Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 28 febbraio 2018, n. 1240. La valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera

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3. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per motivi di connessione oggettiva, il Comune di (omissis) impugnava dinanzi al TAR per il Lazio detti diversi decreti di compatibilità ambientale, unitamente a tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali:

a) ricorso Reg. Ric. n. 11104/2015: D.M. n. 120 del 12.6.2015, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: parere favorevole con prescrizioni n. 1259 del 14.6.2013 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA/VAS; parere n. 1571 del 18.7.2014 della medesima Commissione; parere favorevole con prescrizioni espresso dal MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/28855/2012/ del 19.10.2012; parere n. 1669 del 28.11.2014 con cui la Commissione Tecnica di Verifica ha sostituito il precedente quadro prescrittivo;

b) ricorso Reg. Ric. n. 11105/2015: D.M. n. 109 del 11.6.2015, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: parere favorevole con prescrizioni n. 1260 del 14.6.2013 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA/VAS; parere n. 1571 del 18.7.2014 della medesima Commissione; parere favorevole con prescrizioni espresso dal MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/31355/2012/ del 13.11.2012; parere n. 1669 del 28.11.2014 con cui la Commissione Tecnica di Verifica ha sostituito il precedente quadro prescrittivo;

c) ricorso Reg. Ric. n. 11106/2015: D.M. n. 121 del 12.6.2015, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: parere favorevole con prescrizioni n. 1265 del 21.6.2013 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA/VAS; parere n. 1571 del 18.7.2014 della medesima Commissione; parere favorevole con prescrizioni espresso dal MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/24707/2012/ del 12.09.2012; parere n. 1669 del 28.11.2014 con cui la Commissione Tecnica di Verifica ha sostituito il precedente quadro prescrittivo;

d) ricorso Reg. Ric. n. 11108/2015: D.M. n. 106 del 8.6.2015, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: parere favorevole con prescrizioni n. 1261 del 14.6.2013 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA/VAS; parere n. 1571 del 18.7.2014 della medesima Commissione; parere favorevole con prescrizioni espresso dal MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/31359/2012/ del 13.11.2012; parere n. 1669 del 28.11.2014 con cui la Commissione Tecnica di Verifica ha sostituito il precedente quadro prescrittivo;

e) ricorso Reg. Ric. n. 11110/2015: D.M. n. 104 del 8.6.2015, nonché tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ivi compresi: parere favorevole con prescrizioni n. 1275 del 28.6.2013 reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale VIA/VAS; parere n. 1571 del 18.7.2014 della medesima Commissione; parere favorevole con prescrizioni espresso dal MIBAC prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/24717/2012/ del 12.9.2012; parere n. 1669 del 28.11.2014 con cui la Commissione Tecnica di Verifica ha sostituito il precedente quadro prescrittivo.

3.1. Con sentenza n. 9265/2016 il TAR del Lazio – Roma, Sez. Seconda bis, dopo aver disposto la riunione, rigettava i ricorsi del Comune di (omissis), ritenendo infondati tutti i motivi con essi formulati.

4. Avverso tale sentenza il Comune di (omissis) ha proposto appello (R.G. n. 2352/2017), lamentando quanto segue:

a) Violazione sotto molteplici profili della disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (artt. 21 ss. del D.Lgs. 152/2006);

a.1) Violazione artt. 21 e 22 D.Lgs. 152/06. Inversione procedimentale;

a.2) Violazione art. 24 D.Lgs. 152/06. Violazione art. 26 D.Lgs. 42/2004. Violazione delle norme poste a tutela della trasparenza dell’azione amministrativa;

a.3) Violazione art. 25 D.Lgs. 152/06. Contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa;

a.4) Violazione art. 22 D.Lgs. 152/06: omessa valutazione della cd. “opzione zero” e della valutazione del rapporto costi-benefici;

b) Violazione del principio di precauzione. Eccesso di potere per totale difetto di istruttoria;

c) Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta;

4.1. Si sono costituiti in giudizio ed hanno replicato alle avverse censure il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

5. All’udienza pubblica del 21 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

6. L’appello è infondato e deve essere respinto.

7. Con il primo motivo di appello il Comune di (omissis) censura la violazione, sotto molteplici profili, della disciplina in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (artt. 21 ss. del D.Lgs. 152/2006), ritenendo, in primo luogo, che il MATTM, in violazione degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. citato, abbia compiuto una evidente inversione procedimentale, rilasciando VIA positiva prima che il SIA (studio di impatto ambientale) venisse (ri)elaborato e (ri)valutato sulla base della campagna di biomonitoraggio.

7.1. L’appellante sostiene, peraltro, l’avvenuta violazione degli artt. 24 e 26 D.Lgs. 152/06, nonché delle norme poste a tutela della trasparenza dell’azione amministrativa, in quanto gli Enti, le Autorità aventi competenza in materia ambientale e il pubblico esaminavano ed osservavano un progetto differente da quello che sarà concretamente realizzato, in quanto sarà variato a seguito della campagna di biomonitoraggio. Parimenti, anche il MIBACT esprimeva il proprio parere nella procedura di VIA su un progetto differente da quello che sarà concretamente realizzato.

7.2. Si deduce, inoltre, la violazione dell’art. 25 D.Lgs. 152/06, tramite la previsione di far effettuare al proponente l’attività tecnico-istruttoria per la valutazione dell’impatto ambientale, dovendo questa, invece, essere svolta dall’autorità competente a norma dell’art. 25, co. 1.

7.3. Ad avviso dell’appellante, si sarebbe altresì violato l’art. 22 D.Lgs. 152/06, essendo stata omessa la valutazione della cd. “opzione zero” e la valutazione del rapporto costi-benefici (che avrebbe necessariamente dovuto interessare anche la seconda fase del programma di ricerca, ossia quella di vera e propria ricerca petrolifera). Al riguardo, viene censurata la costruzione teorica proposta dal Tar, secondo cui il decreto di compatibilità ambientale costituisce un provvedimento di “assenso procedimentalizzato” che consente all’amministrazione interessata di rivalutare costantemente la scelta inizialmente operata, non è compatibile con la disciplina imposta in materia di VIA, che presuppone la previa acquisizione di tutti i dati rilevanti all’interno dello Studio di Impatto Ambientale, antecedentemente al rilascio del provvedimento di assenso.

8. Con un secondo motivo di appello il ricorrente lamenta la violazione del principio di precauzione e, parallelamente, l’eccesso di potere per totale difetto di istruttoria, sostenendo che, in considerazione dell’incertezza sui rischi che l’attività in esame può produrre, la Commissione ed il MATTM avrebbero dovuto attentamente valutare l’opzione zero, anziché escluderla a priori.

9. Infine, con un terzo motivo, l’appellante censura l’eccesso di potere per contraddittorietà manifesta tra i primi due pareri (ove si ammette senza difficoltà che l’utilizzo dell’air-gun è certamente pericoloso per l’ambiente marino e per i cetacei in particolare) ed il terzo parere (dove l’air gun diviene “assolutamente affidabile”, “assolutamente sicuro”, dotato di “elevati parametri di sicurezza” e rappresenta “la soluzione a minor impatto ambientale rispetto ad altre fonti di energizzazione”). In particolare si avrebbe contraddittorietà tra quanto inizialmente ritenuto dalla Commissione in merito all’opportunità della previa istituzione di un tavolo tecnico permanente e quanto viceversa dalla stessa successivamente autorizzato.

10. I motivi illustrati, che il Collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

10.1. In particolare, essi si fondano sostanzialmente su due ordini di censure: da un lato si lamenta la carenza di istruttoria, la violazione dell’iter procedimentale e la contraddittorietà della decisione, dall’altro l’illegittimo esercizio della discrezionalità tecnica nell’effettuare il giudizio di compatibilità ambientale.

11. Quanto alla prima (macro) censura, il Collegio, condividendo quanto correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, ritiene i motivi infondati, in quanto:

a) l’istruttoria svolta dai Ministeri appellati appare nel complesso completa, articolata e rispettosa dell’iter normativo nella sua interezza, così come dagli atti impugnati emerge che la Commissione tecnica abbia sempre motivato in maniera sufficiente, congrua ed idonea in relazione alle criticità rappresentate nelle osservazioni rese dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 152/2006;

b) non emergono variazioni di rilievo nell’iter procedimentale effettuate dall’amministrazione procedente che possano aver prodotto effetti sulla valutazione finale, così come risulta che la partecipazione dei vari enti interessati avveniva nel momento e nel contesto appropriato;

c) dall’esame degli atti non emergono posizioni contraddittorie da parte della Commissione non supportate da giustificati approfondimenti propri della procedura in cui si inseriscono i pareri adottati dalla stessa;

d) appare inconferente con l’attività in esame la censura relativa all’asserito rapporto negativo tra costi e benefici, essendo questa appropriata in relazione ad un progetto di estrazione e coltivazione di idrocarburi, piuttosto che, come nella fattispecie, di ricerca sismica.

12. Relativamente alla censura dell’esercizio della discrezionalità tecnica, il Collegio ritiene opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale.

12.1. Invero, si osserva che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, la valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l’astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma deve implicare la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull’ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto — alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. “opzione zero” — il sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socioeconomica perseguita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000; id., 31 maggio 2012 n. 3254).

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