SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
SENTENZA 11 dicembre 2015, n. 49066
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 21 febbraio 2012 il Tribunale militare di Roma ha dichiarato S.F. responsabile del reato di diffamazione pluriaggravata di cui agli artt. 227, commi 1 e 2, e 47 n. 2 cod. pen. mil. pace, perché, nella qualità di maresciallo capo della Guardia di finanza della compagnia di San Miniato, aveva pubblicato sul ‘social network facebook’, tra i dati personali dei proprio profilo, la frase ‘…attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo … ma me ne fotto … per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie’, offendendo in tal modo la reputazione del maresciallo U.M., designato in sua sostituzione al comando della compagnia di San Miniato, e lo ha condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravati, alla pena di mesi tre di reclusione militare, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale.
La Corte militare di appello con sentenza del 28 novembre 2012, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato per insussistenza del fatto, rilevando che la univoca identificazione della persona offesa risultava possibile soltanto da parte di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del ‘social network’, non avendo l’imputato indicato il nome dei suo successore e la funzione di comando in cui era stato sostituito, né fatto riferimenti cronologici, e rappresentando il difetto di prova che l’imputato avesse intenzionalmente comunicato con più persone in grado di individuare in modo univoco il destinatario delle espressioni diffamatorie utilizzate.
A seguito del ricorso del Procuratore generale presso la Corte militare di appello, questa Corte, con sentenza del 6 marzo 2013, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte militare di appello.
3.1. Si è, in particolare, ritenuto contraddittorio il discorso giustificativo della decisione perché, da un lato, la Corte di appello, che aveva dato atto che l’imputato non si era limitato ad attribuire al suo successore le qualifiche obiettivamente negative di ‘raccomandato’ e ‘leccaculo’, avendo collegato tali qualità negative alla successione del predetto militare nella funzione di comando in precedenza ricoperta dall’imputato, aveva ritenuto che questi, sia pure implicitamente, aveva correlato univocamente il subentro del successore a un fatto concreto e, quindi, determinato, e aveva anche affermato la sussistenza dall’aggravante dell’utilizzo dei mezzo di pubblicità, correlata all’ampia accessibilità della frase contestata sul profilo del ‘social network facebook’, e, dall’altro lato, la stessa Corte aveva sostenuto che la individuazione univoca dei militare tacciato di essere ‘raccomandato e leccaculo’ fosse possibile soltanto da parte dei militari appartenenti alla compagnia della Guardia di finanza di San Miniato, e quindi di una ristretta cerchia di soggetti rispetto alla generalità degli utenti del ‘social network’.
L’affermazione, pure contenuta in sentenza, che l’imputato non aveva indicato il nome del suo successore e la funzione di comando in cui era stato sostituito, né fatto riferimenti cronologici, contrastava con l’avverbio, usato nella frase, ‘attualmente’, riferentesi all’evidenza al presente, e con la qualificazione di ‘collega’ collegata al termine ‘defenestrazione’.
3.2. Né era richiesto, ai fini della integrazione del reato di diffamazione, il dolo specifico, essendo, invece, sufficienti la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venisse a conoscenza di più persone, anche soltanto due, e dovendo, pertanto, tenersi conto della utilizzazione del ‘social network’, evidenziato anche dalla Corte di appello, senza che potesse rilevare che lo stesso non fosse utilizzato per contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di finanza e che la frase fosse stata letta in concreto soltanto da una persona.
Con sentenza dell’8 luglio 2014, resa all’esito del giudizio di rinvio, la Corte militare di appello ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando -a ragione della decisione e in osservanza della regola di giudizio fissata dalla sentenza di legittimità- che:
– era indubbio che l’imputato fosse autore dello scritto, che aveva inserito nel sito ‘facebook’;
– non era dubitabile anche il carattere oggettivamente e gravemente ingiurioso e provocatorio delle espressioni sgradevolmente volgari;
– lo scritto, l’inserimento e il contenuto offensivo erano ascrivibili alla libera consapevole volontà del suo autore;
– le espressioni usate, in coerenza con i condivisi parametri per la individuabilità dell’offeso, erano ‘vestite’, perché erano idonee a consentire la individuazione del destinatario sia pure a un ristretto cerchio di persone, avendo l’imputato precisato che si trattava di un collega, ‘temporalizzato’ la circostanza, motivato le ragioni del suo risentimento e ‘personalizzato’ il collega, che era ammogliato;
– almeno i militari in servizio presso la caserma di San Miniato potevano individuare nel maresciallo U. il bersaglio dello scritto ‘postato’;
– l’inserimento dello scritto nel sito web dimostrava la volontà di scegliere un mezzo di generalizzata attitudine ricettiva.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei suoi difensori avv.ti L.C. ed E.B., l’imputato che, premesso il richiamo alla vicenda processuale, ne chiede l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 227 cod. pen. mil. pace, 530 e 533 cod. proc. pen.
5.1. Secondo il ricorrente, la motivazione con la quale la Corte del rinvio ha confermato la sentenza di primo grado è solo apparente, essendo la pedissequa e acritica riproposizione delle doglianze del Procuratore generale militare, astratta dalle risultanze dibattimentali di primo grado e dal necessario vaglio critico comparativo tra il contenuto della sentenza impugnata, dei motivi di appello e delle prospettazioni difensive.
Non è, infatti, elemento individualizzante, ad avviso del ricorrente, l’uso del termine ‘co/lega’, poiché egli nella sua lunga carriera è stato più volte avvicendato negli incarichi rivestiti da altri sottoufficiali della Guardia di finanza; né temporalizza la circostanza causativa del suo malanimo l’uso dell’avverbio ‘attua/mente’, essendo il suo inserimento sul ‘social network’ assolutamente decontestualizzato da un tempo preciso; anche il riferimento alla sua avvenuta defenestrazione mentre è indicativo della ragione del suo risentimento non individua alcuno né uno specifico avvicendamento; è mera invenzione di circostanze fattuali l’affermazione che il destinatario dello scritto fosse ammogliato.
5.2. Né la Corte militare di appello, che ha inserito nella sentenza fatti e circostanze non presenti nell’incarto procedimentale, ha tenuto conto di dati, fatti e circostanze presenti e rilevanti, quali la circostanza che i testi m.lli T., F. e C. avevano dichiarato di non essere in grado di collegare le frasi contestate all’imputato o alla persona offesa.
Pertanto, se i militari appartenenti alla Guardia di finanza di San Miniato dovevano procedere in modo inferenziale per deduzioni dal testo dello scritto per identificare la figura dell’offeso, non vi può essere certezza oltre ogni ragionevole dubbio che detto testo fosse idoneo a individuarlo.
Considerato in diritto
II ricorso, proposto per ragioni manifestamente infondate ovvero non consentite in sede di legittimità, deve essere dichiarato inammissibile.
È consolidato il principio di diritto che, in base al combinato disposto degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., l’annullamento pronunciato da questa Corte pone a carico dei giudice di rinvio uno specifico vincolo decisorio servente, che si estende a tutte le questioni -sia di rito che di merito- decise con la sentenza di annullamento e comporta l’obbligo per il giudice di rinvio -quando l’annullamento è stato determinato per vizio di motivazione- di muoversi secondo lo schema logico delineato dalla stessa sentenza.
Al giudice del rinvio, pertanto, è attribuito potere decisorio solo sui punti che hanno formato oggetto dell’annullamento e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, ma non sulle parti non annullate e su quelle non in connessione essenziale con le parti annullate; per conseguenza, è consentita l’impugnazione della sentenza del giudice di rinvio soltanto in relazione ai punti annullati ed a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi, ovvero per inosservanza dell’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento per ciò che concerne tutte le questioni di diritto con essa decise (tra le altre, Sez. U, n. 373 dei 23/11/1990, dep. 16/01/1991, Agnese, Rv. 186164; Sez. 2, n. 41461 del 06/10/2004, dep. 25/10/2004, Guarneri, Rv. 230578; Sez. 5, n. 41085 dei 03/07/2009, dep. 26/10/2009, L., Rv. 245389; Sez. 4, n. 52672 del 02/10/2014, dep. 18/12/2014, Fornaro, Rv. 261944).
La Corte militare di appello, in coerenza -quale giudice del rinvio- con l’oggetto e i limiti del disposto annullamento della pregressa sentenza del 28 novembre 2012 della stessa Corte, che aveva assolto l’imputato dal reato ascrittogli di diffamazione pluriaggravata ascrittogli per insussistenza del fatto:
– ha rappresentato, previo analitico esame dei punti della motivazione della decisione annullata e delle ragioni dei disposto annullamento (sintetizzate, rispettivamente, sub 2 e sub 3 e relativi sottoparagrafi dei `ritenuto in fatto’), che, posti la certa attribuibilità dello scritto e dei suo inserimento nel sito ‘face book’ all’imputato, dallo stesso ammessa, e l’altrettanto certo carattere ingiurioso e provocatorio delle espressioni usate, lo scritto, il suo inserimento nel profilo dell’indicato ‘socia/ network’ e il contenuto offensivo andavano ricondotti, sul piano soggettivo, già ricostruito nella sentenza di annullamento in termini di dolo generico, alla libera consapevole volontà dello stesso imputato, il condizionamento della cui autodeterminazione non era stato oggetto di allegazione e di prova e la cui esplicazione era avvenuta attraverso il ricorso a uno strumento comunicativo di generalizzata e spiccata attitudine ricettiva;
– ha rimarcato che, posti i condivisi parametri (negativo e positivo) di verifica del requisito della individuabilità dell’offeso, le espressioni, utilizzate e inserite nel detto profilo, erano tali da consentire la individuazione del loro destinatario per essere ‘vestite’ da riferimenti soggettivi ( ‘collega’), temporali (‘attualmente’), motivazionali (incorsa ‘defenestrazione’ per ‘l’arrivo del collega’), personali (stato coniugale);
– ha sottolineato, infine, che era sufficiente che tale individuazione, riconducente, in termini di sufficiente esattezza, al m.llo aiutante U.M., fosse stata possibile anche solo a un ristretto numero di persone, quali i militari della compagnia della Guardia di finanza di San Miniato.
3.1. In tal modo la Corte di merito, giustificando il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento (che proprio con riferimento a tali questioni aveva ravvisato incongruenze e contraddizioni argomentative e inadeguate valutazioni degli elementi della fattispecie incriminatrice), ha svolto, con esatta interpretazione e corretta applicazione dei condivisi principi che attengono ai poteri del giudice di rinvio e dei criteri fissati specificamente da questa Corte nella indicata sentenza (in punto di individuabilità del ‘leso’, indipendentemente dalla sua indicazione nominativa e dal numero delle persone atte alla sua riconoscibilità, e in punto di qualificazione dell’elemento soggettivo del reato), un discorso giustificativo della decisione esente da vizi logici e giuridici, ragionevolmente traendo dal complesso delle ripercorse informazioni probatorie, congruamente coordinate e apprezzate, il certo convincimento della integrazione, a opera dell’imputato, del reato nei termini contestato e della sua conseguente responsabilità penale.
3.2. In questo contesto non possono trovare accoglimento le doglianze del ricorrente, che, prive di alcuna fondatezza nella eccepita acritica ricezione da parte dei Giudice del rinvio delle lagnanze del Procuratore generale militare, sono del tutto generiche nella diffusa prospettazione dei denunciati vizi motivazionali, operata astraendo da ogni riferimento alla sentenza di annullamento, che aveva accolto il ricorso del Procuratore generale, e ai contenuti della sentenza del rinvio in rapporto alle questioni controverse rimessele e ai tracciati limiti dell’intervento decisorio.
Esse, inoltre, e in ogni caso, non sono consentite in questa sede di legittimità, perché, attraverso l’espresso dissenso di merito, svolgono, sul punto della esclusa individuabilità del destinatario delle offese, considerazioni in fatto, insuscettibili di valutazione ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e tendono a impegnare questa Corte -reiterando rilievi già discussi in sede di merito ed esaustivamente esaminati nella sentenza impugnata e tentando di screditare le operate valutazioni in fatto e in diritto degli elementi di conoscenza apportati dal materiale probatorio del processo- in una diversa lettura in sovrapposizione argomentativa rispetto ai contenuti della decisione già adottata, con le cui motivate ragioni neppure sono correlate in termini di critica specifica e puntuale.
È inammissibile anche la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, avanzata dal ricorrente, in via subordinata rispetto all’accoglimento del ricorso, nel corso della odierna udienza di discussione.
A prescindere, invero, dalla questione relativa alla proponibilità della relativa questione nell’indicato momento processuale, non emergono elementi idonei a configurare la sussistenza della ipotesi di speciale tenuità del fatto, avendo la Corte militare di appello espressamente confermato, dopo l’affermazione della responsabilità del ricorrente, la decisione in punto trattamento sanzionatorio del primo Giudice, che ha ritenuto condivisibile quanto alla complessiva valutazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e quanto all’adeguatezza e alla esaustività della ‘ponderazione’ della sanzione finale, già apprezzata avendo riguardo -sotto un profilo qualitativo- alla particolare incidenza sul fatto di reato del peso delle ascritte aggravanti.
Alla rilevata inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al versamento della somma nella misura, ritenuta congrua, di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
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