Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 4 gennaio 2018, n. 50. L’errore revocatorio, oltre ad apparire immediatamente rilevabile, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, non va confuso con quello che coinvolge l’attività valutativa del giudice

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Poiché dall’intestazione e dal contesto del ricorso emergono in maniera inequivoca i dati di cui sopra e poiché la procura apposta in calce è riferita allo stesso atto, col quale forma un corpo unico, i vizi riscontrati si risolvono in meri errori materiali, non idonei ad inficiare l’idoneità del mandato al conferimento dei poteri al difensore costituito in giudizio.
3. Prima di esaminare i motivi dell’impugnazione va precisato che la sentenza impugnata – dopo aver affermato che la pronuncia della stessa Sezione V n. 690/2015 (relativa a precedente giudizio, svoltosi tra le stesse parti ed avente ad oggetto la stessa procedura concorsuale) aveva rimesso alla commissione concorsuale la valutazione del requisito indicato dalla prima parte dell’art. 2.2. dell’Avviso – ha condiviso la decisione del Tar secondo cui quest’ultimo giudizio, nuovamente compiuto dalla commissione, appositamente riconvocata, era illegittimo “dal momento che dagli atti a disposizione della stessa [commissione] non emerge il possesso del requisito di esperienza richiesto dal bando”.
3.1. Le ragioni del rigetto dell’appello sono esplicitate nella sentenza impugnata mediante:
a) la riproduzione della lettera del citato art. 2.2. dell’Avviso (laddove chiariva che il candidato dovesse “essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali attinenti al posto ovvero, in alternativa, avere svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o privata con almeno 5 anni di servizio, con funzioni analoghe a quelle del posto da ricoprire”);
b) l’affermazione che la motivazione della sentenza di primo grado poneva in luce come la commissione non avesse fatto corretta applicazione della disciplina prevista dal citato articolo “dal momento che per riscontrare la presenza del requisito in questione in capo al dott. Mo., ha operato un giudizio di equivalenza funzionale degli incarichi svolti, riconoscendo a quest’ultimo di aver ricoperto posizioni dirigenziali apicali [?]”, non attraverso la mera verifica dell’esperienza acquisita per almeno un quinquennio in “funzioni dirigenziali attinenti al posto”, come previsto nella prima parte del citato articolo 2.2., bensì “secondo un giudizio di equivalenza funzionale”, ma non consentito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sia in base al testo della seconda parte dell’articolo 2.2., sia in base a quanto disposto dalla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 690/2015, di cui sopra;
c) la considerazione che il giudizio di equivalenza funzionale risultava essere l'”operazione” compiuta dalla commissione “in relazione al periodo svolto dal dott. Mo. come Capo Settore”;
d) la precisazione finale che questo periodo “non può essere considerato elemento utile a colmare il requisito di aver svolto “funzioni dirigenziali attinenti al posto”, in ragione del fatto che il dott. Mo. ricopriva la posizione apicale di una unità sottordinata alla Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino (questa di livello organico corrispondente all’Unità la cui Direzione veniva messa a concorso)”.
Perciò l’appello è stato respinto, con condanna del Comune di Piacenza appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellato Ma. Ma..
4. Avverso la sentenza viene proposto un unico articolato motivo di revocazione, ai sensi degli artt. 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ.
Si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione il dott. Ma. Ma..
Quest’ultimo ha depositato memoria, cui ha replicato il Comune di Piacenza.
All’udienza del 19 dicembre 2017 la causa è stata discussa e posta in decisione.
5. Il ricorrente esordisce precisando che il profilo controverso della vicenda riguarda la spendibilità, quale requisito di partecipazione alla selezione, dell’incarico di “Dirigente di settore” svolto dal controinteressato sino al 30.11.2009. Quindi censura specificamente il punto della sentenza sopra riportato sotto la lettera d), sostenendo che il Collegio sarebbe incorso in un errore sul fatto, quando ha affermato che il Settore per l’Innovazione dei Servizi al Cittadino diretto dal Mo. dall’1.11.2007 al 30.11.2009 fosse un’unità di livello inferiore alla Direzione Operativa Risorse, la cui direzione era oggetto di selezione, e quando ha affermato che il detto Settore fosse unità sottordinata alla Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino.

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