Le massime

1. Qualora tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato perché ordinariamente impugnata, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., secondo comma, e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

2. Nel caso in cui, nel corso di un procedimento instaurato nelle forme del rito sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.) venga sollevata una questione relativa alla sospensione necessaria o facoltativa del processo per pregiudizialità (artt. 295 e 337, secondo comma, c.p.c.), il rito sommario deve essere mutato in rito ordinario ai sensi dell’art. 702 ter, terzo comma, in quanto, per un verso, il carattere sommario e accelerato di tale procedimento non risulta compatibile con la stasi del procedimento e, per altro verso, la questione relativa alla sospensione del processo deve necessariamente essere adottata nell’ambito di un processo caratterizzato dalla pienezza della cognizione.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI CIVILE

ORDINANZA 2 gennaio 2012, n.3

Ritenuto in fatto
La Cooperativa A. V. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro C.G. avverso l’ordinanza del 12 ottobre 2010, con la quale, il Tribunale di Sassari ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., di un giudizio introdotto ai sensi dell’art. 102 bis c.p.c., da essa ricorrente contro il C., in attesa della definizione di altro giudizio pendente fra le stesse parti in grado di appello davanti alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari.
Il giudizio ai sensi del’art. 702 bis, è stato introdotto dall’istante per ottenere il pagamento a titolo risarcitorio di somme corrispondenti a quote di latte non versate, in adempimento degli obblighi associativi, anteriormente all’efficacia del suo recesso dalla Cooperativa, mentre quello ritenuto pregiudicante concerneva un’opposizione proposta dal C. contro altra pretesa creditoria esercitata in via monitoria dalla Cooperativa ed in esso la sentenza di primo grado del Tribunale di Sassari aveva dichiarato efficace il recesso dal 31 dicembre 2006 e su questo punto è stato ritenuta sussistente dall’ordinanza qui impugnata la sua efficacia pregiudicante.
L’intimato non ha resistito. p.2. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 ter c.p.c., è stata formulata richiesta di conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte ed all’esito del loro deposito se ne è fatta notificazione all’avvocato della pare ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO QUANTO SEGUE

p.1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza e l’annullamento del provvedimento impugnato, nel presupposto che l’efficacia pregiudicante non si via, in quanto sul punto della data di efficacia del recesso la sentenza d primo grado non sarebbe stata impugnata in appello e, quindi, si sarebbe formata la cosa giudicata.

p.2. Il Collegio ritiene che l’istanza di regolamento sia fondata per due gradate ragioni, la cui presenza rende inutile esaminare la validità della prospettazione del Pubblico Ministero e quella assunta dall’istante in punto di mancanza dell’efficacia pregiudicante del giudizio pendente in appello.

p.2.1. La prima ragione è che il potere di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è stato esercitato in una situazione nella quale non sussisteva, configurandosi semmai, in ipotesi, quello di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2.

E’ stato, infatti, affermato anche di recente che ‘Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sè illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità.’ (Cass. (ord.) n. 26435 del 2009; in precedenza: Cass. (ord.) n. 21924 del 2008; (ord.) n. 8478 del 2011, da ultimo. Si veda anche Cass. (ord.) n. 15111 del 2007).

Il Tribunale avrebbe dovuto, dunque, provvedere applicando la norma dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e, quindi, procedere alla valutazione dell’autorità della sentenza impugnata in appello.

p.2.2. La seconda ragione di illegittimità risiede nel fatto che in ogni caso nel procedimento sommario di cui all’art. 702 bis c.p.c., non sembra che il giudice investito possa esercitare il potere di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e nemmeno quello di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2), perchè quando si verifica una delle situazione supposte da dette norme e, quindi, nel caso dell’art. 337, comma 2, quando la valutazione dell’autorità della sentenza impugnata è tale da ritenersi giustificata la sospensione, si determina l’impossibilità di mantenimento del processo nel rito sommario.

Ciò, sia perchè l’adozione del provvedimento di sospensione, determinando la stasi del processo è incompatibile con la forma sommaria e, quindi sostanzialmente accelleratoria e semplificata del procedimento, sia perchè e soprattutto esige, a norma dell’art. 702 ter la sua adozione all’esito di un’istruzione non sommaria, in modo che sia garantito il contradditorio sull’esistenza o meno della sospensione secondo le forme della cognizione piena.

In sostanza, in un procedimento introdotto con il rito di cui all’art. 702 bis c.p.c., l’insorgenza di una questione di pregiudizialità rispetto ad esso di altro giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., o di valutazione della sua possibile sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in relazione a sentenza resa in altro giudizio asseritamente pregiudicante di cui si invochi l’autorità, determina la situazione supposta dal terzo comma dell’art. 702 ter c.p.c. e, quindi, il giudice deve disporre, ai sensi di tale norma, il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 o dell’art. 337, comma 2, nell’ambito del rito sommaria è per ciò solo illegittima’.

p.3. Deve, dunque, disporsi la prosecuzione del giudizio.

p.4. Le spese del procedimento di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano i dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna l’intimato alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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