Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 8 gennaio 2015, n. 109
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25757/2013 proposto da:
s.a.s. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), elettivamente domicilia;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate e del territorio, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– controricorrente –
e contro
Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania, in persona del direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 180/34/12 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di Catania, sezione 34, depositata in data 12 aprile 2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 novembre 2014 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per il rigetto del ricorso; constatata la regolarita’ delle comunicazioni;
osserva quanto segue.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25757/2013 proposto da:
s.a.s. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), elettivamente domicilia;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate e del territorio, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– controricorrente –
e contro
Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania, in persona del direttore pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 180/34/12 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sede di Catania, sezione 34, depositata in data 12 aprile 2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 novembre 2014 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per il rigetto del ricorso; constatata la regolarita’ delle comunicazioni;
osserva quanto segue.
IN FATTO
Si controverte del diniego di condono Legge n. 289 del 2002, ex articolo 9-bis, a motivo del ritardo di un giorno dell’ultima rata.
In primo grado la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della societa’, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’ufficio.
Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente per ottenerne la cassazione, affidandolo a due motivi, che illustra con memoria, cui la sola sede centrale dell’Agenzia replica con controricorso.
In primo grado la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della societa’, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’ufficio.
Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente per ottenerne la cassazione, affidandolo a due motivi, che illustra con memoria, cui la sola sede centrale dell’Agenzia replica con controricorso.
IN DIRITTO
1.- Il ricorso puo’ essere definito in Camera di consiglio, risultando manifestamente infondato.
2.- E’ anzitutto inammissibile il secondo motivo di ricorso, col quale la societa’, pur lamentando vizio di motivazione della sentenza, in realta’ pone una questione di diritto, quella della irrilevanza di un giorno di ritardo.
3.- Il primo motivo di ricorso, col quale la societa’ si duole dell’erronea applicazione della Legge n. 289 del 2002, articolo 9-bis, e’, invece, infondato.
3.1. – E’ pacifico che il pagamento della terza rata sia tardiva, sia pure di un solo giorno, anche rispetto alla proroga del termine derivante dall’indicazione contenuta nel Decreto Legge n. 143 del 2003, articolo 1, comma 2, convertito dalla Legge n. 212 del 2003 e nel Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 , articolo 1, comma 2, lettera f).
3.2. – Cio’ posto, le norme che disciplinano i condoni tributari, essendo derogatorie rispetto a quelle generali dell’ordinamento tributario, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale (v. Cass. 18 gennaio 2002, n. 514), di guisa che ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla Legge n. 289 del 2002, e’ disposizione di carattere eccezionale, assistita da una propria specifica disciplina, che e’ di stretta interpretazione e non puo’ essere integrata in via ermeneutica dalle norme generali dell’ordinamento tributario e neppure da quelle dettate per altre forme di definizione, ancorche’ contemplate dalla medesima legge.
3.3- L’articolo 9bis, prevede semplicemente che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle imposte, pagamento che puo’, in alcuni casi, essere rateale.
3.4. – Pertanto, in assenza di disposizioni quali quelle previste dalla Legge n. 289 del 2002, articoli 8, 9 e 15 (a norma delle quali “l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”) nonche’ dall’articolo 16, comma 2, della medesima legge (secondo cui “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”) e’ possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745).
3.5. – Inoltre, essendo l’istanza del contribuente elemento indefettibile del condono e motore dell’intera procedura, il perfezionamento di questa va valutato in rapporto all’istanza, di guisa che il mancato pagamento della somma integralmente dovuta in base ad essa ne comporta l’inefficacia, con la conseguente perdita (in mancanza di espresse previsioni in senso contrario) della possibilita’ di avvalersi della definizione agevolata.
4. – Il ricorso va dunque respinto.
Le particolarita’ della controversia comportano la compensazione delle spese di lite nei confronti della parte costituita.
4.1. – Sussistono i presupposti di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
2.- E’ anzitutto inammissibile il secondo motivo di ricorso, col quale la societa’, pur lamentando vizio di motivazione della sentenza, in realta’ pone una questione di diritto, quella della irrilevanza di un giorno di ritardo.
3.- Il primo motivo di ricorso, col quale la societa’ si duole dell’erronea applicazione della Legge n. 289 del 2002, articolo 9-bis, e’, invece, infondato.
3.1. – E’ pacifico che il pagamento della terza rata sia tardiva, sia pure di un solo giorno, anche rispetto alla proroga del termine derivante dall’indicazione contenuta nel Decreto Legge n. 143 del 2003, articolo 1, comma 2, convertito dalla Legge n. 212 del 2003 e nel Decreto Ministeriale 8 aprile 2004 , articolo 1, comma 2, lettera f).
3.2. – Cio’ posto, le norme che disciplinano i condoni tributari, essendo derogatorie rispetto a quelle generali dell’ordinamento tributario, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale (v. Cass. 18 gennaio 2002, n. 514), di guisa che ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla Legge n. 289 del 2002, e’ disposizione di carattere eccezionale, assistita da una propria specifica disciplina, che e’ di stretta interpretazione e non puo’ essere integrata in via ermeneutica dalle norme generali dell’ordinamento tributario e neppure da quelle dettate per altre forme di definizione, ancorche’ contemplate dalla medesima legge.
3.3- L’articolo 9bis, prevede semplicemente che le sanzioni non si applicano se entro un certo termine si provvede al pagamento delle imposte, pagamento che puo’, in alcuni casi, essere rateale.
3.4. – Pertanto, in assenza di disposizioni quali quelle previste dalla Legge n. 289 del 2002, articoli 8, 9 e 15 (a norma delle quali “l’omesso versamento delle eccedenze entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”) nonche’ dall’articolo 16, comma 2, della medesima legge (secondo cui “l’omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l’inefficacia della definizione”) e’ possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, Cass. 30 novembre 2012, n. 21364; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20745).
3.5. – Inoltre, essendo l’istanza del contribuente elemento indefettibile del condono e motore dell’intera procedura, il perfezionamento di questa va valutato in rapporto all’istanza, di guisa che il mancato pagamento della somma integralmente dovuta in base ad essa ne comporta l’inefficacia, con la conseguente perdita (in mancanza di espresse previsioni in senso contrario) della possibilita’ di avvalersi della definizione agevolata.
4. – Il ricorso va dunque respinto.
Le particolarita’ della controversia comportano la compensazione delle spese di lite nei confronti della parte costituita.
4.1. – Sussistono i presupposti di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
la Corte:
– respinge il ricorso;
– compensa le spese in relazione alla parte costituita;
– dichiara la sussistenza dei presupposti di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
– respinge il ricorso;
– compensa le spese in relazione alla parte costituita;
– dichiara la sussistenza dei presupposti di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
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