Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 16 marzo 2015, n. 1349

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
SEZIONE TERZA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. An.La., con domicilio di legge presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, (…);
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Novara, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via (…);
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE – TORINO: SEZIONE I n. 01035/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 il Cons. Angelica Dell’Utri e uditi per la parte appellata l’avv. dello Stato Ti.Va.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che sussistono i presupposti di legge per la definizione del merito in sede cautelare, come da avviso dato alle parti in camera di consiglio;
Considerato che con il provvedimento impugnato in primo grado è stato negato all’attuale appellante il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 ss.mm.ii. e nell’assenza dell’effettività di legami familiari, essendo emerso in sede istruttoria che il medesimo aveva riportato la condanna, ancorché non definitiva, di cui alla sentenza 28 maggio 2012 del Tribunale di Verbania alla pena di anni 1 di reclusione e Euro 3.000 di multa per il reato in materia di stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 390 del 1990;
Osservato che, diversamente da quanto prospettato dall’attuale appellante, l’indicata condanna per il reato predetto costituisce testuale ed automatica causa di legge ostativa all’ingresso nel territorio nazionale, al rilascio di permesso di soggiorno ed al suo rinnovo, nonché di revoca del permesso se questo è già rilasciato, sicché la sua stessa esistenza già sorregge autonomamente il diniego, tenuto conto che neppure in questa sede il medesimo attuale appellante allega l’esistenza di vincoli familiari ex art. 29 dello stesso decreto legislativo;
Osservato, altresì, che pertanto resta irrilevante ogni altro elemento, quali la condotta successiva e le modalità e circostanze del reato, la durata del soggiorno, l’inserimento sociale e la stabilità del rapporto di lavoro, da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione della pericolosità sociale richiesta dal cit. art. 5, co. 5, ultima parte (inserita dal d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5) esclusivamente qualora lo straniero abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (ovvero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato», come da sentenza 18 luglio 2013 n. 202 della Corte costituzionale), dunque parimenti resta irrilevante l’eventuale inadeguatezza della motivazione relativa a tale, superflua valutazione.
Ritenuto, pertanto, che l’appello dev’essere respinto in quanto infondato.
Ritenuto, infine, che la materia trattata consiglia la compensazione tra le parti delle spese del grado.
 

P.Q.M.

 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge il medesimo appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell’appellante, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo – Presidente
Bruno Rosario Polito – Consigliere
Vittorio Stelo – Consigliere
Angelica Dell’Utri – Consigliere, Estensore
Roberto Capuzzi – Consigliere
Depositata in Segreteria il 16 marzo 2015

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