Il termine per la redazione della sentenza non è soggetto al sospensione dei termini per ferie.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI penale
sentenza 11 maggio 2017, n. 23054
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere
Dott. CORBO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/04/2016 della Corte d’appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BASSI Alessandra;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LOY M. Francesca, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. (OMISSIS) impugna il provvedimento in epigrafe, col quale la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento in quanto presentato tardivamente.
1.1. Il ricorrente denuncia la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione evidenziando come, a seguito delle modifiche alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (apportate con Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162), durante il periodo di trenta giorni di ferie delle magistrature (dal 1 al 31 agosto), debba ritenersi sospeso il decorso dei termini per il compimento da parte del magistrato degli atti relativi all’esercizio delle funzioni giudiziarie, con conseguente posticipazione del termine per il deposito della sentenza, eventualmente ricadente in periodo feriale, al periodo successivo.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Costituisce principio di diritto acquisito, sancito da questa Corte anche a Sezioni Unite, che il termine per la redazione della motivazione della sentenza non e’ soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l’impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso (Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 205335).
Principio di diritto che non puo’ ritenersi superato dalla mera riduzione del periodo ferie delle magistrature da quarantacinque a trenta giorni disposto dal legislatore con il sopra ricordato intervento riformatore del 2014 (Sez. 4, n. 15753 del 05/03/2015, Basile, Rv. 263144).
4. Della sopra delineata regula iuris ha fatto ineccepibile applicazione il Collegio di merito, atteso che, avendo riguardo alla scadenza del termine di deposito della sentenza (9 agosto 2015), il termine per presentare l’appello scadeva – a norma dell’articolo 585 c.p.p., il 15 ottobre 2015 ed era, pertanto, ampiamente scaduto alla data di presentazione dell’appello in data 22 ottobre 2015.
5. Dalla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.500,00 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.
Motivazione Semplificata.
Leave a Reply