Suprema Corte di Casssazione
Sezione III Civile
sentenza 27 luglio 2015, n. 15749
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe M. – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni B. – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
sul ricorso 13195-2012 proposto da:
V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134 C/O ST. LEG. POLITANO, presso lo studio dell’avvocato VISCONTI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato ZOFREA ROSELLA giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente –
contro
INA ASSITALIA SPA in virtù di atto di fusione per incorporazione di INA VITA SPA e ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D’ITALIA SPA, in persona del procuratore generale GBS GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in persona dei suoi procuratori speciali Dott. H.R.M. e Dott. C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGALDI RENATO giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente –
e contro
I.G., + ALTRI OMESSI ;
- intimati –
avverso la sentenza n. 3553/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/11/2011 R.G.N. 280/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato FRANCESCANTONIO BORELLO per delega;
udito l’Avvocato ORNELLA PISA PROVVIDENZA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del ricorso.
1. La CORTE DI APPELLO DI NAPOLI con sentenza del 22 novembre 2011 ha rigettato l’appello proposto da V.C. nei confronti della sentenza del tribunale di NAPOLI N. 103 DEL 2007, confermando la decisione con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dal V. nei confronti di I.G. e di ASSITALIA SPA in quanto non risultava effettuata la messa in mora ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22, relativamente all’incidente avvenuto in (OMISSIS).
- CONTRO la decisione ricorre il V. deducendo unico motivo per error in iudicando, resiste l’assicuratore deducendo la inammissibilità del ricorso.
MEMORIE per ASSITALIA.
3. IL RICORSO NON MERITA ACCOGLIMENTO. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi del motivo ed a seguire la confutazione in diritto.
3.1. SINTESI DEL MOTIVO UNICO. Si deduce la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 e la mancanza di motivazione per omessa valutazione della forma prescritta e dell’ammissibilità del telex e del connesso elenco delle trasmissioni telex nazionali ed internazionali, ritualmente acquisiti in originali agli atti della istruttoria di primo grado, quali atti equipollenti della richiesta raccomandata.
ATTI che si assume depositati alla udienza del 21 giugno 2001 e quindi anche nella successiva del 20 novembre 2001. Da ff 11 a 31 il ricorrente di dilunga per dimostrare il perfetto adempimento delle condizioni per la proponibilità della azione con atto equipollente alla lettera raccomandata richiesta dalla norma, come da costante giurisprudenza di questa CORTE. REPLICA INA ASSITALIA – avente causa della originaria assicurazione – che il ricorso è inammissibile per la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, codice di rito, per la mancata precisazione dei motivi di diritto per i quali viene chiesta la cassazione della sentenza, ribadendosi che non vi è prova della ricezione della lettera di messa in mora inviata a mezzo telex.
3.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il motivo, per come formulato, deve ritenersi ammissibile ma infondato, non cogliendo nè contrastando la chiara ratio decidendi espressa ai ff 5 e 6 della motivazione, sul rilievo che il V. non ha provato che il telex trasmesso mediante linea dedicata sia stato ricevuto dal destinatario, come sarebbe stato possibile provare se il danneggiato avesse usato strumenti di comunicazione ordinari ovvero quelli espressamente indicati dalla norma che si assume violata. PERALTRO la corte ha esaminato due circostanze, riferite al fatto che la compagnia ebbe a far esaminare l’auto incidentata da un proprio perito, e quindi ebbe a sottoporre il V. a visita medica, in quanto tali iniziative “NON POSSONO ESSERE MESSE IN RELAZIONE UNIVOCA CON LA RITUALITA’ DELLA MESSA IN MORA”.
Tale motivazione attiene alla valutazione fattuale della esistenza e validità di un atto equipollente, ma la esclude per la non decisività della valenza indiziaria.
SI TRATTA dunque di un accertamento fattuale che si sottrae alla terza valutazione in sede di legittimità e che andava diversamente denunciato come vizio della motivazione.
SUSSISTONO GIUSTI MOTIVI per la peculiarità del caso, per compensare tra e parti le spese del giudizio di cassazione.
RIGETTA IL RICORSO e compensa tra le parti le spese dei giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015.
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