Responsabile di calunnia chi denuncia di aver smarrito un assegno dopo averlo consegnato in pagamento al prenditore simulando un furto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 26 settembre 2016, n. 40021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/09/2014 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Viene impugnata la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Genova ha ritenuto la responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di calunnia (articolo 368 c.p.), per avere egli falsamente denunciato dinanzi alle forze di P.S., in data (OMISSIS), lo smarrimento ed il furto di un assegno tratto sul conto corrente acceso presso (OMISSIS).
In tal modo si e’ ritenuto che il prevenuto abbia incolpato di ricettazione o appropriazione di cose smarrite il prenditore del titolo che aveva ricevuto l’assegno dal primo a garanzia della restituzione del deposito, ricevuto in conto vendita, di taluni orologi di antiquariato.
2. L’imputato, in proprio, propone ricorso per cassazione e chiede l’annullamento dell’impugnata sentenza articolando tre motivi con cui denuncia violazione di legge penale, processuale e sostanziale, e mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione.
2.1. Si censura la motivazione della sentenza (articolo 596 c.p.p., comma 2) nella parte in cui la Corte di appello ha disatteso l’eccezione di nullita’ (articolo 125 c.p.p., comma 3) dell’ordinanza con cui il primo giudice aveva rigettato, senza motivare, la richiesta di perizia grafologica avanzata dalla difesa dell’imputato.
2.2. Si denuncia, ancora, la sentenza impugnata nella parte in cui, nonostante l’acquisizione di sentenza relativa ad altro giudizio, avente ad oggetto altro titolo di pagamento e nel quale il prevenuto era stato assolto, la Corte aveva respinto la richiesta di perizia grafica avanzata dall’appellante.
Con motivazione contraddittoria e violativa delle norme di disciplina del processo di formazione della prova (articoli 190 e 220 c.p.p.), la Corte di merito aveva infatti disatteso la richiesta di perizia non perche’ superflua o irrilevante, ma per averne escluso l’attendibilita’ degli esiti, nella inammissibile apprezzata inidoneita’ del mezzo ad individuare la mano dell’autore della sigla apposta sull’assegno.
2.3. La sentenza non avrebbe, infine, fatto corretta applicazione delle norme penali (articoli 43 e 368 c.p.), incorrendo in motivazione mancante, illogica e contraddittoria, nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza del dolo di calunnia senza considerare: la mancanza di un rapporto debitorio a cui sarebbe stata collegata la consegna del titolo; l’esclusione della negoziabilita’ dell’assegno al momento della consegna perche’ gia’ denunciato smarrito.
3. Con memoria depositata il 9 settembre 2016, per l’udienza del 15 settembre 2016, il ricorrente sollecita declaratoria di intervenuta estinzione del reato per maturata prescrizione alla data del 03 marzo 2016 (reato consumato il 3 settembre 2007).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza di tutti i proposti motivi.
2. Il vizio di carenza assoluta di motivazione ove abbia ad oggetto un’ordinanza di natura istruttoria emessa in primo grado e’ destinato a conservare autonomo rilievo ove l’originaria mancanza non risulti colmata in sentenza.
Non residua infatti spazio per l’esercizio di un sindacato sull’ordinanza, provvedimento strumentale ed interlocutorio – se il vizio denunciato sia vizio di merito quale e’ quello con cui si segnali l’immotivata non ammissione di un mezzo istruttorio richiesto o ancora di uno strumento di ricerca della prova sollecitato -, ove la sentenza dia conto della scelta operata dal giudice, nell’ambito dei piu’ ampi confini diretti a definire l’intero merito della decisione.
E’ in quest’ultimo momento infatti che confluiscono gli esiti di tutto il materiale probatorio in atti e si definiscono, anche implicitamente, i termini di rilevanza o irrilevanza delle prove ammesse o denegate.
La Corte di appello nel ricomporre il quadro istruttorio posto a fondamento dell’assunta decisione ha definito, con giudizio non manifestamente illogico e che si sottrae, come tale, a sindacato di legittimita’, la non rilevanza della richiesta perizia grafologica.
Sono stati in tal senso valorizzati dalla Corte gli esiti delle prove per testi sulla circostanza della sottoscrizione del titolo per mano del prevenuto ed e’ stata congruamente sottolineata la presenza sul titolo di una stampigliatura, in corrispondenza della sigla apposta, che richiama la persona del prevenuto, ivi indicato come “restauratore”.
L’improprieta’ della valutazione, pure espressa in sentenza, sulla non capacita’ del mezzo sollecitato ad individuare in modo attendibile l’autore della sigla – con sostituzione del giudizio della Corte al preliminare vaglio tecnico rimesso alla perizia non esperita – non esaurisce quindi la motivazione dei giudici di appello che, secondo piu’ ampi e corretti binari, si trovano conclusivamente ad esprimere un apprezzamento sulla non essenzialita’, o rilevanza, del mezzo ai fini decisori.
Nello speso rilievo, la tecnica osservata in ricorso di estrapolare dalla sentenza il solo passaggio motivatorio che non soddisfa ai richiesti canoni di giudizio non vale a scomporre ed invalidare la piu’ ampia motivazione espressa dalla Corte di appello.
3. Il secondo motivo e’ del pari inammissibile perche’ le sorti assolutorie conosciute dal diverso giudizio subito dal ricorrente per altro assegno emesso nel medesimo contesto e denunciato come smarrito sono debitamente valutate dalla Corte di merito per gli elementi caratterizzanti le singole fattispecie e per la conseguente differente derivata rilevanza del mezzo, che si apprezza come non manifestamente illogica.
4. Il terzo motivo e’ inammissibile perche’ non si confronta con la motivazione resa dalla Corte di appello.
4.1. Per i principi affermati da consolidata giurisprudenza di legittimita’, integra il reato di calunnia la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando, cosi’, il primo ai danni del prenditore del titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione (Sez. 6, n. 24997 del 17/04/2013, Salvatore, Rv., 257029; Sez. 6, n. 12810 del 08/02/2012, Rv. 252557, Predieri).
Fattispecie, queste ultime, che possono integrare il reato presupposto insieme all’ipotesi di cui all’articolo 647 c.p., in un rapporto di astratta alternativita’ su cui non incide l’intervenuta depenalizzazione del reato di appropriazione di cosa smarrita ad opera del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Sez. 6, n. 15964 del 08/03/2016, Galletti, Rv. 266534).
Resta comunque certa l’integrazione del delitto di calunnia anche ove, pur non formulata una diretta accusa di uno specifico reato nella natura di pericolo della calunnia, sia prevedibile l’apertura di un procedimento penale per un fatto procedibile d’ufficio a carico di persona determinata (Sez. 6, n. 8045 del 27/01/2016, Contenti, Rv. 266153).
La Corte di appello in applicazione delle segnalate regole di giudizio ha segnatamente devalutato, in modo congruo rispetto alla raggiunta all’affermazione di responsabilita’, la dedotta anteriorita’ della denuncia rispetto alla negoziazione del titolo.
Il rapporto temporale – e quindi anche l’eventuale anteriorita’ del prima rispetto alla seconda – tra denuncia di smarrimento e consegna del titolo non assume rilevanza quanto all’integrazione del reato di calunnia indiretta o reale ove sussista uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la prima e la negoziazione, risultando altrimenti integrata la meno grave figura della simulazione di reato (Sez. 6, n. 3910 del 17/12/2008 (dep. 2009), Salamone, Rv. 242521).
Non conduce a pertinente critica il profilo del motivo con cui si deduce la non legittimazione dell’offeso a porre all’incasso l’assegno in quanto rilasciato a titolo di garanzia dell’adempimento di una presupposta obbligazione – la vendita degli orologi – la cui attuazione non era stata verificata dall’offeso al momento di presentazione dell’assegno.
La Corte ha infatti chiarito, con motivazione in fatto che non si presta a censura di legittimita’, le ragioni per le quali non poteva piu’ valere la causa di garanzia essendo risultato il titolo, ad una verifica bancaria dell’offeso, inesigibile.
5. Nella inammissibilita’ del proposto mezzo, alcuna rilievo anche d’ufficio (tra le altre: Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo, Rv. 259202), puo’ attribuirsi alla prescrizione eccepita come maturata in epoca successiva all’adozione dell’impugnata sentenza di appello, per deduzione introdotta dal ricorrente con la memoria depositata (articolo 611 c.p.p.).
6. All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo quantificare in Euro 1.500,00, in ragione dei profili di colpa che connotano l’assunta iniziativa giudiziaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

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