Al fine di considerare legittimo il contratto a termine

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 12 settembre 2018, n. 22188.

La massima estrapolata:

Al fine di considerare legittimo il contratto a termine è essenziale non solo la specifica, precisa e puntuale indicazione delle ragioni oggettive che giustificano il ricorso al tempo determinato, ma anche l’effettiva utilizzazione del lavoratore nell’ambito delle attività ricomprese nelle dedotte esigenze aziendali.

Sentenza 12 settembre 2018, n. 22188

Data udienza 10 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3500-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio (OMISSIS), rappresentata difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 248/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 05/08/2013 R.G.N. 262/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO che ha concluso per inammissibilita’, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

 

La Corte di appello di Trieste con la sentenza n. 248/2013, in parziale riforma della decisione del tribunale locale ed in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) spa, aveva condannato la predetta societa’ a pagare a (OMISSIS), ai sensi della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5 una indennita’ onnicomprensiva pari a otto mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora al saldo.
La Corte territoriale aveva confermato nel resto l’impugnata sentenza quanto alla declaratoria di illegittimita’ del termine apposto ai contratti stipulati tra le parti, ritenendo che la ragione appositiva del termine non fosse stata sufficientemente chiarita in quanto le necessita’ organizzative si sovrapponevano con quelle sostitutive di personale, cosi’ risultando differente l’indicazione contrattuale rispetto all’effettivo motivo di assunzione a termine.
La stessa corte aveva poi ritenuto equo determinare l’indennita’ di cui al richiamato articolo 32, comma 5, in otto mensilita’, in considerazione del periodo di durata della prestazione, delle dimensioni dell’impresa e del numero dei dipendenti. Aveva infine condannato la (OMISSIS) a restituire l’eventuale differenza tra gli importi ricevuti in esecuzione della sentenza di primo grado e quelli determinati dalla sentenza di appello.
Avverso detta decisione la (OMISSIS) spa aveva proposto ricorso affidandolo a quattro motivi cui aveva resistito la (OMISSIS) anche depositando successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Con il primo motivo la societa’ deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., per aver, la corte triestina, erroneamente interpretato il contenuto dei contratti stipulati con riferimento alle ragioni appositive del termine, in maniera difforme dal senso letterale delle parole ivi contenute.
In sostanza la societa’ si duole della valutazione svolta dal giudice di appello sulle effettive ragioni determinative della assunzione della lavoratrice ed in tale contesto individua quale vizio la errata interpretazione del contratto.
In realta’ la Corte territoriale ha consapevolmente considerato la dizione letterale dei contratti e quindi le ragioni di carattere organizzativo enunciate, ponendole a raffronto con le stesse affermazioni della societa’ circa la necessita’ di utilizzare la lavoratrice per sopperire ad una temporanea carenza di personale “ordinario” impegnato nella fase di sperimentazione del nuovo sistema di gestione dei documenti. Pertanto non di errata interpretazione del contratto puo’ parlarsi ma di valutazione di merito circa la difformita’ tra le indicazioni contrattuali e la realta’ della prestazione di lavoro fornita in quel rapporto di lavoro. Il motivo risulta quindi inconferente e deve essere disatteso e rigettato.
2)- Con il secondo motivo e’ denunciata la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 1 (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) con riguardo alla errata nozione di specificita’, in quanto la Corte avrebbe interpretato tale elemento in maniera difforme rispetto al prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinario.
Sul punto la sentenza ha chiarito che il richiamo al “Progetto di gestione ottica documentale” contenuto nei contratti in questione, sarebbe stato sufficiente indicazione delle ragioni della assunzione se fosse risultato il diretto rapporto causale con l’impiego della lavoratrice, cio’ non risultando nel caso di specie in quanto la (OMISSIS) non era stata adibita a tale progetto ma a prestare attivita’ gia’ in precedenza svolte da lavoratori impegnati nel progetto.
Il motivo di censura non risulta quindi mirato all’effettiva statuizione in quanto non risulta alcuna dissonanza tra la nozione di specificita’ utilizzata dalla corte rispetto a quella individuata dagli orientamenti piu’ consolidati. Questa Corte ha precisato che “In tema di assunzioni a termine, il datore di lavoro ha l’onere di specificare in apposito atto scritto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano l’apposizione del termine finale. Ne consegue che compete al giudice di merito accertare la sussistenza di dette ragioni, valutando ogni elemento idoneo a darne riscontro” (Cass. n. 2680/2015).
Ha altresi’ soggiunto che “L’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, articolo 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicita’ di tali ragioni, nonche’ l’immodificabilita’ delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attivita’ e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si’ da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimita’ – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto” (Cass. n. 10033/2010).
Dai principi enunciati risulta quindi essenziale ai fini del requisito di specificazione, non solo la precisa e puntuale indicazione delle ragioni determinative dell’assunzione a termine, ma anche la diretta utilizzazione del lavoratore nell’ambito e nelle attivita’ indicate ai fini dell’assunzione. Tale ultimo requisito, come valutato dalla Corte territoriale, difettava nel caso di specie, essendo stata, la lavoratrice, adibita a mansioni non direttamente afferenti al Progetto indicato nel contratto, ma allo svolgimento di attivita’ ordinarie evidentemente estranee al progetto, pur realizzato dalla societa’. Il motivo deve essere rigettato.
3)- Con il terzo motivo e’ denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. (ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per la errata ricostruzione dell’onere allegatorio e probatorio. Si duole parte ricorrente della mancata pronuncia della Corte territoriale sul motivo di gravame inerente la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate dalla societa’ nel giudizio di primo grado. Il motivo risulta infondato in quanto non risulta considerata nelle., censura proposta la ratio decidendi della sentenza impugnata (e prima ancora della decisione del tribunale), costituita dalla difformita’ tra l’attivita’ assegnata alla lavoratrice e le ragioni giustificative della assunzione a termine. Come evidenziato al punto precedente della presente decisione, la valutazione sulla divaricazione tra mansioni svolte e progetto indicato nel contratto di assunzione, ha determinato i giudici di merito a ritenere illegittima l’apposizione del termine ed a considerare irrilevanti i capitoli di prova dedotti. La correttezza di tale assunto, come valutata al punto 2) sopra riportato, rende assorbito, o comunque infondata la censura.
4)- Con il quarto motivo e’ dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32 e L. n. 604 del 1966, articolo 8 (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, la Corte territoriale, determinato l’indennita’ risarcitoria spettante al lavoratore in caso di conversione del contratto a tempo determinato in violazione dei criteri contenuti nel richiamato articolo 8. In particolare si duole della scarsa considerazione della minima anzianita’ di servizio della lavoratrice e della sopravvalutazione degli altri criteri previsti altresi’ lamentando illogicita’ e carenza motivazionale sul punto.
Il motivo se pur riesca a superare il vaglio di ammissibilita’, in quanto diretto a denunciare un vizio motivazionale (illogicita’ e carenza della motivazione), attraverso la denuncia della violazione di legge, risulta comunque infondato in quanto la Corte territoriale ha valutato i criteri legali utili a determinare l’indennita’ in questione ed ha individuato la piu’ equa misura in otto mensilita’, in considerazione del numero dei dipendenti della societa’, della reiterazione delle assunzioni e del periodo di lavoro prestato. Si tratta quindi di valutazione di merito, correttamente corredata dalla indicazione degli elementi posti a fondamento della stessa.
Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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