E’ ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorche’ non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto il Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 37 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’articolo 574 c.p.p., comma 4, secondo cui l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilita’ dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell’affermazione della responsabilita’ penale.
La disposizione generale in oggetto, infatti, non si pone in contrasto con la normativa speciale dettata dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 37 – volta solo a assicurare che il gravame dell’imputato contro le sentenze del Giudice di pace coinvolga nel nuovo giudizio anche le statuizioni civili – per il solo fatto di rendere conseguenziale l’effetto da questa voluto, e deve trovare, pertanto, applicazione nel processo per i reati di competenza del Giudice di pace ai sensi del richiamo generale contenuto nell’articolo 2 del citato D.Lgs.
Ordinanza 1 marzo 2018, n. 9412
Data udienza 14 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V – rel. Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/01/2016 del TRIBUNALE di SALERNO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG, Dr. PRATOLA GIANLUGI, che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1 – Con ordinanza dell’11 gennaio 2016, il Tribunale di Salerno dichiarava l’inammissibilita’ dell’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Sant’Angelo a Fasanella, sentenza che l’aveva condannata alla pena di Euro 400 di multa per il delitto previsto dall’articolo 594 c.p., ponendo a suo carico anche il risarcimento del danno cagionato alla costituita parte civile; l’inammissibilita’ era stata pronunciata perche’, nel gravame, si era contestata la sola responsabilita’ penale e non anche il capo relativo alla condanna civile, vilando cosi’ il disposto del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 37, comma 1, seconda parte.
2 – Propone ricorso l’imputata, a mezzo del suo difensore, ricordando che il consolidato orientamento della Corte di legittimita’ e’ nel senso della ammissibilita’ dell’appello avverso i capi penali della sentenza del Giudice di pace di condanna ad una pena pecuniaria, anche quando non si sollevino specifiche censure contro le statuizioni civili, in applicazione del principio generale rinvenibile nel dettato dell’articolo 574 c.p.p., cui deve farsi applicazione anche nel processo per i reati di competenza del Giudice di pace.
3 – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Dr. Pratola Gianluigi, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata ricordando il medesimo principio di diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso promosso nell’interesse di (OMISSIS) e’ fondato.
1 – Va, infatti, ricordato l’ormai prevalente orientamento di questa Corte (da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Campisi, Rv. 269618; a fronte della risalente contraria opinione di recente confermata solo dall’isolata pronuncia del 2015 citata nell’ordinanza impugnata), secondo il quale e’ ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di condanna a pena pecuniaria, ancorche’ non specificamente rivolto al capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto il Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 37 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’articolo 574 c.p.p., comma 4, secondo cui l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilita’ dell’imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendono dai primi, fra i quali rientra quello concernente il risarcimento del danno, che trova il suo necessario presupposto nell’affermazione della responsabilita’ penale.
La disposizione generale in oggetto, infatti, non si pone in contrasto con la normativa speciale dettata dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 37 – volta solo a assicurare che il gravame dell’imputato contro le sentenze del Giudice di pace coinvolga nel nuovo giudizio anche le statuizioni civili – per il solo fatto di rendere conseguenziale l’effetto da questa voluto, e deve trovare, pertanto, applicazione nel processo per i reati di competenza del Giudice di pace ai sensi del richiamo generale contenuto nell’articolo 2 del citato D.Lgs..
2 – Ne deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno che dovra’ procedere al grado di appello (tenendo peraltro conto del fatto che la condotta di ingiuria e’ stata depenalizzata con il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 e che le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884, hanno precisato che il giudice, nel dichiarare che il fatto non e’ piu’ previsto dalla legge come reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire “ex novo” nella sede naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Salerno per il giudizio di appello.
Motivazione semplificata.
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