Il decreto di irreperibilità non inciso nella sua validità da notizie ex post l’emissione. L’ irregolarità è sanata con l’opposizione.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41233.

La massima estrapolata:

Il decreto di irreperibilità non inciso nella sua validità da notizie ex post l’emissione. L’ irregolarità è sanata con l’opposizione.

Sentenza 25 settembre 2018, n. 41233

Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matt – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il provvedimento del 26/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso per: “Inammissibilita’ del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. la Corte di appello di Milano con sentenza del 26 aprile 2017 ha confermato la decisione del Tribunale di Milano, del 13 gennaio 2014, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni 1 di reclusione, oltre alle pene accessorie, relativamente ai reati di cui al Decreto Legislativo 74 del 2000, articoli 10 ter e 10 quater, per gli anni di imposta 2009 e 2010.
2. (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge, articoli 159 e 160 c.p.p., relativamente alla nullita’ della dichiarazione di irreperibilita’, per insufficienza delle ricerche, per la notifica dell’articolo 415 bis c.p.p..
Il decreto di irreperibilita’ emesso dal tribunale di Milano del 10 dicembre 2013 deve ritenersi nullo, poiche’ le ricerche non sono state accurate, effettive. Sono state omesse le ricerche presso il luogo di lavoro e quelle presso la residenza sono state lacunose.
In particolare le ricerche presso la sede della societa’ non sono state compiute efficacemente in quanto la sede della societa’ e’ ancora ora nello stesso luogo. Inoltre alla ricorrente sono stati consegnati altri provvedimenti, sia presso la residenza indicata fino al 2013, e sia presso la nuova residenza dal 2014.
L’omissione delle ricerche nel luogo di lavoro importa comunque l’annullamento dell’intero processo e la rimessione degli atti al Tribunale per un nuovo giudizio.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericita’.
La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizione e da manifeste illogicita’ rileva, in fatto, che “L’irreperibilita’ dell’imputata risulta correttamente dichiarata in conseguenza dell’esito negativo di tutte le ricerche (essendosi omessa solo quella nel luogo di residenza, poiche’ (OMISSIS) risulta nata in Etiopia)in localita’ sconosciuta). Il fatto che in precedenza la donna avesse ricevuto non meglio specificate notifiche da parte dei Carabinieri presso il luogo di residenza, nulla prova a fronte dell’inequivoco esito delle ricerche successive; ne’ d’altra parte la stessa difesa indica dove la propria assistita sarebbe stata da ricercare ad integrazione di quanto disposto dagli uffici procedenti”.
Il ricorso sul punto risulta generico, limitandosi a ritenere invalida la notifica, e la dichiarazione di irreperibilita’, ma non prospetta motivi di legittimita’ alla motivazione del provvedimento impugnato.
Del resto “Ai fini della validita’ del decreto d’irreperibilita’, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza ex post sulla legittimita’ della procedura. (Fattispecie in cui sono state ritenute complete le ricerche dell’imputato che dagli atti risultava essersi allontanato per destinazione ignota dall’abitazione presso la quale in precedenza aveva svolto l’attivita’ di badante)” (Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013 – dep. 20/03/2013, Erhan, Rv. 25716501).
Infine la sentenza di primo grado e’ stata appellata, anche nel merito, e quindi l’eventuale nullita’ sarebbe comunque sanata: “L’irregolare emissione del decreto di irreperibilita’ dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale determina una nullita’ generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa” (Sez. 5, n. 35241 del 12/03/2013 – dep. 21/08/2013, Ferrara, Rv. 25652301; vedi anche Sez. 1, n. 2227 del 20/12/1977 – dep. 27/02/1978, VAGO, Rv. 13811201).
Puo’ esprimersi, quindi, il seguente principio di diritto: “Ai fini della validita’ del decreto d’irreperibilita’, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza “ex post” sulla legittimita’ della procedura. L’irregolare emissione del decreto di irreperibilita’ dell’imputato ai fini della notifica dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, determina una nullita’ generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa”.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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