La valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma deve implicare la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto — alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. “opzione zero” — il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socioeconomica perseguita
Sentenza 28 febbraio 2018, n. 1240
Data udienza 21 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2352 del 2017, proposto da:
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Ta., Lo. Gi., con domicilio eletto presso lo studio Lo. Gi. in Roma, via (…);
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione II Bis n. 9265/2016, resa tra le parti, depositata il 09.8.2016, non notificata, con cui, previa riunione, sono stati rigettati i ricorsi nn. 11104/2015, 11105/2015, 11106/2015, 11108/2015 e 11110/2015 proposti per l’annullamento:
a) quanto al ricorso Reg. Ric. n. 11104/2015: D.M. n. 120 del 12.6.2015, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: parere favorevole con prescrizioni n. 1259 del 14.6.2013 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA/VAS; parere n. 1571 del 18.7.2014 della Commissione; parere favorevole con prescrizioni espresso dal MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/28855/2012/ del 19.10.2012; parere n. 1669 del 28.11.2014 della Commissione;
b) quanto al ricorso Reg. Ric. n. 11105/2015: D.M. n. 109 del 11.6.2015, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: parere favorevole con prescrizioni n. 1260 del 14.6.2013 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA/VAS; parere n. 1571 del 18.7.2014 della Commissione; parere favorevole con prescrizioni espresso dal MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/31355/2012/ del 13.11.2012; parere n. 1669 del 28.11.2014 della Commissione;
c) quanto al ricorso Reg. Ric. n. 11106/2015: D.M. n. 121 del 12.6.2015, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: parere favorevole con prescrizioni n. 1265 del 21.6.2013 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA/VAS; parere n. 1571 del 18.7.2014 della Commissione; parere favorevole con prescrizioni espresso dal MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/24707/2012/ del 12.09.2012; parere n. 1669 del 28.11.2014 della Commissione;
d) quanto al ricorso Reg. Ric. n. 11108/2015: D.M. n. 106 del 8.6.2015, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: parere favorevole con prescrizioni n. 1261 del 14.6.2013 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA/VAS; parere n. 1571 del 18.7.2014 della Commissione; parere favorevole con prescrizioni espresso dal MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/31359/2012/ del 13.11.2012; parere n. 1669 del 28.11.2014 della Commissione;
e) quanto al ricorso Reg. Ric. n. 11110/2015: D.M. n. 104 del 8.6.2015, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: parere favorevole con prescrizioni n. 1275 del 28.6.2013 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA/VAS; parere n. 1571 del 18.7.2014 della Commissione; parere favorevole con prescrizioni espresso dal MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/24717/2012/ del 12.9.2012; parere n. 1669 del 28.11.2014 della Commissione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Gu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso iscritto al n. 186/2010 di R.G. il Comune di (omissis) impugnava dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, tre precedenti decreti di compatibilità ambientale emessi dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministero per i Beni Culturali recanti autorizzazione allo svolgimento di attività di prospezione geofisica con riferimento all’area estesa dinanzi all’intera costa pugliese – ricerca propedeutica a quella, eventuale, di estrazione di idrocarburi – da svolgere attraverso la tecnologia c.d. “air-gun”.
1.1. Con la sentenza n. 1341/2011, il TAR Puglia – Lecce accoglieva il ricorso.
2. Nelle more venivano formulate nuove istanze di pronuncia di compatibilità ambientale, riperimetrando tuttavia l’area di ricerca.
2.1. I procedimenti di VIA così avviati, una volta espletata istruttoria, venivano definiti mediante la formulazione di giudizi positivi di compatibilità ambientale relativi al progetto di effettuazione della Prima Fase, consistente nella ricerca sismica con tecnica di air-gun con rilevamento sismico 2D, del programma dei lavori collegato ai permessi di ricerca di idrocarburi in mare denominati convenzionalmente:
a) “d2 F.P.-PG”, presentato dalla Società Northern Petroleum Ltd, effettuato con il D.M. n. 120 del 12.6.2015;
b) “d60 F.R.-NP”, presentato dalla Società Northern Petroleum Ltd, effettuato con il D.M. n. 109 del 11.6.2015;
c) “d149 D.R.-NP”, presentato dalla Società Northern Petroleum Ltd, effettuato con il D.M. n. 121 del 12.6.2015;
d) “F.R. 39 NP e F.R. 40 NP”, effettuato con D.M. n. 104 del 8.6.2015;
decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT).
2.2. Nel corso dell’istruttoria, in particolare, venivano adottati i seguenti atti:
– pareri sfavorevoli di compatibilità ambientale da parte degli enti territoriali coinvolti;
– pareri positivi con prescrizioni della Commissione Tecnica di Valutazione Impatto Ambientale (CTVA) nn. 1259, 1260, 1261, 1265 e 1275;
– a seguito di richiesta della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – DVA, con nota DVA-2014-0014504 del 15.5.2014, nuovo parere della CTVA n. 1571 del 18.7.2014;
– a seguito di richiesta dell’Ufficio di Gabinetto del MATTM del 20.11.2014, nuovo parere della CTVA n. 1669 del 28.11.2014.
segue pagina successiva in calce all’articolo
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