Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 19 giugno 2015, n. 12717
Svolgimento del processo
Cr.Va. e S.L. convennero in giudizio l’Azienda ASL Roma (…) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il loro primo figlio era nato morto, assumendo che ciò era dipeso dalla condotta dei sanitari dell’Ospedale di (…), che avevano ricoverato la partoriente soltanto quando la gravidanza era giunta quasi al decimo mese di gestazione ed avevano ritardato i necessari interventi.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando la ASL al risarcimento dei danni, quantificati in oltre 500.000,00 Euro in favore dell’attrice ed in oltre 100.000,00 Euro in favore del S. .
La Corte di Appello di Roma ha rigettato i motivi di gravame con cui era stata dedotta la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti della ASL (rimasta contumace in primo grado), era stata lamentata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei sanitari ed era stata posta la questione della sospensione del processo civile in attesa della definizione del procedimento penale a carico di due medici (in cui entrambi gli attori si erano costituiti parte civile); nel merito, ha confermato la pronuncia di condanna, pur modificando le somme liquidate, col riconoscimento di importi prossimi a 360.000,00 Euro in favore di ciascuno degli attori.
Ricorre per cassazione l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma (…), affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; resistono la Cr. e il S. a mezzo di unico controricorso.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 75 C.P.C.”), la ricorrente si duole che non sia stata dichiarata l’estinzione del giudizio civile a seguito della costituzione di parte civile della Cr. e del S. nel procedimento penale contro due medici dell’Ospedale, costituzione che era avvenuta successivamente all’instaurazione del procedimento civile e che aveva comportato la riproposizione in sede penale delle stesse domande risarcitorie avanzate in ambito civile.
Al riguardo, la Corte di Appello ha osservato che non v’era “prova della sussistenza di alcuna delle condizioni che ai sensi dell’art. 75 c.p.p. legittimano la sospensione del giudizio civile”, rilevando – fra l’altro – che la Azienda non aveva provato di essere parte del procedimento penale in veste di responsabile civile.
1.1. Il motivo è infondato.
Invero, l’art. 75 c.p.p. – che individua i criteri di coordinamento tra il processo civile e quello penale- prevede specifiche eccezioni alla regola dell’autonomia dei due procedimenti, che presuppongono tutte l’identità fra le parti del giudizio civile e quelle del processo penale.
Non ricorre dunque alcuna di tali eccezioni quando l’azione civile sia stata (preventivamente o successivamente) promossa contro un soggetto estraneo al procedimento penale, come nel caso in esame, in cui la USL non risulta citata o intervenuta in tale processo come responsabile civile (cfr. Cass. n. 17608/2013 e Cass. n. 6185/2009): ne consegue che la Corte di merito ha correttamente escluso l’estinzione del giudizio civile promosso nei confronti della USL, non ricorrendo le condizioni per derogare alla regola generale dell’autonomia dei due procedimenti.
2. Il secondo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 CPC, nonché degli artt. 145 e 164 CPC”) censura la sentenza per avere escluso la nullità della notifica dell’atto di citazione e per aver ritenuto che il contraddittorio non dovesse essere integrato nei confronti dei sanitari che avevano materialmente operato (da considerare litisconsorti necessari).
2.1. Entrambe le censure sono infondate.
La Corte ha dato atto che l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell’atto di citazione reca il timbro dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda convenuta, individuando così un elemento che non consente di ipotizzare il lamentato vizio di notifica.
Va poi escluso che i sanitari dipendenti della USL, benché possibili responsabili in solido, siano anche litisconsorti necessari, giacché la solidarietà passiva da luogo a rapporti scindibili, senza che ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo (cfr. Cass. n. 8413/2014).
3. Il terzo e il quarto motivo -che si esaminano congiuntamente- investono il merito dell’affermazione della responsabilità della U.S.L. e prospettano violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 e. e. in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5) C.P.C- (terzo motivo), nonché erronea valutazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) C.P.C., (quarto motivo).
La ricorrente assume che nessuna responsabilità poteva essere ascritta “all’Azienda Sanitaria come tale né ad un suo organo rappresentativo o dipendente, per fatti di cui sono stati ritenuti responsabili esclusivi i medici dell’Ospedale di (…) e non le strutture o i responsabili dell’Azienda”, rilevando – inoltre – che “l’unica ipotesi plausibile è che la morte del feto sia avvenuta per causa improvvisa e non prevedibile”; afferma, altresì, che “perché potesse ricondursi all’Azienda Sanitaria o all’ente ospedaliero la responsabilità per negligenza del medico e/o del primario, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ. occorreva provare il dolo o la colpa grave del prestatore d’opera, specie nel caso in esame ove la prestazione medica implicava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà”.
3.1. Le censure sono infondate nella parte in cui la ricorrente si discosta dal pacifico orientamento secondo cui la U.S.L. risponde (ex art. 1228 c.c.) per il fatto imputabile alle proprie strutture e ai propri dipendenti; sono inoltre inammissibili nella parte in cui sollecitano una diversa valutazione dei fatti (anche circa l’individuazione delle cause del decesso) in difetto della prospettazione di specifici vizi motivazionali.
4. Col quinto motivo (“motivazione insufficiente, lacunosa e contraddittoria nella determinazione del quantum debeatur in relazione al danno riflesso – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. con riferimento all’art. 360 n. 5 CPC”), la ricorrente si duole che la Corte abbia “esosamente calcolato il danno morale subito dai coniugi Cr. – S. ” e assume che il “danno riflesso” (che individua nel “pregiudizio e la sofferenza della vittima a seguito di un comportamento illecito inquadrabile come reato”) avrebbe dovuto essere richiesto soltanto ai medici che avevano commesso il reato e che erano stati condannati in sede penale; si duole, infine, che la Corte abbia liquidato il danno “prescindendo totalmente dalle tabelle applicate dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano per tali fattispecie e da qualsiasi riferimento alle condizioni reddituali medie dei cittadini e degli stessi attori in giudizio”.
4.1. A prescindere dalla confusa individuazione della categoria del ‘danno riflesso’ (quello liquidato è un danno non patrimoniale per il figlio nato morto, oltre che per il pregiudizio biologico accertato in capo a ciascun attore), le censure sono infondate nella parte in cui pretendono di vanificare gli effetti della responsabilità gravante sulla USL per il fatto dei propri dipendenti, che si estende – ovviamente – ad ogni profilo di danno patrimoniale e non patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell’evento di danno causato dall’operato dei sanitari.
4.2. È, invece, fondata la censura relativa alla quantificazione del risarcimento.
Sul punto, la sentenza impugnata risulta insufficientemente motivata in quanto, dopo aver affermato che non v’era motivo per diversificare la posizione della madre da quella del padre e dopo aver premesso che “le somme liquidate dal Tribunale di Velletri sono entrambe molto lontane da quelle desumibili dalla… giurisprudenza”, non ha adeguatamente spiegato la ragione per cui ha applicato i valori elaborati per la perdita di un figlio all’ipotesi della morte di un feto (pur maturo e prossimo alla nascita) e, per di più, ha dichiarato di dover applicare una ‘maggiorazione’ sulla base di considerazioni (“avendo il caso di specie caratteristiche di speciale odiosità per l’ostinata ed irritante inerzia dei sanitari che è stata la causa di un evento così drammatico”) che finiscono con l’attribuire al risarcimento una funzione ‘punitiva’, che è del tutto estranea al nostro ordinamento.
Quanto al primo profilo, va considerato che il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe; com’è noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, questa Corte è poi pervenuta a riconoscere alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono” (Cass. n. 12408/2011).
Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi prevedono – con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela – una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell’edizione 2011, applicabile al momento in cui venne emessa la sentenza impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 Euro; per quanto emerge dai “criteri orientativi” che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta”.
Se ciò è vero, deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare – come ha fatto la Corte romana – la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento.
Con queste premesse, non può non rilevarsi che la Corte di merito ha omesso di motivare adeguatamente in ordine all’applicazione tout court dei valori tabellari previsti per la perdita del rapporto parentale e al riconoscimento di un importo che si attesta sui valori più elevati della forbice risarcitoria.
Quanto al secondo profilo, non appare corretta la motivazione che giustifica la scelta di applicare una maggiorazione con la “speciale odiosità” del fatto: premesso, infatti, che “è incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi” (Cass. n. 1781/2012, che precisa: “il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive – restando estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta – ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso”), deve ritenersi che la gravità della condotta può – tutt’al più – assumere rilevanza indiretta nella misura in cui abbia aggravato le conseguenze dell’illecito (come nel caso di aggravamento della sofferenza psichica che ne abbia risentito il danneggiato), ma non è idonea a giustificare – di per sé sola – un incremento dell’importo risarcitorio.
Il quinto motivo va dunque accolto, nei termini che precedono, con conseguente cassazione della sentenza sul punto.
5. La Corte di rinvio provvedere anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il quinto per quanto di ragione, cassa in relazione ad esso e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
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