritiera, era l’unico a poter ricevere le confidenze della parte offesa, senza che la medesima dovesse provare pudore o vergogna nel raccontarle.
Sentimento che la (OMISSIS) ha riferito nel corso del processo, come ragione giustificante le differenti versioni dei fatti fornite nel corso del procedimento. Le confidenze sugli abusi, invece, secondo la parte offesa erano state fatte non al fratello ma il nipote, che, tuttavia, non poteva dirsi altrettanto vicino alla medesima, e cio’ anche perche’ i fatti scabrosi sono certamente piu’ difficile da raccontare a persona che non sia intima o familiare stretto.
Si tratta, dunque, di una grave incongruenza che vizia la motivazione, priva di ogni convincente argomentazione sul punto.
4.1 Con lo stesso motivo censura la mancata acquisizione dei tabulati telefonici, che avrebbero smentito le dichiarazioni della parte offesa, sulla mancata disponibilita’ di numeri diversi da quelli fornitile dal (OMISSIS), e dei tabulati dei numeri di (OMISSIS), oltre a quelli della (OMISSIS) relativamente al periodo 26 luglio 2012-6 agosto 2012, che avrebbero consentito di dimostrare dove si fosse recata quest’ultima, dopo essersi allontanata da casa.
Del tutto fantasioso, infatti, era il racconto relativo al viaggio effettuato a Barcellona, ove ella racconta di essere giunta passando per Parigi. Egualmente si duole del mancato accertamento della frequenza da parte della (OMISSIS) della Comunita’ di (OMISSIS) e del circolo operaio di Lotta Comunista, ove la parte offesa seguiva un corso di italiano, nonche’ del mancato accertamento circa le sanzioni amministrative elevate alla (OMISSIS) sugli autobus. Tutte circostanze che consentirebbero di dimostrare la falsita’ delle sue dichiarazioni, anche in ordine all’asserita impossibilita’ di allontanarsi da casa, senza il consenso del (OMISSIS). Anche la testimonianza del dott. La Placa, invero, va ritenuta indispensabile ai fini della decisione, ben potendo il medico riferire sull’interessamento da parte del (OMISSIS) alla salute della (OMISSIS) durante la gravidanza, cio’ smentendo sia le percosse, che la soggezione psicologica della medesima.
4.2 Richiamata la giurisprudenza di legittimita’ sull’estrisecazione dei poteri conferiti al giudice dall’articolo 507 c.p.p., il cui utilizzo va considerato ordinario strumento di integrazione delle prova, con conseguente ridimensionamento della discrezionalita’ del giudice, conclude osservando che indipendentemente dalla motivazione del giudice di appello sulle ragioni della reiezione dell’istanza, la doglianza circa la mancata rinnovazione dell’istruttoria puo’ essere fatta valere in sede di legittimita’ quando sia dimostrata l’oggettiva necessita’ dell’adempimento richiesto.
5. Con il secondo motivo si duole della violazione della legge penale e processuale per erronea applicazione dell’articolo 192 c.p.p., commi 1 e 2 e articolo 533 c.p.p., commi 1 e 2 in relazione all’articolo 27 Cost., nonche’ degli articoli 43 e 47 c.p., in tema di imputazione dolosa.
Fa valere altresi’ il vizio di motivazione per illogicita’, sotto il profilo del travisamento della prova. Rileva che le dichiarazioni della parte offesa, in sede di rinnovazione dibattimentale, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, sono gravemente contraddittorie e tali da non consentire il superamento della formula “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”. Osserva che la parte offesa nella prima versione fornita non e’ riuscita a collocare nel tempo gli abusi sessuali, nonostante la narrazione di condotte violente ed intollerabili. Mentre, in sede di appello, a distanza di anni, ha riferito con esattezza date in cui sono avvenuti episodi marginali, come quelli relativi alle percosse del (OMISSIS) o quella della discoteca (OMISSIS), o ancora quello dell’anguria, cui sono dedicate intere pagine della deposizione.
L’affermazione di responsabilita’ dell’imputato, quindi, si fonda su un esame solo parziale delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, non rappresentata nella motivazione nella sua interezza, ma solo attraverso il richiamo delle dichiarazioni la persona offesa e di testi non affidabili. Rileva che e’ mancato, da parte della Corte territoriale, il bilanciamento con le dichiarazioni rese dal condannato, il quale ha sconfessato numerosi elementi sottoposti al giudice di merito dall’accusa e dalla (OMISSIS). E cio’, in violazione dei criteri guida da utilizzare ai fini dell’apprezzamento dei racconti della persona offesa e dell’imputato, in ordine alla rispettiva credibilita’.
6. Con il terzo motivo deduce la violazione della legge processuale penale, facendo riferimento alle stesse norme richiamate come seconda doglianza, nonche’ all’articolo 81 c.p., comma 2, articolo 572 c.p., articolo 612 c.p., commi 1 e 2, articolo 61 c.p., n. 2), nonche’ il vizio di motivazione per travisamento della prova, per avere la corte territoriale confermato il giudizio circa l’attendibilita’ della parte offesa e dei testi, integrando e interpretando, in piu’ di un passaggio, il loro racconto al fine di renderlo coerente ed immune da critiche. Sottolinea che, in merito all’episodio di percosse avvenuto il (OMISSIS), il travisamento della prova emerge dalla mancata corrispondenza fra il certificato del pronto soccorso acquisito al fine di dimostrare le percosse subite e la dichiarazione della parte offesa, che ha negato di essersi recata in ospedale al fine di sottoporsi a cure mediche per i colpi subiti. Ciononostante, la Corte ha ritenuto le risposte incongruenti della (OMISSIS), come frutto del fraintendimento delle domande proposte dall’accusa, elidendo il valore probatorio della contraddizione. In relazione all’episodio a seguito del quale la (OMISSIS) riferito di avere riportato lesioni al volto, constatate dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), il travisamento va rinvenuto nella difforme collocazione temporale del fatto, verificatosi secondo la (OMISSIS) nel (OMISSIS) e secondo la (OMISSIS) nel mese precedente. Ma la Corte, con motivazione del tutto illogica, ha ricomposto il contrasto fra le dichiarazioni semplicemente ritenendo che la parte offesa avesse rievocato l’episodio su sollecitazione del pubblico ministero senza che le venissero formulate idonee domande sulla data esatta del fatto, dimenticando che sul punto la medesima aveva riferito anche in sede di incidente probatorio. In ordine all’attendibilita’ del teste (OMISSIS) osserva come la Corte abbia fondato il proprio convincimento sulla circostanza che il medesimo condivise con la (OMISSIS) e (OMISSIS) le stesse abitazioni fra l’ottobre e novembre 2011, mentre cio’ e’ sempre stata smentito da (OMISSIS) (riporta le dichiarazioni di entrambi). L’illogicita’ del ragionamento della Corte appare evidente laddove si consideri l’incredibilita’ del racconto del teste, essendo impossibile che egli si trasferisse ogniqualvolta lo facevano la (OMISSIS) ed il compagno.
Inoltre, la circostanza che (OMISSIS) non avesse abitato con i due emerge dalle stesse parole del teste che, non solo ha negato di essere stato presente agli episodi di minacce e di insulti, peraltro riferendo che avvenivano ogni settimana e che lui cercava di uscire quando si accorgeva che poteva cominciare una lite, ma dal fatto che il medesimo giustifica la sua mancata presenza, con il fatto che “non passava da casa” e quindi e’ chiaro che nulla poteva osservare. Sicche’ la valutazione della corte di attendibilita’ del teste, che non tiene in considerazione siffatte palesi contraddizioni, appare del tutto illogica ed inadeguata. Con riferimento, invece alla teste (OMISSIS), pur dando conto dei dissapori intervenuti fra la stessa, il marito e l’imputato, la Corte ne ha ritenuto la credibilita’ osservando che i rapporti di inimicizia intercorrevano fra i due uomini- i quali ebbe un violento alterco – e non tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS). D’altro canto, la testimonianza va considerata, contrariamente a quanto ritenuto dai giudicidi appello, del tutto inutile, in quanto de relato, poiche’ la teste si e’ limitata a riportare le confidenze ricevute da parte offesa. Conclude rilevando che siffatte illogicita’ e contraddittorieta’ delle argomentazioni della corte territoriale, configurano il vizio di travisamento della prova.
7. Con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione con riferimento alla ricostruzione dei ripetuti episodi di violenza sessuale, in quanto nonostante la proposizione di specifiche doglianze difensive, la sentenza integra, interpretandolo, il racconto della parte offesa al fine di renderlo coerente ed immune da critiche, cosi’ conferendo attendibilita’ le dichiarazioni accusatorie, con evidente travisamento della prova. In particolare, nonostante le indicazioni della Corte di Cassazione, in sede di annullamento, escludendo ogni rilevanza alle incongruenze del narrato, la sentenza impugnata ha negato ogni peso al cambio di versione dei fatti, persino in relazione al numero delle violenze sessuali subite, prima quattro, secondo le dichiarazioni rese nel corso dell’incidente probatorio, poi tre, secondo quanto riferito in dibattimento, In presenza di una serie di accadimenti dei quali la parte offesa non sa dare una ricostruzione certa, il giudice del rinvio, nuovamente ignorando i criteri guida da utilizzare ai fini dell’apprezzamento dell’attendibilita’ soggettiva ed oggettiva dei racconti forniti dalla persona offesa e dall’imputato, in relazione ai reati di violenza sessuale, ha dato esclusiva credibilita’ alle parole della (OMISSIS). E cio’, senza neppure riconoscere che le giustificazioni dalla medesima fornite, secondo cui ella subiva le violenze sotto il ricatto della denuncia della sua irregolarita’ sul territorio italiano, con conseguente minaccia di “toglierle” la bambina, erano prive di fondamento logico. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte va considerato incomprensibile, sotto il profilo della valutazione del racconto della parte offesa, per quale ragione la medesima, che pure era a conoscenza delle procedure, non si sia recata in Questura al fine di ottenere un permesso di soggiorno per gravidanza, valido fino ai sei mesi successivi la nascita del bambino. D’altro canto, simili minacce da parte del (OMISSIS) appaiono del tutto incompatibili, diversamente da quanto affermato in sentenza, con la pressante richiesta rivolta alla parte offesa, affinche’ ella ottenesse il divorzio dall’ex marito, che viveva in Spagna. Cio’ essendo, peraltro, uno dei motivi di litigio piu’ frequenti, cosi’ come il fatto che anche la (OMISSIS) avesse un amante, circostanza, riferita dell’imputato e narrata dalla parte offesa, in sede di incidente probatorio. L’omessa considerazione di tutte siffatte incongruenze, ignorate in sede di valutazione della prova, dimostra la sussistenza del travisamento, per grave illogicita’ ed incoerenza della motivazione.
6. Con il quinto motivo censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione della legge penale e dell’omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione, con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all’articolo 574 c.p., essendo la potesta’ sui figli minori attribuita ad entrambi i genitori dalla L. n. 161 del 1975, articolo 138, il che rende inconfigurabile del reato, in assenza di provvedimento giudiziale che attribuisca la potesta’ genitoriale esclusiva ad unno dei due genitori. Sul punto la sentenza di appello, in sede di rinvio, non si e’ attenuta a quanto disposto dalla Suprema Corte sulla valutazione del comportamento tenuto dal (OMISSIS), limitatosi ad affidare la figlia per soli tre giorni ad una baby sitter esperta in bambini di tenera eta’, benche’ senza il consenso materno, essendo la condotta rivolta all’esclusivo interesse della minore. Rileva che anche il Procuratore generale, ha chiesto l’assoluzione dell’imputato sul punto.
7. (OMISSIS) ha fatto pervenire memoria redatta personalmente, con cui chiede il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, al fine di ottenere un giusto processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
2. La questione inerisce la reiezione del motivo appello teso alla censura dell’ordinanza del Tribunale di Genova, con cui, nel corso del primo grado di giudizio, e’ stata respinta la richiesta di integrazione istruttoria formulata ex articolo 507 c.p.p., riproposta con il gravame. La difesa dell’imputato, infatti, aveva richiesto l’assunzione della testimonianza di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), l’acquisizione tabulati telefonici delle utenze della persona offesa, l’accertamento circa la frequenza della Comunita’ di (OMISSIS), nonche’ relativamente alla partecipazione ad un corso di italiano, all’utilizzo dei mezzi pubblici ed inoltre, l’acquisizione delle cartelle cliniche e delle ecografie svolte durante la gravidanza. Il motivo di impugnazione e’ stato rigettato dalla Corte d’appello sulla base di alcune considerazioni: quanto all’escussione della teste (OMISSIS) si osserva che sia il difensore dell’imputato, che il pubblico ministero, avevano rinunciato alla sua audizione; con riferimento al teste (OMISSIS) si rileva che il medesimo era gia’ stato sentito in giudizio, e che la difesa dell’imputato, chiedendo l’integrazione dell’istruttoria non aveva chiarito le ragioni per le quali occorreva procedere ad una nuova audizione; in relazione agli altri testi si sottolinea che la difesa dell’imputato si era limitata ad affermare che essi avrebbero potuto “riferire su circostanze fondamentali”, potendo rispondere “in merito ai fatti di cui capi d’imputazione”; in ordine alla richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici, ribadita con l’atto d’appello, si sottolinea che essa non si confronta con le osservazioni svolte dal Tribunale di Genova a sostegno della decisione di rigetto, relative alla irrilevanza della documentazione ai fini della decisione, nonche’ ai fini della valutazione della credibilita’ della parte offesa.
3. La Corte, inoltre, ritiene la superfluita’ delle altre richieste istruttorie, in quanto non mirate ad accertare fatti decisivi, ma solo rivolte ad acquisire, in via meramente eventuale, elementi ininfluenti (frequentazione della Comunita’ di (OMISSIS), del corso di italiano presso il circolo di Lotta comunista, utilizzo dei mezzi pubblici) sull’effettiva soggezione della (OMISSIS) al (OMISSIS), provocata dalle minacce dagli abusi. Infine, sottolinea l’irrilevanza della testimonianza del dott. (OMISSIS), non essendo contestato al (OMISSIS) di aver cagionato lesioni personali alla (OMISSIS), nel periodo sul quale il teste dovrebbe riferire, ma sono averla percossa.
4. Sulla base di queste premesse la sentenza impugnata ritiene incensurabile la motivazione dell’ordinanza del Tribunale che denega l’integrazione del dibattimento con il ricorso allo strumento officioso di cui all’articolo 507 c.p.p., accogliendo, nondimeno, l’istanza di rinnovazione dell’istruttoria con riferimento alla nuova audizione della (OMISSIS), relativamente alle sole modalita’ di commissione da parte dell’imputato degli atti di violenza sessuale (su cui infra).
5. Ora, il sindacato di legittimita’ in relazione all’utilizzo dei poteri conferiti al giudice dal codice di rito, al fine di completare l’accertamento del fatto – tenendo in considerazione tutti quegli elementi di “novita’” rispetto al quadro probatorio a disposizione a seguito dell’acquisizione delle prove proposte dalle parti, anche quando siffatti elementi coincidano con fonti probatorie gia’ esaminate ma riguardino circostanze e contenuti differenti, rispetto a quelle gia’ raccolte (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016 – dep. 21/12/2016, Altana, Rv. 26885701)- si limita alla valutazione della coerenza e completezza della motivazione, che deve essere specifica ed esaustiva rispetto alle sollecitazioni proposte dalla parte che abbia fatto richiesta di integrazione.
6. Spetta, infatti, comunque al giudice del merito la valutazione circa la congruenza il tema oggetto della decisione e le prove a mezzo delle quali si vuole dare dimostrazione di fatti o circostanza.
Sicche’ la motivazione del diniego che chiarisca in modo logico, anche riferendosi a massime di comune esperienza, per quale ragione le prove oggetto dell’istanza non siano pertinenti e rilevanti rispetto alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove gia’ raccolte, e’ incensurabile in sede di legittimita’.
7. Se, infatti, il ricorso al potere officioso di cui all’articolo 507 c.p.p., non corrisponde ad una facolta’ che il giudice puo’ esercitare discrezionalmente, ma ad un dovere di acquisizione degli elementi indispensabili per la decisione (Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016 – dep. 14/03/2016, P.M. in proc. Nica e altri, Rv. 26649201), nondimeno, esso e’ strumento processuale a disposizione del giudice e non delle parti, che non possono pretenderne l’utilizzo al di fuori delle necessita’ processuali di accertamento del fatto, solo per sondare ogni diversa ed alternativa ipotesi di ricostruzione o valutazione probatoria. Il limite fra la richiesta che tenda a contribuire al raggiungimento della verita’ processuale e quella rivolta alla mera formulazione di ipotesi alternative di accertamento, suggestive di un’altra possibile versione dei fatti oggetto del giudizio, e’ proprio il contenuto della scelta del giudice che deve “motivatamente” distinguere le prime dalle seconde, esplicitando con coerenza ed esaustivamente le ragioni dell’ammissione o del diniego, facendo riferimento alla “rilevanza” della prova di cui si chieda l’acquisizione rispetto al fatto da provare.
10 Nel caso di specie la Corte ha assolto l’onere motivazionale su di lei incombente, esaminando in modo analitico ciascuna delle richieste formulate dall’imputato in primo grado e ribadite in secondo ai fini dell’integrazione istruttoria di cui all’articolo 507 c.p.p., chiarendo per ciascuna di esse le ragioni dell’irrilevanza o della genericita’, essendo per lo piu’ rivolte alla ricerca di meri elementi di contorno inutili ai fini della ricostruzione del fatto.
11. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati insieme, in quanto intimamente connessi e sono anch’essi manifestamente infondati.
12. Si tratta, invero, di obiezioni, che seppure introdotte sotto il profilo del vizio di motivazione per travisamento della prova, sono sostanzialmente volte a censurare la valutazione dei fatti e delle emergenze istruttorie, per come svolta dalla Corte di Appello. Ci si lamenta, invero, del modo in cui il Collegio ha vagliato le dichiarazioni della parte offesa, della mancata considerazione delle diverse collocazioni temporali di alcuni episodi da parte della (OMISSIS) rispetto a quanto riferito da altri testi, della ritenuta credibilita’ del teste (OMISSIS), benche’ il suo racconto sulla convivenza con la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) non possa ritenersi veritiero, della certa inaffidabilita’ della teste (OMISSIS), visti i pessimi rapporti con l’imputato.
13. Ora, a proposito della denuncia del vizio di travisamento della prova vanno ribaditi i principi ripetutamente enunciati da questa Corte in ordine al limite del sindacato del giudice di legittimita’ sulla mancanza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, che puo’ intervenire solo ove siffatti vizi, si dimostrino di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi e da comportare rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche’ siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validita’, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Il giudice di legittimita’ ha, dunque, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) l’esclusivo compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 255) la sussistenza di una prova omessa od inventata o del c.d. “travisamento del fatto”, ma solo qualora la difformita’ della ricostruzione dalla realta’ storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non e’ sindacabile in sede di legittimita’ se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio). Deve, dunque, tuttora escludersi la possibilita’, per il giudice di legittimita’, di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonche’ i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789).
O, ancora, di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559; Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
14. Ebbene, nessuno dei vizi di travisamento della prova denunciati dall’imputato soddisfa i requisiti appena precisati. Le doglianze si risolvono, infatti, nella pretesa dell’utilizzazione di diversi parametri valutativi delle dichiarazioni testimoniali, in relazione alle quali ci si limita ad insistere su obiezioni gia’ formulate e risolte dalla sentenza della Corte di Appello. La decisione, peraltro, affronta in modo specifico la credibilita’ di ciascuno dei testi escussi, riprendendo ogni singola dichiarazione e confrontandola con i racconti della (OMISSIS), valutando rispetto ad ognuna delle deposizioni il contenuto delle doglianze proposte dall’appellante. La sentenza, inoltre, si dilunga sulla ricostruzione di tutti gli episodi, motivando in modo coerente sulle ragioni delle divergenze fra le dichiarazioni e sulla loro irrilevanza, nella complessiva ricostruzione degli avvenimenti. In particolare il provvedimento laddove affronta l’episodio delle lesioni al volto, riportate dalla (OMISSIS) a causa delle percosse ricevute, chiarisce che la diversa collocazione temporale della teste (OMISSIS), nel giugno 2012, rispetto alla dichiarazione della (OMISSIS), nel (OMISSIS), si giustifica con il fatto che la (OMISSIS) ha potuto collegare l’episodio al compleanno della nipote, mentre l’imprecisione della (OMISSIS) va giustificata con l’assenza di un riferimento fattuale esterno che possa fissarne la memoria. Si tratta di spiegazioni del tutto logiche e conformi all’esperienza comune, che correttamente portano la Corte ad escludere la rilevanza delle difformita’ delle dichiarazioni. Nello stesso modo il Collegio dell’appello affronta le questioni poste dalla difesa dell’imputato sulla credibilita’ del teste (OMISSIS) e della teste (OMISSIS), argomentando in modo dettagliato proprio sulle contestazioni della difesa in relazione a ciascuna delle risposte date dal teste in sede di esame e contresame.
15. E’ chiaro, dunque, che le censure proposte con il ricorso in decisione, lungi dal configurare il vizio di travisamento della prova, si risolvono nella mera richiesta di rilettura del materiale probatorio, rispetto alla quale e’ interdetto l’intervento del giudice di legittimita’.
16. Il quarto motivo e’ infondato.
17. La Corte di Cassazione ha evidenziato, in sede rescidente, che la sentenza annullata aveva omesso il confronto con i motivi di appello inerenti la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione agli episodi di violenza sessuale, rispetto alla ricostruzione dei quali il giudice del secondo grado si era limitato ad aderire, senza esaminarla, alla sentenza del primo giudice. Sul punto il giudice di legittimita’ ha indicato la necessita’ di procedere ad un vaglio piu’ approfondito del racconto della (OMISSIS) e della sua credibilita’.
18. La Corte di Appello, tenuto conto delle ragioni dell’annullamento, ha rinnovato l’esame della persona offesa limitandone, tuttavia, l’oggetto alle modalita’ di commissione dei reati di violenza sessuale (di cui al capo b) della rubrica) al fine di apprezzarne l’effettiva attendibilita’. L’esame e’ stato condotto sia avuto riguardo al numero degli episodi che alla natura degli atti sessuali, nonche’ agli episodi di percosse. La Corte nell’esaminare nuovamente non ha affatto, come ritenuto dal ricorrente, interpretato fino ad integrarle le dichiarazioni della (OMISSIS), dando invece conto della parziale difformita’ delle versioni fornite nel corso dell’incidente probatorio e del giudizio di primo grado, ma spiegando altresi’ perche’ le rievocazioni non fossero state pienamente coincidenti. In particolare, riportando le parole della (OMISSIS), che ha spiegato ai giudici della Corte di avere reso piu’ dichiarazioni piu’ generiche in sede di incidente probatorio, rispetto a quanto fatto in dibattimento, sia per la vergogna che per la mancanza di domande piu’ specifiche, ne ha sottolineato l’irrilevanza sotto il profilo della credibilita’ della persona offesa, osservando che la sua narrazione va ritenuta veritiera perche’ contiene affermazioni che chiariscono come in alcune specifiche occasioni, alle minacce non siano seguite violenze proprio in ragione della desistenza del (OMISSIS) dalla pretesa di un rapporto sessuale. Cosi’ come vi sono stati casi, il cui racconto da parte della (OMISSIS) viene sottolineato dalla Corte come elemento di riscontro della verita’ delle dichiarazioni, in cui i rapporti sessuali non furono diretta conseguenza di percosse o minacce, ma della mancata espressione del dissenso da parte della persona offesa. L’osservazione della Corte secondo cui la distinzione attenta della diversa modalita’ dei rapporti e delle circostanze in cui sono maturate le violenze, ma anche la mancata attribuzione di episodi che non sono sfociati in rapporti violenti, che se addebitatigli alla (OMISSIS) ben avrebbero potuto aggravare ulteriormente la posizione del (OMISSIS), e’ del tutto priva di contraddittorieta’ ed illogicita’ e motiva congruamente in ordine all’attendibilita’ della (OMISSIS). Ma le circostanze che la Corte richiama a fondamento del giudizio di compatibilita’ fra le dichiarazioni rese nelle diverse sedi appaiono ancora del tutto congruenti anche laddove viene richiamato lo stato di turbamento psicologico nel quale la medesima depose nel corso dell’incidente probatorio. Questa situazione, sfociata nel pianto della parte offesa quando riferisce della natura dei rapporti subiti (orale vaginale ed anale) in quattro diverse occasioni, e’ posta a giustificazione delle imprecisioni del racconto, anche perche’ la (OMISSIS) fa riferimento, nel corso dell’incidente probatorio, a quattro episodi del genere, ma chiarisce esservi state altri episodi in cui le violenze si sono limitate a modalita’ diverse, non cosi’ articolate. Cio’ giustifica secondo la Corte territoriale la non coincidenza dei racconti, ma non ne elide la veridicita’.
19. L’ampia motivazione, lungi da mostrare profili di illogicita’ o contraddittorieta’, si muove lungo le linee delle massime di esperienza che, specialmente nelle ipotesi di racconti che investono violenze fisiche e gravi soprusi come quelli descritti dalla persona offesa, non implicano affatto una descrizione dei racconti precisa e minuziosa, anche avuto riguardo ad un normale processo di allentamento del ricordo, per lo stato emotivo suscitato dalla rievocazione dei fatti, necessitando invece di quadro di credibilita’ complessiva. Requisito che viene esteso dalla Corte, in modo del tutto coerente, al racconto delle minacce ricevuto circa il destino della figlia neonata, che il (OMISSIS) prometteva di togliere alla donna. Anche qui, indipendentemente dalla percorribilita’ di un iter amministrativo che consentisse la regolarizzazione sul territorio italiano della propria posizione, che secondo il (OMISSIS) smentirebbe quanto affermato dalla (OMISSIS), togliendo credibilita’ alle sue dichiarazioni, l’elemento cui viene dato rilievo e’ la natura dei rapporti di soggezione, che esula dalle effettive possibilita’ di regolarizzare amministrativamente la permanenza in Italia. La Corte, dunque, delinea con chiarezza, senza alcuna contraddizione intrinseca alla ricostruzione, gli accadimenti oggetto del giudizio e lo fa con un esame completo e dettagliato di tutti gli elementi a sua disposizione, rispondendo a ciascuna delle sollecitazioni formulate dalla difesa, in un quadro di coerenza ed esaustivita’ del tutto incensurabile.
20. Infine, e’ da rigettare anche l’ultimo motivo di impugnazione, relativo alla condanna per il delitto di cui all’articolo 574 c.p.. Nel caso di specie, infatti, la sottrazione di un neonato, ancora in allattamento al seno, protrattasi per tre giorni integra senza dubbio non solo la violazione del diritto della madre all’esercizio della potesta’ genitoriale, ma, stante la sua plurioffensivita’, anche e soprattutto quello del minore a mantenere il suo ambiente naturale che, in cosi’ tenera eta’, si identifica prima di tutto con la funzione vitale e primaria della nutrizione, coincidente con la stessa sopravvivenza. La sostituzione forzata dell’allattamento materno, a causa dell’allontanamento forzato del neonato per se’ integra una frattura dell’ambiente di vita e comporta l’integrazione del reato anche in caso di allontanamento per un periodo di tempo ridotto.
21. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Si dispone l’oscuramento dei dati.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
– Oscuramento dei dati personali.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo 196 del 2003, articolo 52.

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