Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 7 luglio 2015, n. 14083
Svolgimento del processo
L’Equitalia Gerit s.p.a. ha notificato all’Avv.to C.F. preavviso di fermo amministrativo n. 097 2007 305052 notificato in data 5.10.2007, relativo a n. 15 cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (n. 26 verbali di accertamento emessi dal Comune di Roma, n. 2 verbali emessi dal Comune di Poggio Maiano e dal Comune di Ariccia, nonché altre due cartelle per gli anni 2006 relative a tributi), preavviso che veniva opposto con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice di pace di Roma, opposizione che nella resistenza dell’Equitalia e del Comune di Roma, veniva accolta.
In virtù di rituale appello interposto dall’Equitalia, che lamentava il mancato esame da parte del giudice di prime cure delle preliminari eccezioni sollevate, il Tribunale di Roma, nella resistenza degli appellati F. e Comune di Roma, in parziale accoglimento del gravame, riteneva validamente effettuate le notifiche delle cartelle fatte direttamente a mani del destinatario. Per la cassazione della decisione ricorre il F., sulla base di due motivi; resiste con controricorso l’intimata ROMA Capitale, che ha anche proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo; non sono state svolte difese dagli altri intimati.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso il F. ha denunciato un vizio di motivazione per avere il giudice del gravame ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento ex art. 139 c.p.c. fatta a mani del destinatario, poiché la consegna non era avvenuta all’indirizzo del destinatario, come richiesto dalla medesima giurisprudenza per la necessità della proposizione della querela di falso.
La censura è inammissibile prima che infondata.
La notifica in questione è avvenuta ai sensi dell’art. 138 c.p.c., a mani del destinatario, che assume non avere al tempo più all’indirizzo di via Pofi n. 6 – Roma la sua residenza, trasferita in via Emilio Albertario n. 19. Nessuna contestazione è stata avanzata al riguardo.
Orbene, da dette circostanze il giudice del gravame ha dedotto la regolarità della notificazione di dette cartelle.
E, d’altro canto, giurisprudenza risalente di questa Corte, condivisa in questa sede, consente la notificazione a mani proprie del destinatario, anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui lo stesso destinatario ha la normale residenza o il domicilio, ritenendola perfettamente valida, per avere raggiunto lo scopo di portare a conoscenza del soggetto l’atto notificato: il riferimento ai criteri della residenza, domicilio, dimora, sono rilevanti nell’ipotesi che la notificazione non abbia avuto luogo in mani proprie (Cass. 29 ottobre 1974 n. 3284), ciò che costituisce la ratio decidendi del provvedimento impugnato, non criticata dal ricorrente.
Va, di converso, accolto il secondo motivo, con il quale il ricorrente principale si duole di essere stato gravato delle spese processuali nonostante l’accoglimento della sua opposizione per oltre la metà del credito esatto dai diversi enti.
Ed invero il F. risultato interamente vittorioso in primo grado e parzialmente nel giudizio di appello, in quanto è stato in parte confermato l’accoglimento delle censure da lui rivolte all’ingiunzione, non poteva essere condannato a rimborsare le spese del giudizio agli appellanti, i quali – interponendo appello e notificando l’ingiunzione – hanno dato causa al processo, opponendo una resistenza rivelatasi almeno parzialmente ingiustificata (cfr. fra le tante Cass. 28 marzo 2001 n. 4485; Cass. 27 novembre 2006 n. 25141). La Corte di appello avrebbe potuto compensare, in tutto o in parte, le spese giudiziali, ove ne avesse ravvisato i giusti motivi; ma non mai condannare al pagamento l’appellato parzialmente vittorioso.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, si lamenta l’erroneità della statuizione sulle spese processuali, per avere condannato il Comune alla rifusione di quelle del ricorrente in difetto di un qualsiasi accertamento di `colpa’ del medesimo ente.
Il motivo è infondato come emerge dalla circostanza che è stato lo stesso Comune a dovere dare prova dell’avvenuta notificazione del verbale di accertamento, onere che comunque incombe sull’ente impositore. Conseguentemente risulta che il giudice del gravame sul punto ha fatto buon governo del principio di causalità.
In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo ed il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente alla censura accolta, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma in diverso magistrato.
Leave a Reply