Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 20 luglio 2017, n. 35784

Il sequestro del corpo del reato può essere mantenuto a fini preventivo anche quando sono cessate le esigenze probatorie. E’ la finalità probatoria, infatti, che deve sempre sorreggere il decreto di sequestro probatorio anche quando ha per oggetto cose che costituiscono il corpo del reato

Sentenza 20 luglio 2017, n. 35784

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova;

nel procedimento penale a carico di;

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 20/05/2016 del Tribunale del riesame di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aldo Aceto;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Orsi Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

letta la memoria difensiva depositata il 30/01/2017 dai difensori del (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 20/05/2016 di quel Tribunale che, decidendo sull’istanza di riesame proposta da (OMISSIS), ha annullato il decreto del 29/04/2016 con cui il PM ricorrente aveva disposto il sequestro probatorio dell’aeromobile (OMISSIS) perche’ corpo del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 73 del 1943, articolo 282 e articolo 295, u.c..

1.1. Con unico motivo, deducendo che nel caso di specie la confisca e’ obbligatoria, eccepisce che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato soggetto a confisca obbligatoria, deve essere motivato in relazione alla sola natura di “corpo del reato” del bene. Lamenta pertanto l’erronea decisione del Tribunale che ha annullato il decreto per totale mancanza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie ed ha altrettanto erroneamente ordinato la restituzione di un bene del quale e’ comunque obbligatoria la confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ infondato.

3.Va innanzitutto esclusa la tesi difensiva della inammissibilita’ del ricorso per mancanza di interesse del PM ad impugnare l’ordinanza del tribunale del riesame, tesi sostenuta sovrapponendo il piano della fondatezza, nel merito, del gravame a quello dell’interesse a coltivarlo, che invece certamente sussiste avuto riguardo all’obiettivo finale perseguito dal PM di sottrarre il bene alla disponibilita’ del (OMISSIS).

4.Nel merito, osserva il Collegio che il decreto del pubblico ministero motiva il sequestro probatorio dell’aeromobile sull’esclusivo rilievo che si tratta di “corpo di reato soggetto a confisca obbligatoria”.

4.1.Cosi’ facendo, pero’, il pubblico ministero omette del tutto di indicare le esigenze probatorie che rendevano necessario assicurare la cosa al procedimento; esigenze che non possono ritenersi intrinseche alla natura di “corpo del reato” del bene.

4.2. Il Collegio non ritiene di doversi discostare, sul punto, dall’insegnamento secondo il quale “anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalita’ perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti” (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711, che ha spiegato, in motivazione, che il decreto di sequestro deve indicare “le ragioni che giustificano in concreto la necessita’ dell’acquisizione interinale del bene “per l’accertamento dei fatti” inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall’articolo 187 c.p.p., in funzione cioe’ dell’assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilita’ dell’autore”. Cio’ perche’ “la portata precettiva dell’articolo 42 Cost. e articolo 1 primo Protocollo addizionale C.e.d.u. postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilita’ della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalita’ – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneita’ in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalita’ tra il mezzo impiegato – lo spossessamento del bene – e il fine endoprocessuale perseguito – l’accertamento del fatto di reato – (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi e. U.K.)”).

4.3. Non si condivide il diverso orientamento interpretativo secondo il quale, invece, “il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullita’, da idonea motivazione in ordine alla (sola) sussistenza della relazione di immediatezza tra la “res” sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessita’ dí esso in funzione dell’accertamento dei fatti, poiche’ l’esigenza probatoria del corpo del reato e’ “in re ipsa” (cosi’ Sez. 2, n. 43444 del 02/07/2013, Di Nino, Rv. 257302; Sez. 2, n. 50175 del 25/11/2015, Scarafile, Rv. 265525).

4.4.Tale principio contrasta, ad avviso del Collegio, con il chiaro dettato letterale dell’articolo 262 c.p.p., commi 1 e 3, (infra), e con la considerazione logica che, cosi’ interpretando l’articolo 253 c.p.p., l’autonoma previsione di uno strumento volto ad assicurare al procedimento, processo le cose di cui e’ consentita o obbligatoria la confisca (il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 2) non avrebbe ragion d’essere, potendo tale finalita’ essere assolta dal sequestro probatorio del corpo di reato.

4.5. Il fatto che il sequestro del corpo del reato possa essere mantenuto a fini preventivi, quando siano cessate le esigenze probatorie (articolo 262 c.p.p., comma 3), dimostra, invece, che la finalita’ probatoria deve sempre sorreggere il decreto di sequestro probatorio, anche quando ha ad oggetto cose costituenti “corpo di reato”.

4.6.Non e’ l’oggetto che fa la differenza, ma il fine: l’accertamento del fatto nel caso del sequestro probatorio; la “cautela” nel caso del sequestro preventivo.

4.7. La diversita’ del fine spiega, sul piano della disciplina processuale: a) la diversita’ dell’organo giudiziario competente ad emettere il provvedimento (PM titolare delle indagini nel caso del sequestro probatorio; giudice terzo, disinteressato alle esigenze investigative di ricostruzione del fatto ed indifferente alle determinazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale nel caso del sequestro preventivo); b) la sufficienza, ai fini del consolidamento del vincolo, della sola convalida del PM nel caso del sequestro probatorio disposto in via d’urgenza dalla PG; c) la necessita’ della convalida e di un autonomo decreto di sequestro in caso di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal PM o dalla PG; d) le diverse conseguenze in caso di sequestro disposto da AG territorialmente incompetente (pressoche’ nulle, ai sensi degli articoli 54-bis e 54-ter c.p.p., in caso di sequestro probatorio; soggezione dell’atto al regime di inefficacia differita di cui all’articolo 27 c.p.p., in caso di sequestro preventivo); e) il diverso regime di impugnazione dei due provvedimenti (non essendo previsto l’appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro probatorio).

4.8. Tale differenza spiega i suoi effetti anche sul piano ordinamentale: la richiesta di sequestro preventivo necessita dell’assenso scritto del procuratore della Repubblica (o di chi per lui; Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, articolo 3, comma 2); il sequestro probatorio no.

4.9.Peraltro, anche l’indirizzo qui non condiviso non manca di sottolineare che in ogni caso la finalita’ del decreto di sequestro del PM deve essere di natura probatoria; la natura di “corpo del reato” del bene appreso esime, infatti, dall’onere di spiegare la finalita’ dell’esigenza probatoria perseguita, tant’e’ vero che secondo un’interpretazione intermedia la motivazione deve essere rafforzata ogni qual volta il nesso tra il bene e il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potra’ farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del sequestro sia di immediata evidenza (cosi’ Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130).

4.10.Nel caso di specie, lo stesso PM ricorrente indica nella natura obbligatoria della confisca la ragione intrinseca del decreto annullato dal Tribunale del riesame, con cio’ da un lato ammettendo egli stesso l’assenza di esigenze probatorie, dall’altro invocando l’applicazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 7, che vieta la revoca del sequestro nei casi indicati dall’articolo 240 c.p., comma 2.

4.11.Orbene, come gia’ affermato da questa Corte, il divieto di revoca del sequestro, previsto dall’articolo 324 c.p.p., comma 7, nei casi di confisca obbligatoria di cui all’articolo 240 c.p., 2, non trova applicazione per l’ipotesi contemplata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 301 in materia di contrabbando doganale, in relazione alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto, in quanto la norma processuale, derogando al principio generale della revocabilita’ della misura reale, non e’ suscettibile di interpretazione analogica (Sez. 3, n. 27139 del 22/04/2015, Lan, Rv. 264186; Sez. 3, n. 41200 del 10/10/2008, Tringali, Rv. 241531; Sez. 3, n. 268 del 30/01/1995, Schiena, Rv. 201562).

4.12. Del resto, nulla impedisce al PM di disporre, in via di urgenza, il sequestro preventivo del bene soggetto a confisca obbligatoria che deve essere restituito a seguito di annullamento del sequestro probatorio (si veda, sul punto, Sez. U, n. 23 del 14/12/1994, Adelio, Rv. 200114).

4.13. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.M..

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