Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
sentenza 10 dicembre 2014, n. 51218
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito – Presidente
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. LEO Guglielmo – rel. Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/03/2014 del Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il Difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito – Presidente
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. LEO Guglielmo – rel. Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/03/2014 del Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del riesame.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il Difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. E’ impugnata l’ordinanza del 12/03/2014 del Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice del riesame, di conferma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, in data 12/02/2014, con il quale e’ stato disposto il sequestro preventivo di numerosi immobili o quote di immobili direttamente o indirettamente appartenenti a (OMISSIS), ma riferibili, secondo l’accusa, agli interessi ed al patrimonio del padre di questi, (OMISSIS).
1.1. Il sequestro si riferisce ad una fattispecie di inadempimento doloso dell’ordine del giudice, ipotizzato a norma dell’articolo 388 c.p., comma 1.
(OMISSIS) aveva effettuato per lungo tempo prestazioni professionali quale commercialista e tributarista in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), e di societa’ agli stessi riconducibili. Secondo una querela dei suoi clienti, egli aveva richiesto ed ottenuto, con varie modalita’, somme esorbitanti a titolo di compenso. Per tale ragione era stato denunciato per truffa (il procedimento risulta ancora in corso), ed era stato citato in giudizio civile per ripetizione dell’indebito. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza depositata il 26/04/2013, aveva condannato (OMISSIS) a restituire in favore dei (OMISSIS) e delle loro societa’ ingenti somme, per un totale di oltre 750.000 euro.
Secondo l’ipotesi di accusa, nelle more del giudizio civile, lo stesso (OMISSIS) aveva compiuto manovre fraudolente sui propri beni, al fine di sottrarli all’esecuzione forzata di una eventuale sentenza di condanna. L’operazione piu’ rilevante era consistita nel conferimento di alcuni suoi immobili ad una societa’ da lui stesso interamente controllata, ceduta pochi giorni dopo al figlio (OMISSIS).
Dopo la condanna, la societa’ era stata smembrata, e i beni provenienti da (OMISSIS) erano stati conferiti ad una societa’ di nuova creazione, interamente controllata da (OMISSIS).
L’ordinanza impugnata descrive anche ulteriori operazioni, di analogo senso economico e di epoca corrispondente.
1.2. Dopo la citata sentenza di condanna, nell’interesse dei coniugi (OMISSIS) erano stati compiuti adempimenti che vanno ricostruiti secondo una precisa scansione cronologica.
Il 3/06/2013 i procuratori costituiti dei creditori avevano inviato una intimazione di pagamento, contenente specifico riferimento alla sentenza immediatamente esecutiva, al procuratore e rappresentante di (OMISSIS). Il 12/09/2013 i nuovi procuratori dei (OMISSIS) avevano spedito una intimazione espressa direttamente al (OMISSIS) ed alla societa’ (OMISSIS), che curava la contabilita’ di questi, nonche’ ai rispettivi procuratori. Nella perdurante inerzia dei debitori, il 24/09/2013, i creditori avevano sporto querela per il reato di cui all’articolo 388 c.p.. Il 10/010/2013 era stata compiuta formale intimazione ad adempiere nei confronti di (OMISSIS), adempimento qualche tempo piu’ tardi ripetuto quanto alla gia’ citata (OMISSIS).
1.3. Nel febbraio successivo, come detto, e’ intervenuto il provvedimento di sequestro, impugnato da (OMISSIS) e confermato dall’ordinanza posta ad oggetto dell’odierno ricorso.
2. Il Tribunale del riesame ha motivato la propria decisione mediante l’analisi dei motivi di ricorso, la cui sequenza e’ del resto riprodotta con l’impugnazione di legittimita’.
2.1. Il ricorrente sosteneva e sostiene che la querela sarebbe tardiva, se riferita alla prima intimazione informale, e priva di fondamento se riferita alla intimazione formale, successiva alla querela medesima.
Il Tribunale ha rigettato la tesi difensiva, identificando nella seconda intimazione informale (di pochi giorni antecedente alla querela) l’atto che aveva sollecitato l’adempimento, attivando il meccanismo sanzionatorio dell’articolo 388 c.p..
Da un lato si e’ richiamata la giurisprudenza che ammette la rilevanza, appunto, di una sollecitazione informale, purche’ precisa ed inequivoca. Per altro verso, si e’ notato che la prima intimazione non era diretta al debitore, bensi’ al suo procuratore, che, per quanto munito anche di rappresentanza sostanziale, non avrebbe certo potuto adempiere all’obbligazione. Il termine per la proposizione della querela, del resto, decorre dal momento in cui il creditore abbia conoscenza dell’inottemperanza del debitore. E tale termine ha preso a decorrere nel momento in cui il debitore e’ stato personalmente intimato ad adempiere.
2.2. Relativamente alle contestazioni difensive concernenti il fumus commissi delicti il Tribunale ha osservato come il senso economico e la contestualita’ delle operazioni contestate, nonche’ la loro relazione cronologica con l’avvio del giudizio civile e l’approssimarsi della relativa sentenza, varrebbero ad indicare piu’ che ragionevolmente la strumentalita’ delle condotte alla sottrazione dei beni del (OMISSIS) in danno dei suoi creditori ed in frode alla sentenza pronunciata in loro favore.
2.3. Riguardo alla tesi che, avendo riguardato l’ipotizzata condotta illecita delle quote societarie, il sequestro non avrebbe potuto colpire beni immobili per difetto di pertinenza, il Tribunale ha osservato che la norma incriminatrice sanziona qualunque tipo di operazione simulata o fraudolenta.
2.4. Riguardo alla denunciata insussistenza del periculum in mora, il Tribunale ha osservato che i beni del debitore si trovavano ormai nella libera disponibilita’ del figlio, e che la stessa finalizzazione della condotta contestata denuncia il rischio di ulteriori interposizioni fittizie, atte ad ostacolare la soddisfazione dei creditori e l’esecuzione della sentenza.
2.5. Da ultimo, riguardo alla lamentata sproporzione per eccesso del valore dei beni sequestrati rispetto alla somma dovuta alle persone offese, il Tribunale ha notato come si tratti in vari casi di mere quote di proprieta’, o di beni gravati da diritti reali di terzi, nel complesso caratterizzati da contenuto valore catastale.
3. Ricorre il Difensore nell’interesse di (OMISSIS), riproponendo in sequenza, come gia’ accennato, i temi sottoposti al Giudice del riesame.
3.1. Si denuncia dunque, ed anzitutto, violazione degli articoli 124 e 388 c.p., non avendo il Tribunale rilevato la improcedibilita’ dell’azione penale per difetto di querela.
L’individuazione della seconda intimazione informale come atto propulsivo per l’adempimento sarebbe arbitraria, in primo luogo alla luce dell’orientamento, asseritamente emergente, per il quale l’integrazione del reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 1, richiederebbe l’intimazione formale, eseguita a norma del codice di procedura civile. D’altra parte, volendo ammettere la rilevanza di sollecitazioni informali, non vi sarebbe ragione di escludere la rilevanza della prima missiva, spedita ad un procuratore che era anche rappresentante del debitore, ed aveva tutti i poteri “sostanziali”, compreso quello di transigere. Se poi fosse considerato decisivo il coinvolgimento personale della parte del rapporto giuridico in contestazione, allora non potrebbe darsi rilievo ne’ alla prima ne’ alla seconda missiva, nessuna delle quali era sottoscritta dai creditori.
3.2. Il provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente di motivazione in ordine al fumus commissi delicti: dunque, violazione degli articoli 125 e 321 c.p.p..
3.3. Violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, ancora, in punto di pertinenza dei beni sequestrati ai reati per i quali si procede contro (OMISSIS), data la mera apparenza della motivazione in proposito offerta dal Tribunale.
Tali reati avrebbero avuto ad oggetto quote sociali, e solo dette quote avrebbero potuto essere oggetto del sequestro.
3.4. Di nuovo violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 321 c.p.p., data la mera apparenza della motivazione che, nel provvedimento impugnato, dovrebbe documentare il periculum in mora.
Il Tribunale – limitandosi a richiamare il finalismo delle condotte contestate – si sarebbe riferito ad una astratta eventualita’ e non, come sarebbe stato necessario, ad un pericolo concreto ed attuale, che non coincidesse con il danno recato dal reato, ma si riferisse a nuovi reati o ad un aggravamento delle conseguenze di quello originario.
3.5. Sarebbe infine solo apparente anche la motivazione del provvedimento impugnato a proposito del valore esorbitante dei beni sequestrati, che consistono di ben dieci immobili, collocati anche in luoghi turistici.
1.1. Il sequestro si riferisce ad una fattispecie di inadempimento doloso dell’ordine del giudice, ipotizzato a norma dell’articolo 388 c.p., comma 1.
(OMISSIS) aveva effettuato per lungo tempo prestazioni professionali quale commercialista e tributarista in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), e di societa’ agli stessi riconducibili. Secondo una querela dei suoi clienti, egli aveva richiesto ed ottenuto, con varie modalita’, somme esorbitanti a titolo di compenso. Per tale ragione era stato denunciato per truffa (il procedimento risulta ancora in corso), ed era stato citato in giudizio civile per ripetizione dell’indebito. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza depositata il 26/04/2013, aveva condannato (OMISSIS) a restituire in favore dei (OMISSIS) e delle loro societa’ ingenti somme, per un totale di oltre 750.000 euro.
Secondo l’ipotesi di accusa, nelle more del giudizio civile, lo stesso (OMISSIS) aveva compiuto manovre fraudolente sui propri beni, al fine di sottrarli all’esecuzione forzata di una eventuale sentenza di condanna. L’operazione piu’ rilevante era consistita nel conferimento di alcuni suoi immobili ad una societa’ da lui stesso interamente controllata, ceduta pochi giorni dopo al figlio (OMISSIS).
Dopo la condanna, la societa’ era stata smembrata, e i beni provenienti da (OMISSIS) erano stati conferiti ad una societa’ di nuova creazione, interamente controllata da (OMISSIS).
L’ordinanza impugnata descrive anche ulteriori operazioni, di analogo senso economico e di epoca corrispondente.
1.2. Dopo la citata sentenza di condanna, nell’interesse dei coniugi (OMISSIS) erano stati compiuti adempimenti che vanno ricostruiti secondo una precisa scansione cronologica.
Il 3/06/2013 i procuratori costituiti dei creditori avevano inviato una intimazione di pagamento, contenente specifico riferimento alla sentenza immediatamente esecutiva, al procuratore e rappresentante di (OMISSIS). Il 12/09/2013 i nuovi procuratori dei (OMISSIS) avevano spedito una intimazione espressa direttamente al (OMISSIS) ed alla societa’ (OMISSIS), che curava la contabilita’ di questi, nonche’ ai rispettivi procuratori. Nella perdurante inerzia dei debitori, il 24/09/2013, i creditori avevano sporto querela per il reato di cui all’articolo 388 c.p.. Il 10/010/2013 era stata compiuta formale intimazione ad adempiere nei confronti di (OMISSIS), adempimento qualche tempo piu’ tardi ripetuto quanto alla gia’ citata (OMISSIS).
1.3. Nel febbraio successivo, come detto, e’ intervenuto il provvedimento di sequestro, impugnato da (OMISSIS) e confermato dall’ordinanza posta ad oggetto dell’odierno ricorso.
2. Il Tribunale del riesame ha motivato la propria decisione mediante l’analisi dei motivi di ricorso, la cui sequenza e’ del resto riprodotta con l’impugnazione di legittimita’.
2.1. Il ricorrente sosteneva e sostiene che la querela sarebbe tardiva, se riferita alla prima intimazione informale, e priva di fondamento se riferita alla intimazione formale, successiva alla querela medesima.
Il Tribunale ha rigettato la tesi difensiva, identificando nella seconda intimazione informale (di pochi giorni antecedente alla querela) l’atto che aveva sollecitato l’adempimento, attivando il meccanismo sanzionatorio dell’articolo 388 c.p..
Da un lato si e’ richiamata la giurisprudenza che ammette la rilevanza, appunto, di una sollecitazione informale, purche’ precisa ed inequivoca. Per altro verso, si e’ notato che la prima intimazione non era diretta al debitore, bensi’ al suo procuratore, che, per quanto munito anche di rappresentanza sostanziale, non avrebbe certo potuto adempiere all’obbligazione. Il termine per la proposizione della querela, del resto, decorre dal momento in cui il creditore abbia conoscenza dell’inottemperanza del debitore. E tale termine ha preso a decorrere nel momento in cui il debitore e’ stato personalmente intimato ad adempiere.
2.2. Relativamente alle contestazioni difensive concernenti il fumus commissi delicti il Tribunale ha osservato come il senso economico e la contestualita’ delle operazioni contestate, nonche’ la loro relazione cronologica con l’avvio del giudizio civile e l’approssimarsi della relativa sentenza, varrebbero ad indicare piu’ che ragionevolmente la strumentalita’ delle condotte alla sottrazione dei beni del (OMISSIS) in danno dei suoi creditori ed in frode alla sentenza pronunciata in loro favore.
2.3. Riguardo alla tesi che, avendo riguardato l’ipotizzata condotta illecita delle quote societarie, il sequestro non avrebbe potuto colpire beni immobili per difetto di pertinenza, il Tribunale ha osservato che la norma incriminatrice sanziona qualunque tipo di operazione simulata o fraudolenta.
2.4. Riguardo alla denunciata insussistenza del periculum in mora, il Tribunale ha osservato che i beni del debitore si trovavano ormai nella libera disponibilita’ del figlio, e che la stessa finalizzazione della condotta contestata denuncia il rischio di ulteriori interposizioni fittizie, atte ad ostacolare la soddisfazione dei creditori e l’esecuzione della sentenza.
2.5. Da ultimo, riguardo alla lamentata sproporzione per eccesso del valore dei beni sequestrati rispetto alla somma dovuta alle persone offese, il Tribunale ha notato come si tratti in vari casi di mere quote di proprieta’, o di beni gravati da diritti reali di terzi, nel complesso caratterizzati da contenuto valore catastale.
3. Ricorre il Difensore nell’interesse di (OMISSIS), riproponendo in sequenza, come gia’ accennato, i temi sottoposti al Giudice del riesame.
3.1. Si denuncia dunque, ed anzitutto, violazione degli articoli 124 e 388 c.p., non avendo il Tribunale rilevato la improcedibilita’ dell’azione penale per difetto di querela.
L’individuazione della seconda intimazione informale come atto propulsivo per l’adempimento sarebbe arbitraria, in primo luogo alla luce dell’orientamento, asseritamente emergente, per il quale l’integrazione del reato di cui all’articolo 388 c.p., comma 1, richiederebbe l’intimazione formale, eseguita a norma del codice di procedura civile. D’altra parte, volendo ammettere la rilevanza di sollecitazioni informali, non vi sarebbe ragione di escludere la rilevanza della prima missiva, spedita ad un procuratore che era anche rappresentante del debitore, ed aveva tutti i poteri “sostanziali”, compreso quello di transigere. Se poi fosse considerato decisivo il coinvolgimento personale della parte del rapporto giuridico in contestazione, allora non potrebbe darsi rilievo ne’ alla prima ne’ alla seconda missiva, nessuna delle quali era sottoscritta dai creditori.
3.2. Il provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente di motivazione in ordine al fumus commissi delicti: dunque, violazione degli articoli 125 e 321 c.p.p..
3.3. Violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, ancora, in punto di pertinenza dei beni sequestrati ai reati per i quali si procede contro (OMISSIS), data la mera apparenza della motivazione in proposito offerta dal Tribunale.
Tali reati avrebbero avuto ad oggetto quote sociali, e solo dette quote avrebbero potuto essere oggetto del sequestro.
3.4. Di nuovo violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, e articolo 321 c.p.p., data la mera apparenza della motivazione che, nel provvedimento impugnato, dovrebbe documentare il periculum in mora.
Il Tribunale – limitandosi a richiamare il finalismo delle condotte contestate – si sarebbe riferito ad una astratta eventualita’ e non, come sarebbe stato necessario, ad un pericolo concreto ed attuale, che non coincidesse con il danno recato dal reato, ma si riferisse a nuovi reati o ad un aggravamento delle conseguenze di quello originario.
3.5. Sarebbe infine solo apparente anche la motivazione del provvedimento impugnato a proposito del valore esorbitante dei beni sequestrati, che consistono di ben dieci immobili, collocati anche in luoghi turistici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ proposto in base a motivi infondati, e per larga parte inammissibili, cosicche’ deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La giurisprudenza di questa Corte, pur con qualche diversita’ di accento, ha chiarito da tempo che la “ingiunzione di eseguire il provvedimento”, necessaria secondo l’articolo 388 c.p., comma 1, per l’integrazione (o per la punibilita’) del reato di mancata esecuzione dolosa, non e’ necessariamente una intimazione formale, perfezionata secondo le norme allo scopo inserite nel codice di rito civile.
Il ricorrente valorizza un orientamento di segno contrario che, a ben guardare, risulta ampiamente minoritario.
In una recente decisione – e’ vero – si allude ad una “formale ingiunzione”, ma si tratta di una affermazione incidentale, estranea all’oggetto del giudizio, che riguardava una fattispecie qualificata ex articolo 388 c.p., comma 2: l’interesse della Corte era in quel caso la specificazione che detta norma incriminatrice, a differenza di quella che rileva in questa sede, non richiede una specifica sollecitazione all’adempimento (Sez. 6, Sentenza n. 36010 del 29/02/2012, rv. 253370). Ancor meno pertinente – sebbene indotta dalla massima ufficiale – e’ la citazione di una ulteriore e recente pronuncia, ove “il momento della conoscenza legale della sentenza esecutiva con la notifica della stessa e del precetto” e’ indicato come il tempo nel quale, “al piu’ tardi”, puo’ dirsi perfezionata la fattispecie punibile: qui, l’interesse della Corte stava nel chiarire l’irrilevanza, a fini di posticipazione del termine prescrizionale, di effetti successivi della condotta dolosa, ed e’ chiaro come si fosse indicata la data massima di concepibile slittamento della decorrenza (“al piu’ tardi”), senza affrontare direttamente il tema della possibile individuazione di un termine ancor piu’ risalente (Sez. 6, Sentenza n. 29828 del 27/06/2012, rv. 253696). Infine, in altra e piu’ remota decisione citata dal ricorrente, il riferimento all’atto di precetto e’ indotto dalla forma di ingiunzione attuata nel caso di specie, e l’analisi della Corte era tutta orientata a stabilire se il termine prescrizionale decorra dall’atto fraudolento o dalla constatata inottemperanza ad opera del debitore (Sez. 6, Sentenza n. 44936 del 03/10/2005, rv. 233502).
In verita’ non sono mancate decisioni effettivamente conformi alla tesi sostenuta dal ricorrente, ma si tratta, appunto, di prese di posizione isolate e risalenti (Sez. 6, Sentenza n. 314/04 del 07/11/2003, rv. 229940), cui ha fatto seguito il consolidarsi di un indirizzo opposto.
In particolare, e come anticipato in apertura, e’ ormai comune l’affermazione che non sia necessaria una intimazione formale, e semmai la giurisprudenza di divide tra casi nei quali si postula addirittura la sufficienza di una domanda implicita di adempimento (Sez. 6, Sentenza n. 50097 del 25/09/2013, rv. 258497) e casi nei quali sembra richiedersi una intimazione ad adempiere esplicita, per quanto attuata in forme diverse da quelle rituali, che abbia caratteristiche di certezza, univocita’ e precisione (Sez. 6, Sentenza n. 1139 del 13/07/1990, rv. 186411; Sez. 6, Sentenza n. 2559 del 24/09/1993, rv. 196022; Sez. 6, Sentenza n. 6042 del 08/05/1996, rv. 205078; Sez. 6, Sentenza n. 9441 del 01/07/1997, rv. 209279; Sez. 6, Sentenza n. 5129 del 11/03/1999, rv. 213678; Sez. 6, Sentenza n. 10753 del 11/02/2011, n.m.).
Il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo citato da ultimo, che appare rispondente al carattere “atecnico” del riferimento normativo all’ingiunzione, e congruo rispetto alla funzione di tutela della norma, tesa a colpire condotte fraudolente finalizzate all’inadempimento del provvedimento giudiziale, che vengono punite a condizione che l’avente diritto manifesti l’intenzione di valersi della pronuncia favorevole, e che non vi sarebbe ragione di lasciare irrilevanti, pero’, quando tale intenzione si sia manifestata in modo univoco, a prescindere dall’avvio delle procedure esecutive.
Il disvalore del fatto si incentra sulla manovra di sottrazione o dissimulazione, collegata all’eseguibilita’ attuale o potenziale di uno specifico provvedimento. Altro e’ la prevenzione-repressione del fatto penalmente rilevante, altro sono le forme e le garanzie dell’esecuzione civile. Non si vede dunque perche’ l’orientamento maggioritario dovrebbe implicare un conflitto di sistema, cosi’ come ipotizzato dal ricorrente.
Naturalmente, le manovre assumono rilievo in quanto finalizzate all’inadempimento dell’ordine giudiziale (e non semplicemente dell’obbligazione), il quale d’altra parte rileva quando sia concretato e constatato per il mezzo di una vana sollecitazione ad adempiere. Occorre dunque che, oltre ad essere provata con sicurezza, in quanto pertinente ad un elemento costitutivo del reato (ma lo stesso sarebbe per una condizione di punibilita’), la sollecitazione sia diretta, inequivoca, sicuramente collegata al provvedimento da eseguire.
Va anche considerato che, come solo talvolta si pone in adeguato rilievo (si veda ad esempio la citata sentenza n. 10753/2011), l’inottemperanza e’ scandita dalla sollecitazione ma anche dalla sua inutilita’, il che comporta che il momento consumativo del reato (o comunque la sua punibilita’) si collochi alla scadenza del periodo assegnato al debitore per l’esecuzione. Cio’ comporta che non debba aversi riguardo alla data dell’intimazione, ma a quella della sua percezione ad opera del soggetto indicato, ed a quest’ultima debba guardarsi come termine iniziale per l’adempimento, decorso inutilmente il quale sara’ integrata la fattispecie.
Un ovvio corollario ,del principio enunciato, rilevante nella specie, e’ che l’intimazione deve essere rivolta al debitore della prestazione, e da questi percepita, poiche’ al debitore soltanto e’ rimessa e addebitata la scelta di finalizzare al concreto inadempimento le manovre fraudolente messe in atto. Irrilevante risulta dunque la comunicazione ad un professionista che operi nell’interesse dell’obbligato, od anche ad un suo rappresentante. Se anche questi fosse non solo munito del potere di disporre del diritto, ma finanche dei mezzi utili all’adempimento (e non e’ ovviamente la stessa cosa), non potrebbe identificarsi nella sua persona il soggetto attivo del reato, che e’ pur sempre un fatto proprio del rappresentato. Esiste certo la possibilita’ di un accordo, ma in tal caso sovverrebbero le regole generali sul concorso di persone, e la deliberazione di inottemperanza tornerebbe ad essere imputabile al debitore.
Dei principi indicati ha fatto corretta applicazione, nel caso di specie, il Tribunale del riesame.
La comunicazione del 3/06/2013 aveva le caratteristiche idonee a fungere da intimazione, essendo precisa, documentata e specificamente riferita alla sentenza da eseguire, ma non v’e’ prova del se e del quando sia stata percepita dal soggetto obbligato. Non v’e’ dunque modo di datare la decorrenza del termine di tre giorni fissato nella missiva per il richiesto adempimento, e neppure v’e’ la possibilita’, di conseguenza, di individuare la data di conoscenza del reato da parte delle persone offese.
Tali operazioni essenziali sono invece possibili e sicure avuto riguardo alla sollecitazione formale del 12/09/2013, che era stata correttamente e personalmente inviata al debitore, ed era stata da questi ricevuta il 16/09, con successiva inutile decorrenza del termine di tre giorni accordato per l’adempimento.
Poco importa, al proposito, che la sollecitazione in discorso non fosse stata inoltrata direttamente dai creditori. Il parallelismo evocato dal ricorrente non ha senso comune. Il professionista delegato alla gestione della controversia, ed a maggior ragione il rappresentante “sostanziale”, hanno il potere e la possibilita’ di esigere l’adempimento, mentre il potere e la possibilita’ speculari non fanno capo al professionista o rappresentante del debitore.
Il delitto de quo non ha natura negoziale, e non consiste nella pretesa indebita, quanto piuttosto nella indebita inottemperanza.
3. Gli ulteriori motivi di ricorso, oltre che infondati, sono sostanzialmente inammissibili, dato che, nella materia di cui si tratta, l’impugnazione di legittimita’ puo’ essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge (articolo 325 c.p.p.). Sotto la veste formale della dedotta violazione di procedura, ed in particolare dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, vengono svolte in realta’ critiche alla motivazione del provvedimento impugnato, se non addirittura al merito della decisione assunta dal Giudice territoriale.
3.1. Il rilievo e’ valevole, in primo luogo, per la pretesa carenza di motivazione in merito al fumus commissi delicti. Al tema dell’integrazione del delitto di cui all’articolo 388 c.p.p. il Tribunale ha dedicato numerosi rilievi, ben oltre le strette necessita’ argomentative della cautela reale, dando conto di un ragionamento congruo e correttamente motivato. Se nella motivazione non compare il termine “prestanome”, e’ l’intera ed esplicita ricostruzione delle manovre accertate e del loro senso economico ad evidenziare la loro funzione sottrattiva, e non meramente traslativa.
Del resto, nel ricorso non si fa la minima menzione dei beni ipoteticamente entrati nel patrimonio di (OMISSIS) a compensazione di quelli formalmente trasferiti ai congiunti.
Il motivo di ricorso e’ platealmente inammissibile ed infondato.
3.2. Non e’ fondata la censura che qualifica come solo apparente la motivazione con la quale il Tribunale ha replicato al terzo motivo di impugnazione del ricorrente.
Potrebbe al piu’ riconoscersi che i rilievi espressi non risultano particolarmente chiari ed esaustivi. Tuttavia il concetto di violazione di legge, sul piano della motivazione, si risolve nella totale assenza grafica o concettuale di una giustificazione del decisum.
Nella specie il Tribunale ha chiarito che non poteva considerarsi privo di pertinenza un sequestro caduto sui beni immobili la cui dissimulazione, quali cespiti riconducibili al patrimonio di (OMISSIS), aveva costituito il vero ed essenziale scopo delle operazioni compiute sulle quote sociali. La replica all’argomento difensivo, per il quale il sequestro avrebbe potuto o dovuto cadere sulle quote indicate, e’ forse indiretta. L’argomento tuttavia era ed e’ irrilevante, nello specifico contesto, poiche’ la possibile opzione per un cespite non implica la illegittimita’ di opzioni diverse. Almeno da un punto di vista formale, poi, il sequestro di quote non implica direttamente (o almeno immediatamente) la preclusione di manovre elusive compiute sui beni immobili, che possono essere oggetto di atti di disposizione da parte dell’amministratore di una societa’.
3.3. Attiene chiaramente al merito della decisione impugnata il quarto motivo di ricorso, che lamenta l’asserita mancanza di una motivazione effettiva circa il periculum in mora. Il Tribunale, che si e’ avvalso anche (ma non solo) del rinvio alla motivazione del provvedimento impugnato, ha indicato con chiarezza l’evento temuto (la ulteriore dispersione dei beni o, comunque, l’interposizione di nuovi ostacoli al loro apprendimento), ed anche le ragioni apprezzate al fine si stabilire la concreta possibilita’ della sua attuazione, che consistono nella complessita’, progressione e determinazione della manovra messa in atto dal ricorrente e dai congiunti, tali da rendere solo astratta, piuttosto, l’eventualita’ di una sua interruzione nell’assenza di interventi cautelari.
3.4. Analoga pertinenza al fatto ed al merito si riscontra per l’ultimo dei motivi di ricorso, che del resto si presenta del tutto generico, lamentando un’eccedenza di valore dei beni sequestrati (a fronte di un credito esigibile di oltre 750.000,00 euro), senza indicare tale valore, e senza la minima replica alle dettagliate osservazioni del Tribunale, che ha posto in luce come i valori catastali ed anche effettivi (di “realizzo”) non evidenzino la sproporzione denunciata, considerando tra l’altro che alcuni sono deprezzati dall’esistenza di diritti reali altrui a carattere vitalizio ed altri dalla parzialita’ della quota di proprieta’ spettante al (OMISSIS).
2. La giurisprudenza di questa Corte, pur con qualche diversita’ di accento, ha chiarito da tempo che la “ingiunzione di eseguire il provvedimento”, necessaria secondo l’articolo 388 c.p., comma 1, per l’integrazione (o per la punibilita’) del reato di mancata esecuzione dolosa, non e’ necessariamente una intimazione formale, perfezionata secondo le norme allo scopo inserite nel codice di rito civile.
Il ricorrente valorizza un orientamento di segno contrario che, a ben guardare, risulta ampiamente minoritario.
In una recente decisione – e’ vero – si allude ad una “formale ingiunzione”, ma si tratta di una affermazione incidentale, estranea all’oggetto del giudizio, che riguardava una fattispecie qualificata ex articolo 388 c.p., comma 2: l’interesse della Corte era in quel caso la specificazione che detta norma incriminatrice, a differenza di quella che rileva in questa sede, non richiede una specifica sollecitazione all’adempimento (Sez. 6, Sentenza n. 36010 del 29/02/2012, rv. 253370). Ancor meno pertinente – sebbene indotta dalla massima ufficiale – e’ la citazione di una ulteriore e recente pronuncia, ove “il momento della conoscenza legale della sentenza esecutiva con la notifica della stessa e del precetto” e’ indicato come il tempo nel quale, “al piu’ tardi”, puo’ dirsi perfezionata la fattispecie punibile: qui, l’interesse della Corte stava nel chiarire l’irrilevanza, a fini di posticipazione del termine prescrizionale, di effetti successivi della condotta dolosa, ed e’ chiaro come si fosse indicata la data massima di concepibile slittamento della decorrenza (“al piu’ tardi”), senza affrontare direttamente il tema della possibile individuazione di un termine ancor piu’ risalente (Sez. 6, Sentenza n. 29828 del 27/06/2012, rv. 253696). Infine, in altra e piu’ remota decisione citata dal ricorrente, il riferimento all’atto di precetto e’ indotto dalla forma di ingiunzione attuata nel caso di specie, e l’analisi della Corte era tutta orientata a stabilire se il termine prescrizionale decorra dall’atto fraudolento o dalla constatata inottemperanza ad opera del debitore (Sez. 6, Sentenza n. 44936 del 03/10/2005, rv. 233502).
In verita’ non sono mancate decisioni effettivamente conformi alla tesi sostenuta dal ricorrente, ma si tratta, appunto, di prese di posizione isolate e risalenti (Sez. 6, Sentenza n. 314/04 del 07/11/2003, rv. 229940), cui ha fatto seguito il consolidarsi di un indirizzo opposto.
In particolare, e come anticipato in apertura, e’ ormai comune l’affermazione che non sia necessaria una intimazione formale, e semmai la giurisprudenza di divide tra casi nei quali si postula addirittura la sufficienza di una domanda implicita di adempimento (Sez. 6, Sentenza n. 50097 del 25/09/2013, rv. 258497) e casi nei quali sembra richiedersi una intimazione ad adempiere esplicita, per quanto attuata in forme diverse da quelle rituali, che abbia caratteristiche di certezza, univocita’ e precisione (Sez. 6, Sentenza n. 1139 del 13/07/1990, rv. 186411; Sez. 6, Sentenza n. 2559 del 24/09/1993, rv. 196022; Sez. 6, Sentenza n. 6042 del 08/05/1996, rv. 205078; Sez. 6, Sentenza n. 9441 del 01/07/1997, rv. 209279; Sez. 6, Sentenza n. 5129 del 11/03/1999, rv. 213678; Sez. 6, Sentenza n. 10753 del 11/02/2011, n.m.).
Il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo citato da ultimo, che appare rispondente al carattere “atecnico” del riferimento normativo all’ingiunzione, e congruo rispetto alla funzione di tutela della norma, tesa a colpire condotte fraudolente finalizzate all’inadempimento del provvedimento giudiziale, che vengono punite a condizione che l’avente diritto manifesti l’intenzione di valersi della pronuncia favorevole, e che non vi sarebbe ragione di lasciare irrilevanti, pero’, quando tale intenzione si sia manifestata in modo univoco, a prescindere dall’avvio delle procedure esecutive.
Il disvalore del fatto si incentra sulla manovra di sottrazione o dissimulazione, collegata all’eseguibilita’ attuale o potenziale di uno specifico provvedimento. Altro e’ la prevenzione-repressione del fatto penalmente rilevante, altro sono le forme e le garanzie dell’esecuzione civile. Non si vede dunque perche’ l’orientamento maggioritario dovrebbe implicare un conflitto di sistema, cosi’ come ipotizzato dal ricorrente.
Naturalmente, le manovre assumono rilievo in quanto finalizzate all’inadempimento dell’ordine giudiziale (e non semplicemente dell’obbligazione), il quale d’altra parte rileva quando sia concretato e constatato per il mezzo di una vana sollecitazione ad adempiere. Occorre dunque che, oltre ad essere provata con sicurezza, in quanto pertinente ad un elemento costitutivo del reato (ma lo stesso sarebbe per una condizione di punibilita’), la sollecitazione sia diretta, inequivoca, sicuramente collegata al provvedimento da eseguire.
Va anche considerato che, come solo talvolta si pone in adeguato rilievo (si veda ad esempio la citata sentenza n. 10753/2011), l’inottemperanza e’ scandita dalla sollecitazione ma anche dalla sua inutilita’, il che comporta che il momento consumativo del reato (o comunque la sua punibilita’) si collochi alla scadenza del periodo assegnato al debitore per l’esecuzione. Cio’ comporta che non debba aversi riguardo alla data dell’intimazione, ma a quella della sua percezione ad opera del soggetto indicato, ed a quest’ultima debba guardarsi come termine iniziale per l’adempimento, decorso inutilmente il quale sara’ integrata la fattispecie.
Un ovvio corollario ,del principio enunciato, rilevante nella specie, e’ che l’intimazione deve essere rivolta al debitore della prestazione, e da questi percepita, poiche’ al debitore soltanto e’ rimessa e addebitata la scelta di finalizzare al concreto inadempimento le manovre fraudolente messe in atto. Irrilevante risulta dunque la comunicazione ad un professionista che operi nell’interesse dell’obbligato, od anche ad un suo rappresentante. Se anche questi fosse non solo munito del potere di disporre del diritto, ma finanche dei mezzi utili all’adempimento (e non e’ ovviamente la stessa cosa), non potrebbe identificarsi nella sua persona il soggetto attivo del reato, che e’ pur sempre un fatto proprio del rappresentato. Esiste certo la possibilita’ di un accordo, ma in tal caso sovverrebbero le regole generali sul concorso di persone, e la deliberazione di inottemperanza tornerebbe ad essere imputabile al debitore.
Dei principi indicati ha fatto corretta applicazione, nel caso di specie, il Tribunale del riesame.
La comunicazione del 3/06/2013 aveva le caratteristiche idonee a fungere da intimazione, essendo precisa, documentata e specificamente riferita alla sentenza da eseguire, ma non v’e’ prova del se e del quando sia stata percepita dal soggetto obbligato. Non v’e’ dunque modo di datare la decorrenza del termine di tre giorni fissato nella missiva per il richiesto adempimento, e neppure v’e’ la possibilita’, di conseguenza, di individuare la data di conoscenza del reato da parte delle persone offese.
Tali operazioni essenziali sono invece possibili e sicure avuto riguardo alla sollecitazione formale del 12/09/2013, che era stata correttamente e personalmente inviata al debitore, ed era stata da questi ricevuta il 16/09, con successiva inutile decorrenza del termine di tre giorni accordato per l’adempimento.
Poco importa, al proposito, che la sollecitazione in discorso non fosse stata inoltrata direttamente dai creditori. Il parallelismo evocato dal ricorrente non ha senso comune. Il professionista delegato alla gestione della controversia, ed a maggior ragione il rappresentante “sostanziale”, hanno il potere e la possibilita’ di esigere l’adempimento, mentre il potere e la possibilita’ speculari non fanno capo al professionista o rappresentante del debitore.
Il delitto de quo non ha natura negoziale, e non consiste nella pretesa indebita, quanto piuttosto nella indebita inottemperanza.
3. Gli ulteriori motivi di ricorso, oltre che infondati, sono sostanzialmente inammissibili, dato che, nella materia di cui si tratta, l’impugnazione di legittimita’ puo’ essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge (articolo 325 c.p.p.). Sotto la veste formale della dedotta violazione di procedura, ed in particolare dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, vengono svolte in realta’ critiche alla motivazione del provvedimento impugnato, se non addirittura al merito della decisione assunta dal Giudice territoriale.
3.1. Il rilievo e’ valevole, in primo luogo, per la pretesa carenza di motivazione in merito al fumus commissi delicti. Al tema dell’integrazione del delitto di cui all’articolo 388 c.p.p. il Tribunale ha dedicato numerosi rilievi, ben oltre le strette necessita’ argomentative della cautela reale, dando conto di un ragionamento congruo e correttamente motivato. Se nella motivazione non compare il termine “prestanome”, e’ l’intera ed esplicita ricostruzione delle manovre accertate e del loro senso economico ad evidenziare la loro funzione sottrattiva, e non meramente traslativa.
Del resto, nel ricorso non si fa la minima menzione dei beni ipoteticamente entrati nel patrimonio di (OMISSIS) a compensazione di quelli formalmente trasferiti ai congiunti.
Il motivo di ricorso e’ platealmente inammissibile ed infondato.
3.2. Non e’ fondata la censura che qualifica come solo apparente la motivazione con la quale il Tribunale ha replicato al terzo motivo di impugnazione del ricorrente.
Potrebbe al piu’ riconoscersi che i rilievi espressi non risultano particolarmente chiari ed esaustivi. Tuttavia il concetto di violazione di legge, sul piano della motivazione, si risolve nella totale assenza grafica o concettuale di una giustificazione del decisum.
Nella specie il Tribunale ha chiarito che non poteva considerarsi privo di pertinenza un sequestro caduto sui beni immobili la cui dissimulazione, quali cespiti riconducibili al patrimonio di (OMISSIS), aveva costituito il vero ed essenziale scopo delle operazioni compiute sulle quote sociali. La replica all’argomento difensivo, per il quale il sequestro avrebbe potuto o dovuto cadere sulle quote indicate, e’ forse indiretta. L’argomento tuttavia era ed e’ irrilevante, nello specifico contesto, poiche’ la possibile opzione per un cespite non implica la illegittimita’ di opzioni diverse. Almeno da un punto di vista formale, poi, il sequestro di quote non implica direttamente (o almeno immediatamente) la preclusione di manovre elusive compiute sui beni immobili, che possono essere oggetto di atti di disposizione da parte dell’amministratore di una societa’.
3.3. Attiene chiaramente al merito della decisione impugnata il quarto motivo di ricorso, che lamenta l’asserita mancanza di una motivazione effettiva circa il periculum in mora. Il Tribunale, che si e’ avvalso anche (ma non solo) del rinvio alla motivazione del provvedimento impugnato, ha indicato con chiarezza l’evento temuto (la ulteriore dispersione dei beni o, comunque, l’interposizione di nuovi ostacoli al loro apprendimento), ed anche le ragioni apprezzate al fine si stabilire la concreta possibilita’ della sua attuazione, che consistono nella complessita’, progressione e determinazione della manovra messa in atto dal ricorrente e dai congiunti, tali da rendere solo astratta, piuttosto, l’eventualita’ di una sua interruzione nell’assenza di interventi cautelari.
3.4. Analoga pertinenza al fatto ed al merito si riscontra per l’ultimo dei motivi di ricorso, che del resto si presenta del tutto generico, lamentando un’eccedenza di valore dei beni sequestrati (a fronte di un credito esigibile di oltre 750.000,00 euro), senza indicare tale valore, e senza la minima replica alle dettagliate osservazioni del Tribunale, che ha posto in luce come i valori catastali ed anche effettivi (di “realizzo”) non evidenzino la sproporzione denunciata, considerando tra l’altro che alcuni sono deprezzati dall’esistenza di diritti reali altrui a carattere vitalizio ed altri dalla parzialita’ della quota di proprieta’ spettante al (OMISSIS).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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