Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 4 gennaio 2018, n. 50. L’errore revocatorio, oltre ad apparire immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, non va confuso con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice

[….segue pagina antecedente]

Il ricorso prosegue con l’analisi degli organigrammi approvati con provvedimenti della Giunta Comunale n. 75 del 22 ottobre 2007 e n. 192 del 14 ottobre 2009, al fine di dimostrare che la Direzione Operativa e il Settore non erano mai stati compresenti nell’assetto organizzativo dell’Ente e che il Settore per l’Innovazione dei Servizi al Cittadino, diretto dal Mo. fino al 30 novembre 2009, sarebbe stata struttura di massimo livello, al pari delle attuali Direzioni Operative.
A sostegno della richiesta revocazione il Comune di Piacenza deduce inoltre che l’errore sopra evidenziato sarebbe decisivo, in quanto il Consiglio di Stato avrebbe basato la decisione impugnata proprio sull’asserita sottordinazione del Settore alla Direzione Operativa.
6. Il ricorso per revocazione è inammissibile, in primo luogo, perché l’affermazione contestata non contiene affatto la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Questa è costituita, piuttosto, dalle affermazioni sopra riportate sotto i punti a), b) e c), dai quali si evince che il giudizio della commissione di concorso – riconvocata per valutare i requisiti di ammissione del dott. Mo. in esecuzione della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 690/2015 – è stato reputato illegittimo perché espresso mediante valutazione discrezionale dell’equivalenza funzionale tra le funzioni precedentemente svolte dal candidato e le funzioni di Dirigente della Direzione Operativa Risorse da selezionare, laddove – secondo i giudici di primo e di secondo grado – il giudizio avrebbe dovuto essere condotto secondo il criterio dettato dalla prima parte dell’art. 2.2., avendo riguardo all’esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali attinenti al posto.
6.1. Il ricorso per revocazione non censura direttamente questa ratio decidendi, pur muovendo alla stessa dei rilievi che, come si dirà, ripropongono la questione della praticabilità di quel giudizio di equivalenza che il Consiglio di Stato ha escluso potesse essere effettuato, reputando che l’unico criterio da seguire fosse quello dell’attinenza.
La critica del ricorrente attiene al processo logico-valutativo del giudice di secondo grado, senza evidenziare né un errore che involga la conclusione raggiunta circa l’applicabilità della prima parte dell’articolo 2.2 dell’Avviso, sia la decisività -rispetto a questa conclusione- dell’unico punto della sentenza che viene direttamente censurato.
6.2. Peraltro, anche rispetto a questo punto, la censura ha sostanzialmente ad oggetto fatti che costituirono punti controversi sui quali la sentenza ha pronunciato e, per di più, in relazione a questi fatti, il Comune ricorrente non deduce alcun errore revocatorio rilevante ai sensi dell’art. 106 Cod. proc. amm. e del citato art. 395, n. 4 Cod. proc. civ..
7. In proposito, va ribadito che l’errore di fatto deducibile per revocazione deve:
a) derivare da errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) attenere ad un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 gennaio 2013, n. 1 e numerose altre, tra cui Cons. Stato, 14 maggio 2015, n. 2431; id., V, 5 maggio 2016, n. 1824).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *