L’errore revocatorio, oltre ad apparire immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, non va confuso con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice e non ricorre nell’ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo se mai ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall’ordinamento.
Sentenza 4 gennaio 2018, n. 50
Data udienza 19 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1125 del 2017, proposto da:
Comune di Piacenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato El. Ve., con domicilio eletto presso lo studio En. Da. in Roma, via (…);
contro
Ma. Ma., rappresentato e difeso dagli avvocati Al. Ma., Gi. De. e Ma. Ce., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Ce. in Roma, via (…);
nei confronti di
Gi. Mo., non costituito in giudizio;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5309/2016, resa tra le parti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ma. Ma.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati El. Ve. ed Al. Ma.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Comune di Piacenza impugna per revocazione la sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 5309/2016, depositata il 15 dicembre 2016, che ha respinto l’appello dello stesso Comune contro la sentenza del Tar per l’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, n. 43/2016, con la quale l’amministrazione comunale è stata condannata a risarcire il danno provocato al ricorrente Ma. Ma. per avere confermato l’incarico di Direttore della Direzione Operativa Risorse del controinteressato, dott. Gi. Mo., illegittimamente accertando la sussistenza in capo a quest’ultimo dei requisiti di partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Responsabile di detta Direzione Operativa.
2. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, sollevata dal resistente perché nel mandato in calce al ricorso è individuato il soggetto conferente la rappresentanza ma non il soggetto rappresentato e vi è menzionata la deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 16 giugno 2015, non solo antecedente alla sentenza oggetto di revocazione, ma riferita all’autorizzazione ad agire relativamente ad un processo diverso dal presente. Con la conseguenza, secondo il resistente, che si sarebbe in presenza di una procura inesistente, quanto al primo vizio, ed affetta da nullità insanabile, quanto al secondo vizio, senza possibilità di sanatoria né di rilascio di nuova rituale procura per essere spirato il termine per l’impugnazione.
2.1. L’eccezione è infondata sotto entrambi i profili.
Pur presentando il testo del “mandato speciale e delega” l’incompletezza del testo e l’errata indicazione della delibera autorizzativa nei termini esposti nella memoria del resistente, non vi è alcuna incertezza né in merito al soggetto rappresentato, né in merito alla sussistenza di una valida deliberazione di giunta autorizzativa della proposizione della revocazione da parte del sindaco.
La procura è chiaramente riferita al ricorso per revocazione in calce al quale risulta apposta ed il ricorso riporta nella sua intestazione il soggetto rappresentato e difeso dall’avv. El. Ve., abilitata “in virtù di delega in calce al presente atto”, identificando il rappresentato nel “Comune di Piacenza, in persona del sindaco pro-tempore, dott. Pa. Do.”. Nella stessa intestazione è chiarito che il sindaco è “autorizzato a resistere in giudizio giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10 gennaio 2017 (doc.1)” ed, in effetti, questa deliberazione è indicata in calce al ricorso come documento n. 1, è prodotta in copia ed autorizza la proposizione del ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5309/2016.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply