Poiche’ il processo esecutivo e’ articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non e’ consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non e’ ammessa la contestazione di un atto dell’Ufficiale giudiziario (nella specie: avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata) nelle forme di un’ordinaria azione di cognizione o di un’opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 60 c.p.c., o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato; sicche’ solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato e’ possibile impugnare il suo provvedimento con le modalita’ di cui all’articolo 617 c.p.c.
Sentenza 6 marzo 2018, n. 5175
Data udienza 19 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10361/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2278/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 15/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.
FATTI DI CAUSA
1. L’avv. (OMISSIS), consorte e gia’ procuratrice dell’avv. (OMISSIS), cui (OMISSIS) aveva intimato in data 08/03/2013 precetto di pagamento fondato sulla sentenza n. 1145/12 della Corte di appello di Brescia, insorse – prospettando la sua azione quale domanda di accertamento negativo o, in alternativa e rimettendone la qualificazione all’adito giudice, opposizione esecutiva – dinanzi al Tribunale di Bergamo avverso l’atto del 28/06/2014 (n. 6897 cron.) dell’Ufficiale giudiziario dell’Ufficio unico notifiche esecuzioni e protesti (UNEP) presso quell’ufficio, con cui, data anche a lei notizia della pendenza di una procedura esecutiva mobiliare, le si era dato avviso che, in mancanza di comunicazioni, si sarebbe proceduto all’apertura forzata per procedere al chiesto pignoramento.
2. Contestata dall’opposto (OMISSIS) in rito e nel merito l’avversa domanda, questa, qualificata dal giudice come “opposizione ex articoli 617 e 618 c.p.c.”, fu rigettata – con condanna dell’opponente (OMISSIS) alle spese di lite – in base all’attribuzione ad una svista o distrazione dell’Ufficiale giudiziario della menzione nell’atto oggetto di causa pure dell’avv. (OMISSIS), oltre che dell’effettivo esecutato avv. (OMISSIS), espressamente qualificato come il solo contro cui era stata richiesta l’esecuzione dal procedente e poteva quindi dirsi pendente una procedura esecutiva.
3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 13/10/2015 col n. 2278, la (OMISSIS) ricorre oggi, con atto spedito per la notifica il 12/04/2016 ed articolato su nove motivi; resiste con controricorso il (OMISSIS); e, per la pubblica udienza del 19/12/2017, ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente si duole:
– col primo motivo (a pag. 10 del ricorso), di “violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”;
– col secondo motivo (a pag. 13 del ricorso), di “violazione dell’articolo 111 Cost., e dell’articolo 132 c.p.c., e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. (A e B)”;
– col terzo motivo (a pag. 18 del ricorso), di “violazione dell’articolo 116 c.p.c., e dell’articolo 2700 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”;
– col quarto motivo (a pag. 21 del ricorso), di “violazione dell’articolo 111 Cost., e dell’articolo 132 c.p.c., e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, (A) nonche’ omissione dell’esame del fatto attestato dall’U.G., ricorribile ai sensi dell’articolo 360 n. 5 c.p.c. e violazione dell’articolo 2700 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, (B) e finire violazione dell’articolo 116 c.p.c., e articolo 2733 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 4 (C)”;
– col quinto motivo (a pag. 26 del ricorso), di “violazione dell’articolo 111 Cost., e dell’articolo 132 c.p.c., e articoli 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, (A) nonche’ dell’articolo 2700 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 (B)”;
– col sesto motivo (a pag. 30 del ricorso), di “violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 (A) e dell’articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 (B)”;
– col settimo motivo (a pag. 35 del ricorso), di “violazione dell’articolo 111 Cost., e dell’articolo 132 c.p.c., e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, (A) ed omissione dell’esame del fatto attestato dall’U.G., ricorribile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (B)”;
– con l’ottavo motivo (a pag. 39 del ricorso), di “violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”;
– col nono motivo (a pag. 41 del ricorso), di “violazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.
2. Ritiene il Collegio superflua l’illustrazione dei singoli motivi, come pure delle articolate repliche ad essi mosse dal controricorrente e delle ulteriori argomentazioni sviluppate nelle rispettive memorie, perche’ la peculiarita’ della vicenda impone di rilevare senza altro indugio che la domanda non poteva essere proposta.
3. Ed invero la (OMISSIS) e’ insorta, prospettando l’azione alternativamente come di accertamento negativo o di opposizione esecutiva e lasciando al giudice la relativa qualificazione, avverso un atto compiuto da un ausiliario del giudice dell’esecuzione, quale l’Ufficiale giudiziario, consistente nel preavviso – rivolto anche ad essa (OMISSIS) – di un successivo accesso forzoso in adempimento di una richiesta di pignoramento mobiliare, la quale pero’ si e’ rivelata essere stata dal creditore procedente formulata nei confronti del solo (OMISSIS).
4. Ora, la giurisprudenza di questa Corte, fin da prima della proposizione della domanda definita con la qui gravata sentenza e con principio ribadito costantemente anche in tempi successivi, ha escluso in radice una autonoma impugnabilita’, con azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell’Ufficiale giudiziario.
5. Tali atti vanno, invero, sottoposti esclusivamente al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 60 c.p.c. – o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell’articolo 591 ter c.p.c., (Cass. ord. 20/01/2011, n. 1335), forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato – e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato sara’ possibile impugnare il suo provvedimento con le modalita’ di cui all’articolo 617 c.p.c. (sul principio generale: Cass. 21/03/2008, n. 7674; in precedenza, v. gia’ Cass. 12/03/1992, n. 3030; successivamente: Cass. 30/09/2015, n. 19573; Cass. ord. 12/12/2016, n. 25317).
6. Di conseguenza, poiche’ il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non e’ ammessa quindi azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale (tra le ultime: Cass. 20/03/2014, n. 6521; Cass. 02/04/2014, n. 7708; Cass. 31/10/2014, n. 23182; Cass. 29/05/2015, n. 11172; Cass. ord. 14/06/2016, n. 12242), non puo’ che rilevarsi come, qualunque ne fosse stata la qualificazione prospettata o rimessa al giudice, l’azione di cognizione, anziche’ il reclamo al giudice dell’esecuzione, non potesse essere in alcun modo o caso intrapresa: cio’ che impone di cassare senza rinvio la sentenza che la ha definita.
7. Ne’ a conclusione piu’ favorevole per l’odierna ricorrente potrebbe oggi giungersi ove si potesse, per un solo momento e pensando di poter superare la chiara ed univoca qualificazione da lei stessa data alla sua iniziativa giudiziale come azione di cognizione e lo sviluppo processuale ad essa seguito e ripresa dal giudice nella qui gravata sentenza di definizione quale opposizione agli atti esecutivi, riqualificarla come reclamo al giudice, con conseguente riqualificazione del provvedimento, pure univocamente reso come sentenza su quella domanda, quale ordinanza ai sensi dell’articolo 60 c.p.c., perche’ allora essa avrebbe potuto costituire oggetto di un’opposizione ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., e giammai di ricorso per cassazione.
8. Deve trovare applicazione alla fattispecie il seguente principio di diritto: “poiche’ il processo esecutivo e’ articolato su di un sistema chiuso di rimedi e non e’ consentita azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative cognitive specificamente previste da detto sistema processuale, non e’ ammessa la contestazione di un atto dell’Ufficiale giudiziario (nella specie: avviso di prosecuzione di operazioni di pignoramento mobiliare rivolto anche a chi non era debitrice esecutata) nelle forme di un’ordinaria azione di cognizione o di un’opposizione esecutiva, essendo anche tale atto assoggettato esclusivamente al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 60 c.p.c., o nelle eventualmente diverse forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato; sicche’ solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull’istanza dell’interessato e’ possibile impugnare il suo provvedimento con le modalita’ di cui all’articolo 617 c.p.c.”.
9. Alla cassazione senza rinvio deve allora provvedersi in dispositivo, con preclusione di ogni doglianza relativa al merito della vicenda (primi otto motivi) ed al suo sviluppo processuale (nono motivo).
10. Le spese del grado di merito malamente instaurato a causa dell’iniziativa della (OMISSIS) vanno mantenute a suo carico, stavolta per l’improponibilita’ della domanda, nella misura reputata congrua come in dispositivo; mentre le spese del presente giudizio di legittimita’ debbono comunque essere sopportate dalla medesima, in base – a tacer d’altro al principio di causalita’.
11. Tuttavia, non puo’ trovare applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. ord. 25/02/2016, n. 3703; Cass. ord. 05/05/2017, n. 10932; Cass. 23/03/2017, n. 7421; Cass. ord. 23/06/2017, n. 15671), per il carattere ufficioso del rilievo della originaria improponibilita’ della domanda non potendo tecnicamente dirsi i soccombente la ricorrente e dovendo interpretarsi restrittivamente la norma in quanto lato sensu sanzionatoria.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la gravata sentenza. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del grado di merito e del giudizio di legittimita’, che liquida in rispettivi Euro 1.600,00 ed Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
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