Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 3 giugno 2014, n. 12375
Svolgimento del processo
B.P.A.M. proponeva, dinanzi al Tribunale di Ancona, opposizione al decreto ingiuntivo, emesso il 4.10.2004 dal Presidente del medesimo Tribunale, con il quale gli era stato intimato di pagare all’ingiungente ditta Compair Group di F.M. la somma di Euro. 22.569,90 oltre interessi legali e spese monitorie.
Con sentenza n. 1659/2005, depositata il 22.11.2005, il Tribunale di Ancona, nel contraddittorio delle parti, dichiarava, ex officio, l’opposizione inammissibile per non avere l’opponente eletto domicilio presso la cancelleria civile del Tribunale adito. In particolare – argomentava il giudice – appartenendo il difensore dell’opponente al Foro di Roma, lo stesso, ex art. 82 R.D. n. 37/1934, avrebbe dovuto eleggere domicilio o presso uno studio legale di Ancona o presso la Cancelleria del Tribunale di Ancona; al contrario, l’opponente aveva eletto domicilio presso un indirizzo anagrafico totalmente estraneo all’attività giudiziaria. Donde la ritenuta inammissibilità dell’opposizione, per mancanza di uno dei requisiti formali dell’atto, ex art. 156 co. 2 c.p.c..
Contro la pronuncia di primo grado il B.P. proponeva appello con citazione notificata il 18.02.2006 alla Compair Group di F.M. , che eccepiva l’inammissibilità del gravame, in quanto tardivo rispetto al termine decadenziale breve, prescritto dall’art. 325 c.p.c..
Con sentenza del 17-19.01.2008 la Corte di appello di Ancona, in accoglimento dell’eccezione svolta dalla parte appellata, dichiarava inammissibile l’impugnazione del B.P. .
La Corte territoriale riteneva che:
– in data 7.1.2006, su istanza dell’appellato, la sentenza di primo grado era stata notificata presso la Cancelleria civile del Tribunale di Ancona, in base al disposto dell’art. 82 co. 2 R.D. n. 37/1934, al B.P. che aveva proposto appello con citazione notificata il 18.2.2006 e, pertanto, oltre il termine di cui all’art. 325 co. 1 c.p.c.;
– l’appellante aveva sostenuto l’inefficacia della notifica della sentenza di primo grado, essendo a suo parere nella specie inapplicabile il citato art. 82 co. 2, secondo cui i procuratori i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio in corso fuori dalla circoscrizione del Tribunale al quale erano assegnati dovevano, all’atto della costituzione in giudizio, eleggere domicilio nel luogo ove aveva sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio era in corso. In caso contrario il domicilio si intendeva eletto presso la Cancelleria della stessa autorità giudiziaria;
– in particolare secondo l’appellante non ricorrevano i due presupposti indicati dalla suddetta norma per consentire la notificazione nei suoi confronti della sentenza di primo grado presso la Cancelleria del Tribunale di Ancona che l’aveva pronunciata, in quanto: a) non vi sarebbe stata prova che il suo difensore Avv.to Luigi Matteo fosse procuratore extra districtum ed in quanto b) la prescrizione secondo cui l’elezione di domicilio da parte dello stesso difensore doveva avvenire nel luogo ove aveva sede l’autorità giudiziaria, era da intendersi nel senso che tale luogo doveva essere situato non entro il Comune di Ancona ma entro il circondario del Tribunale, prescrizione questa che era stata da lui puntualmente osservata, essendo stato il suo domicilio eletto (presso stabilimento API) in Falconara, ossia in Comune compreso nel circondario del Tribunale di Ancona;
– la tesi sostenuta dal B.P. non era fondata, sia perché il fatto che l’Avv. Luigi Matteo non fosse iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Foro di Ancona emergeva provato in modo incontrovertibile e sia perché l’esegesi del citato art. 82 dallo stesso propugnata non era condivisibile e quand’anche seguita sarebbe stata irrilevante nel caso in esame, ciò in quanto, a ben vedere, nessuna rituale elezione di domicilio risultava essere stata effettuata dall’appellante nel pur più ampio territorio del circondario del Tribunale di Ancona.
Avverso questa sentenza il B.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 9-15.05.2008 alla ditta Compair Group di F.M. , che il 13.06.2008 ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso il B.P. denunzia:
1. “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 112 c.p.c. (art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c.); Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e 112 c.p.c. (art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c.)”.
Formula quindi il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis “Dica l’On.le Suprema Corte se la parte che invoca la validità della notifica effettuata in cancelleria ai sensi dell’art. 82 R.D. 22.1.1934 n.37 – per eccepire la tardività dell’appello per l’intervenuta decorrenza del termine breve per impugnare – abbia l’onere di dimostrare la qualità di procuratore extra districtum del difensore di controparte non potendo il giudice del merito rinvenire aliunde tale circostanza”.
2. “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione ah”art. 82 R.D. 22.1.1934 n. 37 – 170 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.
Formula il seguente quesito di diritto “dica la Corte se con l’espressione luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria, prevista dall’art. 82 del R.D. 22.1.1934 n. 37, debba intendersi la circoscrizione del Tribunale adito o piuttosto il solo comune ove ha sede il Tribunale adito”.
3. “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 141 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.
Formula il seguente quesito di diritto “dica la suprema Corte se l’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 141 c.p.c. possa avvenire presso una persona giuridica senza indicazione della persona del domiciliatario”.
I primi due motivi del ricorso non sono fondati ed il relativo rigetto rende anche superfluo l’esame del terzo motivo d’impugnazione.
In primo luogo va ribadito che la circostanza di fatto da accertare in giudizio – nella specie integrata dalla localizzazione dell’Albo di iscrizione dell’avvocato Magni, difensore del B.P. – qualora, come nella specie, sia incontroversa e/o possa essere desunta da risultanze probatorie già acquisite al processo e da qualunque parte fornite, legittimamente concorre alla formazione del convincimento del giudice pure d’appello. Pertanto, legittimamente, la Corte di merito ha ricondotto la sua decisione al motivato, ineccepibile riscontro dell’iscrizione del menzionato professionista ad Albo diverso da quello del tribunale di Ancona, nella cui circoscrizione la causa si era svolta.
Sulla base di tale rilievo, l’impugnata pronuncia si rivela anche aderente al dettato normativo per il quale tutte le notificazioni al procuratore costituito, che eserciti il proprio ufficio fuori della circoscrizione del Tribunale al quale è assegnato senza eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, vanno eseguite presso la cancelleria di questo stesso giudice, ove si intende eletto il domicilio ai sensi dell’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37.
L’art. 82, infatti, impone agli avvocati che esercitano il proprio ufficio fuori della circoscrizione di appartenenza (in tema cfr Cass. n. 7658 del 2013) di effettuare l’elezione di domicilio nello specifico luogo in cui ha sede il giudice adito; contiene, dunque, un duplice e non coincidente riferimento topografico, di cui il primo integrato dalla circoscrizione del tribunale ed il secondo dalla sede dell’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è pendente. Il secondo riferimento topografico, che si differenzia dal primo pure letteralmente, coincide con la sede – e quindi con il comune dove è ubicata la sede – dell’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso (cfr Cass. SU n. 10143 del 2012), come rettamente inteso nell’impugnata sentenza. Conclusivamente si devono respingere i primi due motivi con assorbimento del terzo motivo del ricorso e con conseguente condanna del B.P. , soccombente, al pagamento, in favore della ditta Compair Group di F.M. , delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi e dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso. Condanna B.P.A.M. al pagamento, in favore della ditta Compair Group di F.M. , delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.800,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
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