Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 10 maggio 2017, n. 22929

Per spazio minimo individuale in cella collettiva si intende la superficie fruibile dal singolo detenuto e idonea al movimento. E’ dunque necessario detrarre non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello degli arredi ma anche quello occupato dal letto.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 10 maggio 2017, n. 22929

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 16/06/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIACOMO ROCCHI;

lette le conclusioni del PG Dr. PINELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze respingeva il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso quella del Magistrato di Sorveglianza che aveva negato i rimedi previsti dall’articolo 35 ter ord. pen. con riferimento ai periodi di detenzione trascorsi presso la Case Circondariali di (OMISSIS).

Il Tribunale riteneva che il Magistrato avesse correttamente calcolato lo spazio vivibile delle celle ed aggiungeva che lo stesso reclamante aveva ammesso di avere avuto a disposizione uno spazio compreso tra i 3 e il 4 mq., oltre a un rilevante numero di ore d’aria e di socialita’.

L’ordinanza dava atto che il reclamante aveva dedotto ulteriori violazioni patite negli Istituti di pena suddetti; osservava che la mancanza di acqua calda nei bagni annessi alle celle non aveva rilievo, atteso che le docce con acqua calda erano posizionate all’interno della Sezione; la mancanza di una porta divisoria tra cella e bagno non era stata oggetto di reclamo e, pertanto, oltre a non essere stata provata, non poteva essere dedotta davanti al Tribunale; il numero di ore d’aria risultava sufficiente; la carenza di attivita’ trattamentale (non provata) era un dato estraneo al concetto di detenzione inumana e degradante; le ulteriori censure non erano provate e, comunque, i problemi relative all’acqua e all’igiene non erano stati tali da rendere disumana la detenzione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS), deducendo violazione di legge.

Il calcolo della superficie fruibile, deducendo da quella della cella esclusivamente gli armadietti, non corrispondeva alle indicazioni della Corte EDU. Fermo restando che lo spazio minimo vitale non poteva essere inferiore a 3 mq., esso doveva essere calcolato al netto di quello occupato dal tavolo e dal letto: in sostanza, si tratta di spazio calpestabile.

Inoltre, il ricorrente censura l’affermazione secondo cui la carenza di attivita’ trattamentale non e’ riconducibile al concetto di detenzione inumana e degradante: la sentenza della Corte EDU Torreggiani prendeva in considerazione anche tale attivita’. Le censure del reclamante non erano state smentite dagli Istituti di pena, atteso che le Relazioni descrivevano genericamente attivita’ di formazione, ricreative e di lavoro, senza fare riferimento a quelle svolte da (OMISSIS); inoltre, dalle stesse Relazioni si ricavava il dato per cui tali attivita’, in conseguenza del sovraffollamento, non potevano essere offerte a tutti i detenuti.

Il ricorrente pone un problema di onere probatorio: la Corte EDU aveva affermato l’inversione del principio dell’affermanti incumbit probatio, essendo lo Stato l’unico ad avere accesso alle informazioni e sostiene che, in presenza di informazioni generiche o non pertinenti, il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri istruttori. Cio’ valeva sia per le attivita’ trattamentali che per le informazioni concernenti le problematiche del malfunzionamento del sistema di riscaldamento ed idrico, ammesse genericamente dalla relazione della Casa Circondariale di Rebibbia.

Il ricorrente, ancora, contesta l’inammissibilita’ della censura concernente la mancanza di una porta divisoria tra cella e bagno, non essendo stata la domanda affatto generica e dovendo il Tribunale espletare i suoi poteri istruttori.

Il ricorrente ribadisce che (OMISSIS), detenuto da venti anni, aveva subito condizioni inumane e degradanti di detenzione.

In un ulteriore motivo, il ricorrente deduce l’illegittimita’ costituzionale della L. n. 354 del 1975, articolo 35 ter, commi 1 e 2 per contrasto con l’articolo 3 Cost. e articolo 117 Cost., comma 1 in relazione agli articoli 3, 13 e 41 della CEDU.

I criteri indicati dalla legge per il risarcimento della detenzione subita in violazione dell’articolo 3 della Convenzione EDU – un giorno ogni dieci di detenzione, otto Euro al giorno – non sono conformi ai parametri costituzionali. La riduzione della pena e’ eccessivamente sproporzionata verso il basso, se confrontata con quella prevista per l’istituto della liberazione anticipata (un giorno di riduzione ogni quattro di condotta meritevole); inoltre, la somma di Euro 8,00 al giorno confligge con il criterio generale di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, pari ad Euro 250 al giorno. Si tratta, quindi, di limiti non ragionevoli che, essendo rigidi, non permettono al Magistrato di Sorveglianza e al giudice civile di trattare in modo uniforme situazioni che possono rivelarsi differenti.

Il ricorrente ricorda il principio della personalizzazione del risarcimento, da attuarsi mediante il raggiungimento della proporzione tra l’effettivo pregiudizio subito dalla vittima dell’illecito e il ristoro accordato.

Anche la Corte EDU impone l’effettivita’ delle tutele approntate per la violazione di diritti assoluti, con conseguente violazione dell’articolo 13 CEDU in caso di mancata possibilita’ di ottenere sufficienti ed idonee forme di riparazione a favore delle vittime, per ogni voce di danno, anche morale. Sotto questo profilo, il ricorrente ricorda il recente aggiornamento, con apposito decreto ministeriale, degli importi dovuti per la liquidazione del danno biologico da lesioni micropermanenti, di gran lunga superiori a quello riconosciuto dalla norma. Del resto, la Corte EDU si era riservata di verificare l’effettivita’ del rimedio approntato dal legislatore italiano, mentre in precedenti pronunce si era espressa per l’individualizzazione del ristoro subito dal soggetto.

Anche la Legge Pinto, nel commisurare l’indennizzo agli anni di durata irragionevole del processo, permette al giudice una discrezionalita’ tra una somma minima e una massima. La questione di costituzionalita’ non e’ affatto lesiva delle prerogative del legislatore.

Il ricorrente conclude perche’ la Corte sollevi questione di legittimita’ costituzionale e, in ipotesi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Come e’ noto – e come e’ stato ribadito anche recentemente dalla decisione della Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, Mursic contro Croazia – ai fini del pregiudizio risarcibile ai sensi dell’articolo 35 ter ord. pen., quando lo spazio personale scende sotto i 3 m2 in una cella collettiva (cosi come quando il detenuto non dispone di un posto letto o di una superficie tale da consentirgli di muoversi tra il mobilio), la mancanza di spazio e’ considerata talmente grave che sussiste una “strong presumption” di violazione dell’articolo 3 CEDU (principio affermato nel precedente Ananyev c. Russia del 2012). In questa ipotesi, il Governo convenuto davanti alla Corte EDU ha l’onere di confutare tale presunzione, dimostrando l’esistenza di fattori che cumulativamente siano in grado di compensare tale mancanza di spazio vitale: la brevita’, l’occasionalita’ e la minore rilevanza della riduzione dello spazio personale minimo richiesto, la sufficiente liberta’ di movimento e lo svolgimento di adeguate attivita’ all’esterno della cella, l’adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni di privazione della liberta’.

Il mancato rispetto dei criteri interpretativi dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo integra una violazione di legge in conseguenza della tecnica redazionale dell’articolo 35 ter ord. pen., atteso che la norma, non solo trasforma la violazione dell’articolo 3 della Convenzione in violazione di legge nazionale, ma lo fa recependo in toto l’interpretazione data alla norma convenzionale dalla Corte EDU; di conseguenza, anche le modalita’ di calcolo della superficie utile possono essere fatte oggetto del ricorso per cassazione nonostante l’impugnazione sia consentita solo per violazione di legge.

Questa Corte, con la sentenza Sez. 1, 9 settembre 2016 (dep. 13 dicembre 2016), n. 52819 che qui si conferma ha statuito che, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati da assicurare a ogni detenuto affinche’ lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall’articolo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, cosi’ come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso Torreggiani c. Italia, dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l’area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non rilevano gli altri arredi facilmente amovibili.

Nella pronuncia di questa Corte sopra citata, si osservava: “Circa tale assetto interpretativo, teso ad escludere dal computo della superficie minima individuale in cella collettiva sia la parte destinata ai servizi igienici (non solo ingombrante ma destinata a funzioni diverse da quelle correlate al movimento) che quella destinata ad arredi fissi (armadietti o mensole sporgenti) non pare sussistere alcun contrasto interno in sede di legittimita’ (…) Cio’ posto, l’unico reale aspetto di novita’ – che caratterizza la presente decisione – riguarda la considerazione o meno in termini di “ingombro” dello spazio occupato nella camera detentiva dal letto, che per comune esperienza e’ tipologicamente un letto a castello (la camera detentiva non e’ singola) dal peso consistente.

Non vi e’ dubbio, a parere del Collegio, che il letto a castello vada considerato come un “ingombro” idoneo a restringere per la sua quota di incidenza lo “spazio vitale minimo” all’interno della cella, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato.

Come si e’ detto, per spazio vitale minimo in cella collettiva deve intendersi quello in cui i soggetti reclusi hanno la possibilita’ di muoversi. Cio’, pacificamente, non accade sia in quella “parte” di cella occupata dagli arredi fissi ingombranti (e dal bagno) che in quella occupata dal letto a castello, non essendovi razionale giustificazione della proposta (in sede di merito) diversificazione.

Il provvedimento impugnato, nel proporre lettura diversa, considera superficie utile quella occupata dal letto per finalita’ di “riposo” o di “attivita’ sedentaria” che non soddisfano la primaria esigenza di movimento e che pertanto non possono farsi rientrare nella nozione – cosi’ come ricostruita – di spazio minimo individuale.

Anche il riferimento al fatto che nel luogo di detenzione viene assicurata una consistente permanenza al di fuori della camera detentiva – contenuto nel provvedimento impugnato – non riguarda, in realta’, la identificazione dello spazio minimo individuale (che va computato in ragione della liberta’ di movimento interna alla cella) ma concerne il diverso versante del possibile riequilibrio (secondo le linee esposte dalla CEDU nella decisione Mursic) li’ dove lo “spazio minimo” sia inferiore alla quota-limite dei tre metri quadrati.

Da cio’ deriva, in rapporto alle coordinate interpretative necessarie ad orientare il giudizio di rinvio, la necessita’ di affermare il seguente principio di diritto: per spazio minimo individuale in cella collettiva va intesa la superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento, il che comporta la necessita’ di detrarre dalla complessiva superficie non solo Io spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche quello occupato dal letto”.

2. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze – nonostante il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza vertesse anche su questo aspetto – ha adottato un criterio di calcolo dello spazio minimo individuale differente e piu’ sfavorevole nei confronti del detenuto, cosi’ incorrendo in violazione di legge.

Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato con rinvio allo stesso Tribunale al fine di una nuova valutazione che tenga conto dei criteri appena indicati.

Le altre questioni sollevate dal ricorrente restano assorbite, cosi’ come non appare rilevante, alla luce della decisione adottata, la questione di legittimita’ costituzionale della normativa non essendo definitivamente accertata la violazione dell’articolo 3 CEDU e, pertanto, la sussistenza del diritto al rimedio risarcitorio previsto dall’articolo 35 ter ord. pen..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *