Non può applicarsi all’atto di dotazione del trust la tassazione propria degli atti che hanno un effetto patrimoniale; e pure le imposte ipotecaria e catastale, per la stessa ragione, devono essere applicate in misura fissa.
Sentenza 17 gennaio 2018, n. 975
Data udienza 20 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29566/2010 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 650/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 20/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso, accoglimento del terzo e del quinto, assorbito il quarto motivo;
udito per le ricorrenti l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
La controversia promossa da (OMISSIS), in qualita’ di trustee e disponente, nonche’ da (OMISSIS), in qualita’ di guardiano del (OMISSIS), nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale, relativamente all’atto di trasferimento di un fabbricato, a rogito del notaio (OMISSIS), stipulato il 12/2/2003 e registrato il 3/3/2003, e’ stata definita con la sentenza in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello erariale e, per l’effetto, la riforma della decisione di primo grado, che aveva invece annullato il provvedimento impositivo.
La C.T.R. del Lazio rileva che, nel caso di specie, “si e’ in presenza di un trasferimento di proprieta’ non sottoposto ad alcun obbligo di amministrazione, corretta gestione e restituzione in un tempo prefissato”, per cui “mancano… tutti gli elementi per l’individuazione di un negozio fiduciario che e’ proprio della nozione di trust”, e che “va quindi applicato all’atto di trasferimento in esame l’articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, che tassa nella misura proporzionale del 3%” siffatta tipologia di negozi.
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