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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 16 settembre 2015, n. 37566

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro – Presidente

Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 8/7/2014 della Corte d’appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

uditi per gli imputati gli avv.ti (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronunzia assolutoria di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di falso ideologico in atto pubblico ed i secondi due altresi’ per quello di favoreggiamento personale, entrambi commessi mediante la predisposizione di una relazione trasmessa alla Procura della Repubblica di Bologna ed attestante la sostanziale correttezza dell’operato dell’amministrazione regionale dell’Emilia Romagna nell’erogazione di un contributo pubblico alla cooperativa (OMISSIS), della quale era all’epoca legale rappresentate (OMISSIS), fratello di (OMISSIS).

1.1 La vicenda ha avuto origine nella pubblicazione su di un quotidiano di rilievo nazionale della notizia relativa alle sospette circostanze in cui si era proceduto all’erogazione del menzionato contributo, asseritamente conferito sebbene non fossero state rispettate le condizioni previste dalla normativa di riferimento per procedervi ed in particolare nonostante l’impianto finanziato dalla regione non fosse stato completato entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del finanziamento, tanto che la certificazione di conformita’ edilizia e agibilita’ delle opere sarebbe stato depositato dalla cooperativa oltre un anno dopo.

1.2 Al fine di reagire alle illazioni di stampa, il Presidente (OMISSIS) dava dunque mandato agli odierni coimputati, alti funzionari della regione Emilia Romagna, di verificare gli atti della procedura e predisporre una relazione riassuntiva degli esiti di tale indagine da inviare alla Procura della Repubblica di Bologna, la quale peraltro non aveva inoltrato all’autorita’ regionale alcuna richiesta in tal senso. Nella suddetta relazione, ad espressa confutazione di un passo del citato articolo di stampa, veniva tra l’altro precisato come (OMISSIS) avesse conseguito dal comune di Imola (nel cui territorio l’impianto e’ stato realizzato) la necessaria autorizzazione edilizia in epoca assai risalente rispetto al termine fissato dal provvedimento di concessione per la realizzazione dell’opera e che quella successivamente rilasciata a ridosso del suddetto termine di cui aveva fatto menzione il quotidiano altro non era che l’autorizzazione di una variante in corso d’opera, dovendosi pertanto ritenere “poco verosimile” che i lavori di edificazione fossero iniziati in assenza dei permessi di legge.

1.3 In riferimento a tale passaggio della relazione sono state formulate le contestazioni per cui la Corte territoriale ha pronunziato la condanna degli imputati. In tal senso, secondo l’accusa recepita dai giudici dell’appello, sarebbe intrinsecamente falsa la qualificazione come mera variante in corso d’opera di quella che in realta’ e’ stato accertato essere sostanzialmente una nuova autorizzazione a costruire ad oggetto un’opera diversa da quella originariamente consentita. Conseguentemente la data di rilascio di tale nuova autorizzazione (il 23 maggio 2006) renderebbe evidente come l’opera non poteva essere stata realizzata entro il termine (il 31 maggio 2006) fissato dall’autorita’ regionale e il cui rispetto costituiva condizione necessaria per l’erogazione del contributo pubblico.

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei propri difensori.

2.1 Il ricorso proposto nell’interesse della (OMISSIS) articola quattro motivi.

2.1.1 Con il primo viene dedotta errata applicazione della legge penale, rilevandosi come la relazione a firma dell’imputata non presenterebbe alcun contenuto formalmente “attestativo” che possa ritenersi falso, requisito invece necessario ai fini della configurabilita’ della fattispecie tipizzata nell’articolo 479 c.p..

In tal senso si osserva che tutte le circostanze descritte nel citato documento corrispondono a quelle effettivamente percepite, direttamente o indirettamente, dall’imputata, risultando in particolare pacifico, sulla base delle risultanze processuali, che la seconda autorizzazione edilizia non era agli atti del fascicolo relativo alla procedura di erogazione del contributo compulsato dalla (OMISSIS) per redigere la relazione, cosi’ come per l’appunto attestato nella medesima. Per quanto riguarda il restante contenuto della relazione (e cioe’ il giudizio di scarsa verosimiglianza delle affermazioni contenute nell’articolo di stampa in ordine alla data di inizio dei lavori), lo stesso avrebbe natura eminentemente valutativa, sfuggendo dunque a sua volta all’ambito di tipicita’ della norma incriminatrice contestata. Non di meno il suddetto giudizio non sarebbe comunque “falso”, atteso che, avendo preso contezza dell’esistenza della citata seconda autorizzazione dall’articolo di stampa e avendo verificato, come detto, che la stessa non era agli atti della procedura, la (OMISSIS) assunse informazioni sulla sua esistenza presso l’ente locale che l’aveva rilasciata, peraltro nemmeno direttamente, ma per il tramite del capo di gabinetto del Presidente della Regione ( (OMISSIS)), che dello stesso ente era stato in passato sindaco. Dalle dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo risulterebbe chiaramente che quanto affermato nella relazione in ordine alla natura e contenuto della suddetta autorizzazione corrisponde a quanto riportato alla (OMISSIS) dal (OMISSIS) e non puo’ dunque e per l’appunto ritenersi falso.

2.1.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo.

In proposito si rileva che il compendio probatorio di riferimento convergerebbe nell’evidenziare come il contenuto della relazione non sia falso. In tal senso le dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari dai soggetti, oltre al gia’ citato (OMISSIS), a vario titolo coinvolti nella vicenda conforterebbero quanto affermato dall’imputata sin da quando venne sentita come persona informata sui fatti in ordine al contesto d’urgenza in cui venne effettuata l’istruttoria poi compendiata nella relazione, all’assenza di pressioni di qualunque tipo tese a condizionarne l’esito, alle finalita’ della relazione. Quanto poi al giudizio formulato in sentenza circa l’irrilevanza del fatto che nel fascicolo della regione non vi fosse la piu’ volte citata autorizzazione edilizia, il ragionamento della Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di come nella pronunzia di primo grado si fosse dato atto che la richiesta inoltrata successivamente ai fatti in contestazione dal (OMISSIS) per ottenere copia del documento venne evasa non gia’ in pochi minuti – come secondo i giudici dell’appello sarebbe stato possibile ottenere – bensi’ solo dopo ben ventun giorni, il che spiega le ragioni per cui la (OMISSIS) assunse informazioni per le vie brevi visti i termini assai ristretti che le erano stati assegnati per redigere la relazione. Ricostruzione peraltro avvalorata dalla testimonianza della dr.ssa (OMISSIS), funzionario che prese parte all’istruttoria e che ha confermato come a nessuno venne in mente di verificare se il certificato di conformita’ edilizia corrispondesse all’originario permesso di costruire piuttosto che a quella che venne qualificata come una mera variante in corso d’opera.

2.1.3 Con il terzo motivo la ricorrente ancora eccepisce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel sovvertire l’esito del giudizio di primo grado, non avrebbe argomentato la propria decisione in maniera sufficiente a vincere il ragionevole dubbio costituito proprio dalle conclusioni raggiunte in prime cure, limitandosi invece a sostituire il proprio apprezzamento del materiale probatorio a quello effettuato dal G.u.p., cosi’ contravvenendo ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ in merito ai requisiti di motivazione imposti al giudice dell’appello che riformi un verdetto assolutorio. Vizio che il ricorso ritiene palesarsi in maniera particolarmente evidente nella valutazione sulla sussistenza del dolo del reato di falso.

2.1.4 Con il quarto ed ultimo motivo viene eccepita la nullita’ del provvedimento impugnato per il difetto di correlazione tra il fatto imputato e quello ritenuto in sentenza quanto all’effettivo contenuto della condotta oggetto di contestazione. In tal senso osserva la ricorrente come l’accusa mossagli riguardi in realta’ un comportamento commissivo, atteso che la contestazione concerne la falsita’ delle affermazioni svolte nella relazione, mentre la Corte territoriale l’avrebbe sostanzialmente condannata per quanto avrebbe omesso di precisare nella stessa, attribuendo cosi’ al documento un significato fuorviante. Ne’, come sostenuto in sentenza, la divaricazione tra il contestato e il giudicato non sarebbe lesiva del diritto di difesa, atteso che il giudizio si e’ svolto nelle forme del rito abbreviato e l’imputata dunque non aveva avuto alcuno spazio (ne’ poteva avervi l’interesse) per confrontarsi con un piu’ ampio ed eventuale orizzonte accusatorio.

2.1.5 Infine con memoria depositata il 29 maggio 2015 la difesa della (OMISSIS) ha ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso alla questione posta con il terzo motivo ha ulteriormente dedotto la mancata osservanza da parte del giudice dell’appello dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte CEDU in merito alle condizioni alle quali puo’ ritenersi convenzionalmente compatibile la riforma della sentenza assolutoria pronunziata in primo grado, sottolineando come quella di legittimita’ abbia ripetutamente ritenuto gli stessi applicabili anche quando l’appello riguarda un giudizio celebrato in primo grado secondo il rito abbreviato.

2.2 Il ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) articola sei motivi.

2.2.1 Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e correlati vizi della motivazione, sollevandosi sostanzialmente la medesima censura proposta con il terzo motivo del ricorso della (OMISSIS). In tal senso la motivazione della sentenza risulterebbe meramente assertiva in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo del reato di falso, la cui prova viene mutuata, quanto al (OMISSIS) ed alla (OMISSIS), dall’affermazione di quello dell’ (OMISSIS) e viceversa, con evidente circolarita’ del ragionamento probatorio.

La stessa motivazione sarebbe poi contraddittoria nella misura in cui riconosce come la natura della seconda autorizzazione edilizia fosse quantomeno equivoca, salvo poi, con salto logico, ritenere che l’imputato e la sua collega fossero consapevoli della sua effettiva valenza, seppure ammettendo che essi mai avevano avuto cognizione diretta dell’atto in questione. Del tutto apoditticamente la sentenza avrebbe poi individuato il movente del reato, risultando nuovamente contraddittoria quando riconosce che l’imputato sarebbe stato indotto in errore dal legale rappresentante di (OMISSIS) al momento dello svincolo della fideiussione presentata in luogo della certificazione di conformita’ edilizia, ma sarebbe divenuto consapevole dell’artificio di cui era stato vittima in precedenza all’atto della redazione della relazione. Ulteriori illogicita’ nel percorso argomentativo dei giudici dell’appello il ricorrente lamenta in relazione al significato probatorio attribuito alla mancata protocollazione dell’incarico conferito al (OMISSIS) e alla (OMISSIS) ed all’affermata disponibilita’ da parte dell’imputato di competenze in grado di consentirgli di rilevare la falsita’ del contenuto della relazione, circostanza peraltro esclusa dal giudice di prime cure, senza che la sentenza impugnata si sia curata di confutarne la motivazione sul punto, nonche’ frutto di un vero e proprio travisamento in merito alla partecipazione del (OMISSIS) all’approvazione della variante da parte degli organi tecnici regionali impegnati nella procedura di concessione del contributo richiesto da (OMISSIS). Infine la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare come il (OMISSIS) non avrebbe potuto riscontrare alcuna irregolarita’ nella procedura in questione, atteso che tra gli atti compulsati ai fini della predisposizione della relazione vi era anche il documento, non a sua firma, con cui gli stessi organi accertavano la regolare esecuzione del progetto per cui era stato richiesto il finanziamento.

2.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine alla qualificazione della relazione oggetto di contestazione come atto pubblico, non avendo lo stesso alcuna funzione attestativa.

2.2.3 Con il terzo motivo vengono denunciato difetto di motivazione in ordine alla affermata sussistenza del reato di favoreggiamento con conseguente omessa confutazione altresi’ di quella resa sul punto dal giudice di prime cure, mentre analogo vizio viene denunciato con il quarto motivo in merito alla prova del contributo concorsuale prestato dall’imputato alla consumazione dei due reati.

In proposito il ricorrente lamenta nuovamente il mancato confronto da parte della Corte territoriale con le argomentazioni spese nella sentenza di primo grado per evidenziare come il (OMISSIS) fosse rimasto sostanzialmente estraneo alla redazione dello specifico passaggio della relazione oggetto di contestazione, non possedendo le competenze per valutare la regolarita’ della pratica edilizia che aveva interessato (OMISSIS) e non avendo egli personalmente partecipato all’acquisizione per le vie brevi delle informazioni in merito, fermo restando il travisamento da parte della sentenza in ordine al suo pregresso coinvolgimento nella procedura di concessione del contributo, gia’ eccepito con il secondo motivo.

2.2.4 Con il quinto motivo anche il (OMISSIS), come la (OMISSIS), eccepisce il difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, con argomentazioni sovrapponibili a quelle sviluppate nel ricorso della coimputata, mentre con il sesto denuncia difetto di motivazione in ordine alla commisurazione della pena.

2.3 Il ricorso proposto nell’interesse dell’ (OMISSIS) articola quattro motivi.

2.3.1 Con il primo deduce vizi della motivazione sia sotto il profilo del difetto di specifica confutazione delle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, che del mancato confronto con i rilievi contenuti nella memoria presentata nel giudizio d’appello dalla difesa dell’imputato. Premesse considerazioni generali sulla rilevanza e configurazione del duplice vizio prospettato, il ricorrente evidenzia come la motivazione del provvedimento impugnato risulti in particolare deficitaria nello spiegare perche’ sarebbe stato commesso un falso in una relazione volontariamente trasmessa alla Procura della Repubblica; perche’ sarebbero irrilevanti i tempi ristretti in cui venne redatta; perche’ per converso sarebbe rilevante l’omessa protocollazione dell’incarico conferito alla (OMISSIS) e al (OMISSIS) una volta che in ogni caso la relazione era fin dall’inizio destinata ad essere per l’appunto trasmessa all’autorita’ giudiziaria; perche’ sarebbero rilevanti, ai fini della consapevolezza delle criticita’ della procedura di concessione del contributo, le pregresse interrogazioni svolte in consiglio regionale, quando invero queste ultime mai avevano menzionato il problema del vincolo di parentela esistente tra l’imputato e il legale rappresentante di (OMISSIS). Infine il ricorrente sul punto evidenzia la deriva congetturale della spiegazione offerta nella sentenza circa le ragioni per cui l’incarico di redigere la relazione non venne affidato direttamente all’assessore competente, bensi’ al personale del suo assessorato.

2.3.2 Con il secondo motivo analoghi vizi della motivazione vengono dedotti con riguardo alla ritenuta consapevolezza da parte dei funzionari incaricati della relazione circa l’effettiva natura del permesso edilizio rilasciato nel 2006 a (OMISSIS). Censura questa che come si e’ vista e’ stata proposta anche negli altri ricorsi e che la difesa dell’ (OMISSIS) ha sviluppato con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte dagli altri ricorrenti. Con il successivo motivo il ricorrente lamenta invece errate applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito all’affermata responsabilita’ concorsuale dell’imputato nella consumazione del falso, rilevandosi in tal senso come la Corte territoriale non sia stata in grado di dimostrare quale sia stato l’effettivo contributo morale o materiale dell’ (OMISSIS) nella commissione del reato, rifugiandosi sostanzialmente in un apodittico sillogismo fondato esclusivamente sull’inesistente massima d’esperienza per cui colui che trae giovamento da una condotta illecita non puo’ che averla determinata. Gia’ tale circostanza evidenzierebbe dunque la sostanziale inesistenza di un apparato giustificativo idoneo a sostenere la decisione assunta. Peraltro la presunzione illegittimamente dispiegata dai giudici dell’appello e’ per il ricorrente viziata nei suoi stessi presupposti logici: se infatti deve guardarsi all’interesse dell’ (OMISSIS) nella vicenda, questo certamente non puo’ rinvenirsi in quello di sollecitare le indagini dell’autorita’ giudiziaria laddove eventualmente consapevole delle irregolarita’ che sarebbero state commesse nella vicenda relativa alla concessione del contributo alla cooperativa guidata dal fratello.

2.3.3 Con il quarto motivo ulteriore errata applicazione della legge penale viene dedotta con riguardo alla configurabilita’ del reato di cui all’articolo 479 c.p., riprendendo in tal senso il ricorrente le argomentazioni svolte in proposito nel ricorso della (OMISSIS) in merito al difetto di contenuto attestativo della relazione incriminata.

2.3.4 Nell’interesse dell’ (OMISSIS) sono stati infine presentati motivi nuovi con atto depositato il 27 maggio 2015, con i quali vengono riprese le questioni svolte nel terzo motivo del ricorso principale per evidenziare ulteriormente la natura solo congetturale del ragionamento probatorio sviluppato in sentenza per affermare il concorso dell’imputato nel reato di falso.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.

2. In realta’ non possono essere accolte alcune delle censure svolte dai ricorrenti.

2.1 Infondate sono ad esempio le doglianze mosse da alcuni dei ricorrenti in merito all’irrilevanza penale del falso valutativo e all’impossibilita’ di qualificare la relazione oggetto di imputazione quale atto pubblico.

2.1.1 Con riguardo al primo profilo va innanzi tutto ricordato che il consolidato orientamento di questa Corte e’ nel senso per cui nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attivita’ deve ritenersi assolutamente discrezionale e, pertanto, il documento che contiene il giudizio non puo’ considerarsi destinato a provare la verita’ di alcun fatto. Diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione o a parametri tecnicamente indiscussi si e’ in presenza di un esercizio di discrezionalita’ tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformita’ della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicche’ l’atto potra’ risultare falso se detto giudizio di conformita’ non sara’ rispondente ai parametri cui esso e’ implicitamente vincolato ovvero venga fondato su premesse contenenti false attestazioni (ex multis Sez. 2, n. 1417/13 del 11 ottobre 2012, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254305; Sez. 1, n. 45373 del 10 giugno 2013, Capogrosso e altro, Rv. 257895). Nel caso di specie la contestazione riguardava anche i contenuti valutativi della relazione, peraltro fondati su quella che veniva imputata come una falsa attestazione operata sulla base della ritenuta consapevolezza da parte degli imputati della reale natura del permesso di costruire rilasciato dal comune di Imola nel maggio 2006 a (OMISSIS) e dunque non e’ in discussione l’astratta identificabilita del suddetto fatto con quello tipizzato nell’articolo 479 c.p..

2.1.2 Quanto al secondo profilo in discussione, non puo’ dubitarsi che la relazione in oggetto abbia un contenuto attestativo, avendo la (OMISSIS) per l’appunto attestato di aver compiuto determinate verifiche e l’esito delle medesime. Tale attestazione, secondo l’impostazione accolta in sentenza, risulterebbe poi falsa in quanto condizionata dalla dolosa omissione di informazioni asseritamente in possesso degli imputati e idonee a rivelare l’esatto contrario di quanto attestato.

2.2 Manifestamente infondata e’ invece l’eccezione sul difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS).

2.2.1 Secondo il costante insegnamento di questa Corte il principio di correlazione tra accusa e sentenza ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, l’esercizio effettivo del diritto di difesa dell’imputato, sicche’ non e’ configurabile una sua violazione in astratto, prescindendo dalla natura dell’addebito specificamente formulato nell’imputazione e dalle possibilita’ di difesa che all’imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale (ex multis Sez. 5, n. 2074 del 25/11/2008 – dep. 20/01/2009, Fioravanti, Rv. 242351).

2.2.2 Nel caso di specie non vi e’ stata innanzi tutto alcuna immutazione del fatto contestato ai sensi dell’articolo 479 c.p., la cui descrizione nel capo d’imputazione sub C) gia’ ricomprendeva le omissioni evocate dalla sentenza. Ed infatti l’atto imputativo espressamente fa riferimento all’intenzione dei redattori della relazione di occultare la circostanza che l’intervento edilizio realizzato non fosse quello assentito nel 2005, ma quello autorizzato solo pochi giorni prima della scadenza del termine imposto per la concessione del contributo, nonche’ alla circostanza che nella suddetta relazione non si fosse fatta menzione del fatto che il certificato di conformita’ edilizia rilasciato nel 2008 era riferito a tali opere e non a quelle originarie. In tal senso non solo la Corte territoriale si e’ mossa nel perimetro tracciato dal titolare dell’azione penale, ma altresi’ non v’e’ dubbio che sulla ricostruzione del fatto di reato in tutte le sue implicazioni la difesa sia stata sin dall’inizio posta nelle condizioni di esercitare i propri diritti di difesa.

Ovviamente questione diversa e’ quella della tenuta dell’impianto accusatorio come ricostruito dalla sentenza, nel senso che l’omissione implicita nella contestazione della condotta commissiva presuppone la consapevolezza del quadro eventualmente parziale e distorto dei fatti tratteggiato attraverso la rappresentazione offerta nel documento. Ma su questo si tornera’ in seguito.

2.2.3 Manifestamente infondata e’ anche la lamentata violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di Strasburgo in ordine all’esercizio da parte del giudice dell’impugnazione del potere di riforma di una sentenza assolutoria. Anche volendo prescindere dal fatto che tale profilo e’ stato evidenziato per la prima volta con la memoria depositata dalla difesa della (OMISSIS) – e dunque la censura dovrebbe ritenersi inammissibile, non trattandosi della mera prospettazione di una nuova argomentazione, bensi’ della vera e propria denuncia di un vizio autonomo della sentenza, non gia’ devoluto con il ricorso principale – deve rilevarsi che i principi che, per semplicita’, possono sintetizzarsi come quelli della sentenza della Corte EDU Don v. Moldavia, nonche’ quelli che sulla scia dei primi sono stati elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, attengono all’ipotesi in cui la riforma della pronunzia assolutoria di primo grado consegua alla diversa valutazione effettuata dal giudice d’appello dell’attendibilita’ delle fonti della prova dichiarativa senza prima aver provveduto alla sua nuova escussione. Fattispecie che all’evidenza non ricorre nel caso di specie, talche’ alcuna divergenza su tale profilo emerge dal testo delle due pronunzie di merito.

3. Colgono invece nel segno alcune delle censure mosse dai ricorrenti alla motivazione del provvedimento impugnato.

3.1 Non e’ ultroneo ribadire i principi elaborati da questa Corte in merito agli standard cui deve corrispondere il discorso giustificativo della sentenza d’appello che proceda alla riforma di quella assolutoria di primo grado, peraltro puntualmente richiamati nei ricorsi.

3.2 E’ innanzi tutto doveroso ricordare in proposito l’insegnamento delle Sezioni Unite, per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i piu’ rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231679). Principi che questa Corte ha costantemente ribadito dopo il pronunziamento del Supremo Collegio, premurandosi tra l’altro di precisare che il giudice dell’appello non puo’ limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perche’ preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17 gennaio 2013, p.c. in proc. Rastegar, Rv. 254638), ma deve provvedere ad una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17 ottobre 2008, Pappalardo, Rv. 242330), giungendo ad affermare l’illegittimita’ della sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l’imputato sulla base di una alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale da far cadere “ogni ragionevole dubbio” (Sez. 6, n. 49755 del 21 novembre 2012, G., Rv. 253909).

3.3 In definitiva il giudice d’appello, quando, immutato il materiale probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilita’ penale negata nel giudizio di primo grado, deve confrontarsi espressamente con il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto ad una rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perche’, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento e’ l’unico ricostruibile al di la’ di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio minandone conseguentemente la permanente sostenibilita’.

3.4 La Corte territoriale che pure ha richiamato tali principi riconoscendone la validita’, non ha dimostrato di averne fatto buon governo.

3.4.1 La divergenza di giudizio tra la pronunzia di primo grado e quella d’appello verte sostanzialmente su di un punto e cioe’ sulla sussistenza in capo agli imputati dell’elemento soggettivo necessario a sostenere la condotta di falso ideologico contestata ai sensi dell’articolo 479 c.p., giacche’ entrambi i giudici di merito hanno convenuto sul fatto che la relazione non rifletterebbe la realta’ che intendeva rappresentare.

3.4.2 La Corte territoriale ha invece ritenuto di non poter condividere le conclusioni del giudice di prime cure in ordine al mancato raggiungimento della prova della volontarieta’ del falso, rilevando come quest’ultimo avrebbe trascurato il significato delle omissioni compiute dai redattori della relazione. Ed in tal senso la sentenza sviluppa la propria linea argomentativa fondata per l’appunto sulla rilevata parzialita’ della rappresentazione degli accadimenti che avevano caratterizzato la procedura di concessione del contributo e sulla ritenuta impossibilita’ logica di attribuire a tale comportamento selettivo altra intenzione se non quella di occultare all’autorita’ giudiziaria una realta’ di cui gli imputati erano invece a conoscenza.

3.4.3 Tradendo il senso dei principi in precedenza accolti, i giudici d’appello hanno pero’ sostanzialmente pretermesso un effettivo confronto con il ragionamento probatorio svolto nella sentenza di primo grado e, pervero, anche con il compendio probatorio di riferimento nella sua integrante considerato. Infatti la confutazione del discorso giustificativo dispiegato dal G.u.p. si limita alla critica della presunta equivocita’ del permesso rilasciato nel maggio del 2006, che effettivamente aveva costituito uno degli elementi evocati dal primo giudice a sostegno delle proprie conclusioni in merito alla natura al piu’ colposa della condotta addebitata agli imputati, ma non certo l’unico.

3.4.4 Ed infatti la sentenza di primo grado aveva evidenziato come: i tempi ristretti e la superficialita’ con cui vennero eseguiti gli accertamenti; la contraddittorieta’ della decisione di trasmettere alla Procura della Repubblica una relazione volutamente falsa al contempo sollecitando alla stessa autorita’ indagini nella ragionevole prevedibilita’ che queste avrebbero innanzi tutto smascherato proprio la falsita’ della relazione medesima; la pacifica assenza del permesso di costruire rilasciato nel 2006 nella pratica compulsata dalla (OMISSIS) e dal (OMISSIS) e l’effettivo ricorso all’intermediazione del (OMISSIS) per acquisire in via breve notizie sul contenuto di quest’ultimo, fossero tutti elementi fattuali o logici convergenti verso il risultato probatorio affermato e cioe’ quello dell’assenza di indici del dolo richiesto per la sussistenza del reato contestato ai sensi dell’articolo 479 c.p..

3.4.5 Come si vede si tratta di un percorso argomentativo articolato e sostenuto da oggettive risultanze processuali, che non ha trovato specifica contestazione nel suo integrale sviluppo nella sentenza impugnata ovvero e’ stato semplicemente accantonato attraverso la mera affermazione della tesi elaborata dalla Corte territoriale.

Metodo certamente inidoneo a garantire l’adempimento di quell’obbligo di motivazione “rinforzato” che, in accordo all’insegnamento di questa Corte, gravava sul giudice dell’appello.

3.4.6 In tal senso i giudici bolognesi non hanno ad esempio spiegato perche’ la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), se effettivamente consapevoli del contenuto dell’autorizzazione rilasciata dal comune di Imola nel maggio del 2006 (tanto da manipolarne il significato e ad omettere qualsiasi riferimento nella relazione al fatto che il certificato di conformita’ edilizia a questa si riferiva e non all’originario permesso di costruire conseguito invece l’anno precedente), avessero avuto bisogno di attivare il (OMISSIS) per assumere informazioni presso l’ente locale sulla natura di quell’atto amministrativo. Delle due l’una: o la Corte territoriale ha ritenuto la testimonianza del (OMISSIS) – il quale ha confermato l’intermediazione e altresi’ di essere stato l’involontaria fonte dell’equivoco sul valore del secondo permesso in cui la (OMISSIS) afferma di essere caduta -inattendibile, ma allora non solo avrebbe dovuto spiegare le ragioni di una tale valutazione, ma altresi’ effettivamente (come eccepito nella memoria presentata dalla difesa dell’imputata) procedere alla sua riaudizione; oppure non ha nutrito dubbi sulla veridicita’ del racconto del teste, ma allora, come accennato, avrebbe dovuto conciliare le sue dichiarazioni con la ritenuta consapevolezza degli imputati della natura dell’atto amministrativo di cui si tratta.

In realta’ la motivazione della sentenza, messa di fronte a questa alternativa – logicamente ineludibile – ha, per cosi’ dire, aggirato l’ostacolo, concentrandosi ambiguamente sulla non necessita’ di seguire un cosi’ tortuoso percorso per assumere le informazioni menzionate, adombrando implicitamente che la vicenda dell’interpello attraverso il (OMISSIS) del comune di Imola sia null’altro che una menzogna se non addirittura un escamotage ordito ex ante al fine di precostituirsi una sorta di alibi, ma senza affermare formalmente nessuna delle due ipotesi e men che meno indicare quale sia la base fattuale in grado di sostenerle. Alla luce di quanto osservato in precedenza, tale apparato giustificativo e’ insufficiente al limite dell’inesistenza.

3.4.7 Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo alle dichiarazioni dell’avv. (OMISSIS) e della dr.ssa (OMISSIS), espressamente richiamate nella pronunzia di primo grado a sostegno delle conclusioni assunte dalla stessa e invece sostanzialmente ignorate dalla Corte territoriale, come puntualmente rilevato nei ricorsi. Il primo si era intestato la primogenitura dell’idea di interessare l’autorita’ giudiziaria attraverso una relazione ritenendola la reazione piu’ opportuna ed efficace alle rivelazioni giornalistiche, mentre la seconda (originariamente indagata, ma la cui posizione e’ stata poi archiviata) aveva sostanzialmente riferito che effettivamente nessuno dei funzionari coinvolti nell’istruttoria voluta dall’ (OMISSIS) avesse verificato quale permesso di costruire (se quello del 2005 o quello del 2006) fosse stato l’oggetto del certificato di conformita’ edilizia il cui rilascio consenti’ la definitiva erogazione del contributo a (OMISSIS) attraverso lo svincolo della fideiussione da quest’ultima prestata. Ancora una volta la Corte territoriale non ha confutato ne’ l’attendibilita’, ne’ il significato probatorio di tali dichiarazioni, ma si e’ in definitiva limitata ad ignorarle, mentre soprattutto quelle della (OMISSIS) attenevano al “cuore” del ragionamento probatorio svolto in sentenza, atteso che proprio dell’asserito “occultamento” nella relazione dell’esistenza e del contenuto suddetto certificato (il quale pacificamente, atteso che nemmeno i ricorrenti lo mettono in dubbio, fa riferimento esclusivamente alle opere realizzate a seguito del rilascio della seconda autorizzazione edilizia) e dell’atto di svincolo – tanto piu’ perche’ sottoscritto questo dal (OMISSIS) – i giudici dell’appello hanno fatto la pietra angolare della propria decisione.

3.4.8 Proprio con riguardo alla tenuta logica dell’affermazione sull’inevitabile consapevolezza da parte del (OMISSIS) dell’oggettiva falsita’ “per difetto” di quanto riferito nella relazione in ragione del suo pregresso coinvolgimento nella procedura di concessione del contributo, devono poi ritenersi fondate alcune obiezioni proposte, rispettivamente, nel suo ricorso e in quello della (OMISSIS).

3.4.8.1 Sotto un primo profilo la motivazione della sentenza si rivela meramente congetturale nella misura in cui ammette che il (OMISSIS), al momento del rilascio dell’autorizzazione allo svincolo della fideiussione, venne forse tratto in inganno in ordine all’effettivo oggetto del certificato di conformita’ e dunque al rispetto dei tempi di esecuzione delle opere autorizzate, ma esclude che possa non essersi reso conto della circostanza al momento della verifica prodromica alla redazione della relazione, senza spiegare perche’ nei tempi ristretti in cui venne eseguita tale verifica egli avrebbe dovuto necessariamente mostrare maggiore attenzione, anche alla luce del fatto che egli non era portatore di specifiche competenze giuridiche essendo un agronomo, circostanza che peraltro la prima sentenza non aveva mancato di evidenziare per escludere la dolosita’ della sua condotta.

3.4.8.2 Sotto altro profilo la Corte territoriale grava l’imputato di ulteriori pregresse conoscenze in merito al tormentato sviluppo della procedura relativa alla concessione del contributo a (OMISSIS), attribuendogli in maniera apodittica l’autoria di una serie di atti adottatati nel corso della medesima in contraddizione con le risultanze processuali allegate dal ricorrente (il quale ha dunque ritualmente eccepito il vizio di travisamento della prova) e dalle quali emerge come a redigere i suddetti atti sia stato in realta’ un altro funzionario. Dalla laconica motivazione resa sul punto non e’ dato dunque comprendere se effettivamente vi sia stato un vero e proprio travisamento ovvero se i giudici del merito abbiano fatto riferimento ad ulteriori risultanze – peraltro non menzionate dalla sentenza – da cui emergerebbe comunque il coinvolgimento del (OMISSIS) nell’adozione dei suddetti atti amministrativi, il che in ogni caso evidenzierebbe una lacuna dell’apparato giustificativo in ordine ad uno dei passaggi decisivi ai fini della sua tenuta argomentativa.

3.4.8.3 Infine nel ricorso della (OMISSIS) viene correttamente eccepito come l’eventuale consapevolezza del (OMISSIS) in ragione delle specifiche conoscenze maturate dal medesimo in precedenza non costituisce automaticamente la prova della consapevolezza dell’imputata, sulla base dell’implicita – ed apodittica – convinzione che ella sia stata messa a parte dal collega del suo “patrimonio” di informazioni. In realta’ la sentenza, nel trattare la posizione della (OMISSIS), si trincera sul presupposto che ella e non altri sottoscrisse la relazione. Ma cio’ che doveva essere dimostrato era per l’appunto che la stessa fosse consapevole della falsita’ di quanto scritto nella relazione. Introducendo l’argomento delle pregresse esperienze del (OMISSIS) e’ dunque la Corte ad ancorare ambiguamente la responsabilita’ di quest’ultimo alle informazioni che non poteva avere raccolto in merito all’effettivo sviluppo della vicenda (OMISSIS). Ed allora era necessario spiegare perche’ (anche solo in via logica) anche la (OMISSIS) avesse condiviso tali informazioni – ovvero le avesse ricavate altrimenti – e perche’ non e’ possibile che la stessa sia stata eventualmente strumentalizzata dall’ (OMISSIS) e dal collega.

3.4.9 Da ultimo merita attenzione anche il tema genericamente indicato nei ricorsi come quello del “movente”, che, come gia’ accennato, ha costituito oggetto dello sviluppo argomentativo della pronunzia di primo grado. Si badi bene, cio’ di cui trattano quest’ultima e i ricorrenti, non e’ il potenziale “movente” del reato in senso proprio inteso – profilo sul quale la Corte territoriale si e’ a lungo intrattenuta e la cui astratta evidenza non e’ peraltro in discussione – quanto il motivo per cui gli imputati, per occultare i supposti favoritismi di cui avrebbe goduto il fratello dell’ (OMISSIS), avrebbero scelto la soluzione apparentemente meno logica e cioe’ sollecitare un accertamento dell’autorita’ giudiziaria, accollandosi il rischio non solo che le stesse venissero rivelate, ma altresi’ che fosse agevolmente scoperta la falsita’ della relazione, rischio che ai giudici dell’appello doveva, pervero, apparire ancor piu’ concreto proprio in ragione di quanto dagli stessi argomentato in merito all’evidenza delle suddette irregolarita’ e dunque alla facilita’ con la quale l’indagine penale le avrebbe fatte emergere. La sentenza aveva dunque il dovere di confutare l’argomento speso dal giudice di prime cure, non attraverso l’affermazione del maggior valore persuasivo della tesi poi accolta, ma spiegando perche’ lo stesso si poggi su basi fattuali eventualmente errate ovvero sia illogico inferire dalla circostanza – nella sinergia degli altri elementi valorizzati dal G.u.p. – anche solo il ragionevole dubbio che gli imputati abbiano agito, ancorche’ per negligenza o imprudenza anche grave, comunque in buona fede.

4. Un discorso a parte merita la posizione dell’ (OMISSIS), anche perche’ nel suo caso l’assoluzione in primo grado venne pronunziata con formula diversa da quella utilizzata per i coimputati.

Nell’affermare il suo coinvolgimento nel reato di falso, quale istigatore della condotta della (OMISSIS) e del (OMISSIS), la Corte territoriale cerca apparentemente di smarcarsi dal canone logico del cui prodest, salvo poi eleggerlo irrimediabilmente ad unico effettivo strumento di valutazione, per di piu’ scartando in maniera aprioristica ed apodittica la stessa possibilita’ che gli altri imputati (o anche solo uno di essi) potesse vantare un proprio autonomo interesse alla consumazione del reato.

4.1 Questa Corte, se ha sempre riconosciuto all’interesse vantato dall’imputato nella commissione del reato un indubbio valore indiziario, si e’ dimostrata altrettanto costantemente piu’ cauta nel riconoscere l’adeguatezza di motivazioni che fondino il giudizio di responsabilita’ sul criterio del cui prodest in difetto di altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante.

4.2 In realta’, come emerge da una semplice rassegna delle pronunzie che si sono occupate del tema, risulta impossibile affermare un principio generale sul punto, atteso che la validita’ dell’inferenza logica in questione dipende dalle condizioni peculiari del fatto oggetto di giudizio e della stessa natura dell’interesse vantato dal suo presunto autore. In altri termini non puo’ escludersi che la fattispecie (non la fattispecie “tipologica”, ma quella concretamente rivelatasi in tutte le sue specificita’) si configuri in maniera tale da attribuire alla circostanza che l’imputato fosse titolare di un interesse pressoche’ esclusivo alla consumazione del reato un valore si’ pregnante da consentire di affermare in via logica che solo lui e non altri puo’ esserne stato l’autore o il mandante.

4.3 La valutazione del giudice di legittimita’ deve allora concentrarsi sulla tenuta logica della motivazione attraverso cui viene fornita tale dimostrazione. Ed in tal senso non puo’ notarsi come la linea argomentativa seguita dai giudici del merito non appaia idonea a superare tale verifica. Innanzi tutto deve osservarsi come nel caso di specie – alla stregua di quanto riferito in sentenza – non solo non e’ stata acquisita la prova positiva dell’istigazione addebitata all’ (OMISSIS), ma tutte le persone coinvolte a vario titolo nella redazione della relazione (non solo i coimputati dunque) hanno escluso di aver ricevuto dall’ (OMISSIS) esplicite o velate pressioni tese ad orientarne il contenuto. Anche in questo caso – secondo un metodo che come si vede ha permeato il provvedimento impugnato nella sua integralita’ – i giudici dell’appello hanno preferito non confutare il valore probatorio (negativo) attribuito alla circostanza in prime cure, ma piuttosto ribadire gli elementi rivelatori dell’interesse dell’imputato alla falsa rappresentazione dei fatti (con evidente circolarita’ del ragionamento probatorio) ed evidenziare come lo stesso si ricolleghi all’asseritamente anomala assegnazione dell’incarico a due funzionari di cui uno in forza all’assessorato dell’agricoltura piuttosto che all’assessore di riferimento.

4.4 E’ peraltro da escludere che tale ultima circostanza possa costituire valido supporto indiziario al dispiegamento del canone logico menzionato, quantomeno nella misura in cui la sentenza non spiega perche’ l’incarico di redigere la relazione dovesse essere affidata ad un assessore piuttosto che a dei tecnici, come invece e’ piu’ logico ritenere. E cio’ a tacere dell’ulteriore deriva congetturale cui si abbandona la Corte territoriale in ordine alle occulte ragioni che avrebbero determinato l’assessore in questione a defilarsi. Ragioni che, sebbene gli stessi giudici dell’appello ammettano esplicitamente non trovino conferma probatoria in alcun atto processuale, cionondimeno vengono descritte al fine di far trapelare una sorta di “precomprensione” della vicenda illuminante sul metodo che ha viziato il discorso giustificativo della sentenza.

4.5 Infine, come si e’ detto, la Corte territoriale ha fondato la presunzione di cui si e’ servita su un dato fattuale per nulla pacifico e cioe’ che solo l’ (OMISSIS) vantava un interesse concreto alla realizzazione del falso. Se infatti l’esclusivita’ dell’interesse puo’ costituire in astratto un argomento validamente impegnabile nel contesto argomentativo di cui si tratta, non puo’ che rilevarsi come siano stati gli stessi giudici dell’appello a prospettare in realta’ che il (OMISSIS), nella gestione della pratica relativa alla concessione del contributo, si fosse comportato in maniera superficiale, evidenziando cosi’ implicitamente il suo ipotetico interesse a che i suoi eventuali errori -in grado di creare prima di tutto un problema “politico” al Presidente (OMISSIS) – non venissero fatti emergere. Profilo questo con il quale la sentenza ha omesso qualsiasi confronto, risultando la sua motivazione in tal senso contraddittoria e sostanzialmente apparente.

5. All’accoglimento delle censure dei ricorrenti esaminate in precedenza – che comporta l’assorbimento di tutte quelle che non hanno trovato espressa trattazione – deve dunque conseguire l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna.

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