Suprema Corte di Cassazione 

sezione I

sentenza n. 12880 del 5 aprile 2012

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 10.2.2011, il Tribunale di Gorizia condannava C.L. e CA.Pa. in ordine al reato di cui all’art. 659 cod. pen. in quanto, quali amministratori del locale “(omissis)”, corrente in (omissis), avevano provocato disturbo agli abitanti della zona circostante, a causa di diffusione sonora ad alto volume della musica all’interno del locale gestito, di rumori da schiamazzi e suoni di televisori, che inevitabilmente si erano diffusi e propagati all’esterno del locale di ritrovo.
L’affermazione di colpevolezza si basava sulle dichiarazioni testimoniali delle persone offese, che si videro costrette anche a firmare un esposto al sindaco della località, cosicchè solo nel 2007 furono predisposti pannelli fonoassorbenti all’interno del locale, per porre fine al disturbo, peraltro ammesso dallo stesso Ca.. Di qui la contestazione del fatto fino a questa data.
In ragione della resipiscenza manifestata, il giudice a quo concedeva le circostanze attenuanti generiche e condannava ciascuno degli imputati alla pena di Euro 450 di ammenda.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale: il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato ai fatti contestati la disciplina dell’art. 659 cod. pen., poichè il presupposto per vedere integrato il reato in oggetto è rappresentato dal fatto che la condotta provochi disturbo ad un numero indeterminato di persone e che rumori e schiamazzi superino il livello di normale tollerabilità. Laddove tali soglie non vengano raggiunte, così come sarebbe risultato dal testimoniale, il problema andrebbe inquadrato nell’ambito dei rapporti di vicinato, disciplinati dal cod. civ., poichè il reato non sussiste quando siano disturbate solo le persone che si trovano in luogo contiguo a quello da cui provengano i rumori : pertanto il Tribunale avrebbe dovuto assolvere gli imputati perchè il fatto non sussiste, tanto più in carenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.

Ancora, sostiene la difesa che la sentenza è viziata per mancanza e contraddittorietà della motivazione, quanto alla sussistenza degli elementi essenziali del reato: andava dimostrato che il disturbo superava la normale tollerabilità, andando ad incidere sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone, ma nessuna motivazione plausibile sarebbe stata offerta sul punto, visto che i fastidi lamentati sarebbero stati pacificamente tollerati in situazione di normale sensibilità e che mai si verificò un’ apprezzabile alterazione delle normali condizioni in cui si svolgono il riposo e le occupazioni. Sarebbe poi carente la motivazione, a detta dei ricorrenti, sulla quantificazione dei danni non patrimoniali liquidati in misura eccessiva alla parte civile B. e sulla entità delle spese liquidate al difensore di quest’ultimo.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il giudice a quo ha fatto corretta gestione del disposto normativo, avendo ritenuto che il dato raccolto attraverso le concordanti deposizioni testimoniali (che ebbero a rappresentare la produzione di rumori a disturbo del riposo delle persone dovuti ad alto volume della musica e del vociare che provenivano dal locale in questione e che si protraevano fino alle cinque del mattino) portava a configurare la piena integrazione del reato contestato, avendo determinato la condotta descritta disturbo generalizzato della collettività che abitava nelle vicinanze del locale e non alle sole persone che presero l’iniziativa di lamentarsi. Infatti, è principio pacifico quello secondo cui se è vero che la condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente rilevante, deve incidere sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete e che quindi i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, l’attività rumorosa del locale in questione potenzialmente incideva su un numero indeterminato di persone che abitavano nella zona contigua a quella del locale, il che non poteva configurare una semplice questione condominiale, ne poteva imputarsi alla particolare sensibilità di coloro che ebbero a sporgere denuncia. Tanto è vero che a seguito dell’esposto al sindaco, gli imputati si attivarono per creare una insonorizzazione adeguata, il che dimostra che il problema era reale. Proprio la necessità di intervenire in tale senso, riconosciuta dall’imputato Ca., sta a dimostrare che il locale non era adeguatamente attrezzato per impedire che il forte rumore prodotto all’interno dalla musica e dal vociare si propagasse all’esterno , in orario di attività del locale, coincidente con quello destinato al riposo delle persone. Il reato ha natura contravvenzionale e quindi è apprezzabile anche solo a fronte dell’elemento soggettivo della colpa, che nel caso di specie è di immediata percezione in capo agli imputati, per aver sottovalutato che quell’inconveniente era produttivo di grave disturbo al riposo delle persone

Quanto ai rilievi sulla entità dei danni e degli onorari liquidati al difensore della parte civile, trattasi di doglianze assolutamente generiche che non raggiungono la soglia dell’ammissibilità. In tema di liquidazione del danno morale la relativa valutazione è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi che sono sottratti al sindacato di legittimità. Quanto poi alla liquidazione delle spese processuali alla parte civile il motivo è inammissibile poichè censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indica specificamente il criterio a cui avrebbe dovuto attenersi il giudice, sulla base della tabella delle tariffe asseritamente violata.
Al rigetto del ricorso, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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