Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 30 giugno 2015, n. 13368
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3737/2012 proposto da:
(OMISSIS) SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico Dr. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA in persona dei procuratori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2752/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/11/2011, R.G.N. 77/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa’ (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 7.11.2001, con la quale – in un giudizio di opposizione dalla stessa proposto al decreto ingiuntivo emesso in favore di (OMISSIS) spa per il pagamento di canoni di locazione ed oneri relativi ad alcuni locali concessi in locazione all’attuale ricorrente – era stato accolto l’appello e rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo.
Resiste con controricorso illustrato da memoria (OMISSIS) spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 21, dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo non e’ fondato.
I motivi del recesso devono essere enunciati nella dichiarazione stessa, e non possono essere esplicitati successivamente (v. anche Cass. 17.1.2012 n. 549).
Di qui la correttezza della decisione che ha considerato irrilevanti quelli indicati successivamente, e non gravi quelli considerati nella comunicazione di recesso (v. pag. 7 sent.), con valutazione che compete al giudice di merito e che correttamente motivata, come nella specie, non e’ censurabile in sede di legittimita’.
Ne’ alcun pregio ha il sottile “distinguo” che la ricorrente introduce fra motivi del recesso e ragioni che hanno determinato il recesso, posto che i motivi di cui alla Legge n. 392 del 1978, articolo 27, costituiscono “fatti” la cui esistenza legittima il recesso (v. anche Cass. ord. 11.3.2011 n. 5911).
I gravi motivi in presenza dei quali la Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 27, u.c., indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente in qualsiasi momento il recesso del conduttore dal contratto di locazione, infatti, devono collegarsi a fatti estranei alla volonta’ del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto.
La norma, pertanto, e’ stata correttamente applicata dalla Corte di merito che ha escluso la rilevanza delle ulteriori ragioni poste dall’attuale ricorrente a giustificazione del recesso, ma esplicitate successivamente alla sua dichiarazione.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione della Legge 27 luglio 1978, n. 392, articolo 21, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo non e’ fondato.
La Corte di merito, diversamente da quel che sostiene la ricorrente, non ha negato rilevanza ai motivi indicati nel recesso, ma – ritenendoli correttamente gli unici da esaminare ne ha escluso soltanto la gravita’; con la conseguente illegittimita’ del recesso.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo non e’ fondato.
I corrispettivi dovuti alla locatrice per avere tenuto a disposizione gli immobili locati prescindono dal loro effettivo godimento; godimento che, nel caso in esame, e’ venuto a mancare per una scelta della conduttrice che ha ritenuto di abbandonarli prima della scadenza naturale del contratto.
La loro debenza discende dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali poste a carico di ciascuno delle parti del contratto di locazione.
Anche su tale punto condivisibile la statuizione adottata.
Conclusivamente, il ricorso e’ rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Leave a Reply