In ordine ai requisiti caratterizzanti la scriminante dell’esercizio dei diritti di cronaca giornalistica e di critica, in tale ultimo caso la verità del fatto narrato può essere affievolita in funzione del carattere naturalmente congetturale dell’opinione del soggetto, la quale perciò non può pretendersi asettica ed assolutamente oggettiva.
Sentenza 13 dicembre 2017, n. 55739
Data udienza 25 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto Luig – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – rel. Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS), parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/11/2015 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GRAZIA MICCOLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LOY MARIA FRANCESCA, che ha concluso per l’inammissibilita’.
Udito il difensore presente si riporta ai motivi e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Francesca LOY Maria, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Per la parte civile ricorrente, l’avv. (OMISSIS) ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 novembre 2015, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto con la formula “perche’ il fatto non costituisce reato” (OMISSIS) (nella qualita’ di direttore responsabile del settimanale “(OMISSIS)”) dal delitto di diffamazione a mezzo stampa ex articolo 57 c.p..
Nell’imputazione si e’ contestato allo (OMISSIS) il fatto di aver pubblicato “una lettera anonima nella quale si indicava che nell’immobile ove vive il (OMISSIS) vi era un cane maltrattato, senza verificare preventivamente la fondatezza della lettera e la sua paternita’”.
2. Avverso tale pronuncia la parte civile (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del proprio difensore munito di procura speciale.
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