Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 27 aprile 2018, n. 18452.
Si ha abnormita’ strutturale in caso di esercizio da parte dal giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioe’ completamente al di fuori dei casi consentiti, perche’ al di la’ di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto);
Si ha abnormita’ funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilita’ di proseguirlo, limitatamente all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo (trattandosi negli altri casi di un regresso “consentito”). L’abnormita’ dell’atto processuale puo’ riguardare tanto il profilo strutturale, allorche’ l’atto, per la sua singolarita’, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilita’ di proseguirlo.
Entro tale prospettiva ermeneutica, dunque, deve ritenersi abnorme – in quanto estranea a sistema processuale – l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta unicamente per la ritenuta inopportunita’ del procedimento monitorio, senz’altra enunciazione di ragioni sottostanti, cosi’ da disattendere il principio della scelta discrezionale del rito da parte del Pubblico ministero, sostituendo arbitrariamente un proprio criterio di opportunita’ a quello istituzionalmente conferito al solo organo della pubblica accusa.
Sentenza 27 aprile 2018, n. 18452
Data udienza 28 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Mar – Presidente
Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. MICCICHE’ Loredana – rel. Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT;
c/
(OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 01/02/2017 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MICCICHE’ LOREDANA;
lette le conclusioni del PG ANGELLILIS Ciro, che ha provveduto per l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, con provvedimento del 1 febbraio 2017, rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia propone ricorso per cassazione lamentando l’abnormita’ del provvedimento.
3. Con primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norme processuali stabilite a pena di nullita’, essendo il provvedimento stato scritto a mano sulla copertina del fascicolo del P.M. con una sequenza di parole di difficile comprensione ed il cui senso non e’ dato afferrare con certezza. Trattasi dunque di caso di indecifrabilita’ non superabile del provvedimento, che ne comporta la nullita’ di ordine generale a regime intermedio.
4. Con secondo motivo, il ricorrente lamenta l’abnormita’ del provvedimento, in quanto emesso al di fuori del sistema processuale, avendo il GIP rigettato la richiesta di decreto penale sulla scorta, in base a cio’ che e’ dato comprendere dal testo manoscritto, di ragioni di opportunita’ non compatibili con il rito monitorio. Tali ragioni, tuttavia, fondano un rigetto che e’ esercizio di un potere non previsto nel nostro ordinamento e la cui conseguenza e’ l’inevitabile stasi e regresso illegittimo del procedimento.
5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, risultando il provvedimento effettivamente abnorme, essendo motivato su mere valutazioni di opportunita’, con conseguente abnormita’ funzionale, secondo costante giurisprudenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso non e’ fondato, essendo comunque leggibile e decifrabile. il contenuto del provvedimento del GIP, seppur manoscritto.
2. E’ invece fondato il secondo motivo.
3. Va premesso che, con specifico riguardo ai rapporti fra giudice e pubblico ministero, questa Corte ha chiarito che si ha abnormita’ strutturale in caso di esercizio da parte dal giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioe’ completamente al di fuori dei casi consentiti, perche’ al di la’ di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto);
si ha abnormita’ funzionale nel caso di,stasi del processo e di impossibilita’ di proseguirlo, limitatamente all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo (trattandosi negli altri casi di un regresso “consentito”). L’abnormita’ dell’atto processuale puo’ riguardare tanto il profilo strutturale, allorche’ l’atto, per la sua singolarita’, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilita’ di proseguirlo (Sez. Un., n. 25957 del 26 marzo 2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590).
4. Entro tale prospettiva ermeneutica, dunque, deve ritenersi abnorme – in quanto estranea a sistema processuale – l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta unicamente per la ritenuta inopportunita’ del procedimento monitorio, senz’altra enunciazione di ragioni sottostanti, cosi’ da disattendere il principio della scelta discrezionale del rito da parte del Pubblico ministero, sostituendo arbitrariamente un proprio criterio di opportunita’ a quello istituzionalmente conferito al solo organo della pubblica accusa (Sez. 6, n. 23829 del 12 maggio 2016, Rv. 267272; Sez. 6, n. 6663 del 1 dicembre 2015, Rv. 266111; Sez. 4, n. 45683 del 18 settembre 2014, P.M. in proc. Mirra, Rv. 261063).
5. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio dei provvedimento impugnato, con restituzione al giudice competente per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e rimette gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.
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