Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 3 giugno 2014, n. 12376

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 26 febbraio 1988 il fallimento della società Club Roman Fashion conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Banca Nazionale del Lavoro chiedendo che, ai sensi dell’art. 67 comma 2 LF, fossero revocati e dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori, i pagamenti effettuati dalla società fallita in favore della banca predetta nell’anno anteriore al fallimento.
Con sentenza n. 23354 del 2.08.2004 l’adito Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, dichiarava l’estinzione del processo ex art. 305 c.p.c., perché tardivamente proseguito dall’attore in seguito all’interruzione ex art. 301 cpc conseguente alla cancellazione dall’albo professionale del suo procuratore costituito.
Con sentenza del 17.07-22.10.2007 la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dal fallimento Club Roman Fashion spa e resistito dalla BNL, dichiarava la nullità della sentenza impugnata e rimetteva la causa al primo giudice. La Corte territoriale osservava e riteneva che:
– la cancellazione volontaria dall’albo dell’avvocato Ungaro, primo difensore del fallimento appellato, non comportava l’interruzione del processo, trattandosi d’evento assimilabile non alla perdita forzata dello ius postulandi di cui al primo comma dell’art. 301 cpc, ma piuttosto alle ipotesi di rinuncia o revoca del mandato di cui al 3 comma della medesima disposizione;
– in ogni caso l’erroneità della decisione doveva essere ritenuta anche sotto il secondo profilo azionato con l’appello dalla curatela. La BNL aveva infatti partecipato a numerose udienze successive alla tardiva prosecuzione del processo, avvenuta con la costituzione del nuovo procuratore del fallimento all’udienza del 23 novembre 1993, il quale contestualmente aveva depositato comparsa con cui si era riportato a tutte le precedenti difese, svolgendo attività difensiva, deducendo rispetto alle domande svolte dal fallimento e mostrando in tal modo di aver implicitamente rinunciato ad avvalersi della causa di estinzione. L’eccezione di estinzione avrebbe dovuto essere formulata dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. In concreto la BNL aveva invece eccepito l’estinzione del processo solo con la comparsa di costituzione successiva alla riassunzione del processo dopo la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c. disposta all’udienza del 20 febbraio 2003. Dopo la rituale riassunzione ex art. 302 cpc mediante il deposito di comparsa in udienza, la BNL, che non aveva interesse a dolersi dell’omessa declaratoria di interruzione all’udienza del 15 febbraio 1993 e della irrituale tenuta dell’udienza del 29 marzo 1993, aveva l’onere di sollevare l’eccezione pregiudizalmente ad ogni altra difesa. Il difensore della BNL all’udienza del 4 dicembre 1996, in seguito all’espletamento di ctu cui non si era opposto in sede di conferimento dell’incarico, aveva chiesto la convocazione del consulente tecnico per chiarimenti e l’ammissione di prova per interrogatorio e per testimoni. Le richieste istruttorie erano state ribadite in successiva udienza con la verbalizzazione di articolate deduzioni. All’udienza del 18 marzo 1998 il difensore della BNL aveva precisato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto nel merito della domanda e reiterando, in subordine, le richieste istruttorie rigettate dal giudice istruttore. Alle udienze del 27 aprile e del 12 dicembre 1999 il difensore della BNL aveva inoltre chiesto rinvio in pendenza di trattative;
– in conclusione l’eccezione d’estinzione era stata tardivamente formulata ex art. 307 c.p.c. dopo circa dieci anni d’intensa attività difensiva della BNL con condotta incompatibile con la volontà di valersi dell’effetto estintivo della tardiva prosecuzione. Avverso questa sentenza la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato il 28-31.03.2008 al Fallimento Club Roman Fashion s.p.a., che il 7.05.2008 ha resistito con controricorso e depositato memoria.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la Banca Nazionale del Lavoro denunzia:
1. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 301, 302, 304, 298, 305 c.p.c.”.
Formula conclusivamente i seguenti quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis “1) Dica la Suprema Corte se la cancellazione volontaria del difensore costituito dall’Albo professionale sia equiparata alle ipotesi di cui all’art. 301 c.p.c. (morte, radiazione e sospensione) e determini, pertanto, la interruzione del giudizio, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello che l’ha infatti esplicitamente escluso.
2) Dica la Suprema Corte se la cancellazione volontaria determini la immediata perdita nel difensore dello jus postulandi, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello che l’ha infatti esplicitamente escluso.
3) Dica la Suprema Corte se l’evento di cui al punto 1) che precede operi ipso iure e cioè al momento stesso del verificarsi del medesimo, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello che l’ha infatti implicitamente escluso.
4) Dica la Suprema Corte se la dichiarazione da parte del Giudice di tale evento non interferisca con gli effetti di questa già prodottisi ipsojure, e cioè se detta dichiarazione abbia funzione ricognitiva e non integrativa di tali effetti, diversamente dalla Corte di Appello che ha risolto la questione di diritto attribuendo implicitamente alla dichiarazione del Giudice natura costitutiva.
5) Dica infine la Suprema Corte se dal momento in cui l’evento stesso è dichiarato dalla parte a verbale decorra il termine di cui all’art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o per la riassunzione del giudizio, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello che l’ha infatti implicitamente escluso”.
2. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112 – 298 – 302 – 307 – 342 1 comma c.p.c.”.
Formula i seguenti quesiti di diritto “a) Dica la Suprema Corte se la mancanza di specifico motivo di appello sul punto della pretesa tardività della eccezione di estinzione determini inammissibilità dell’appello, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello che l’ha infatti implicitamente negato.
b) Dica la Suprema Corte se l’interruzione del processo per effetto di cancellazione volontaria del difensore dall’Albo professionale, benché non dichiarata dal G.I., operi di pieno diritto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello che l’ha infatti implicitamente escluso.
c) Dica, di conseguenza, la Suprema Corte se da tale momento, nessun atto processuale possa essere compiuto, pena la sua nullità, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello che l’ha infatti implicitamente escluso.
d) Dica quindi la Suprema Corte se, in ipotesi il processo prosegua senza che il G.I. abbia dichiarato l’interruzione, la parte che ha interesse ad eccepire la estinzione non abbia l’onere della formulazione della eccezione stessa in prima difesa utile, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello che l’ha infatti implicitamente ammesso benché detta parte fosse stata involontariamente non presente nel processo al momento della prima utile difesa stessa.
e) Dica la Suprema Corte se in tale sequenza possa considerarsi tempestiva l’eccezione di estinzione proposta dalla parte che non ha dato luogo all’evento interruttivo in prima utile difesa rispetto al primo atto processuale avente natura effettiva di riassunzione, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’ Appello che l’ha infatti esplicitamente escluso”.
Il primo motivo del ricorso non è fondato per le assorbenti ragioni in prosieguo precisate, che rendono superfluo l’esame di ogni altra censura, quale anche dedotta nel secondo motivo d’impugnazione.
I giudici d’appello hanno ineccepibilmente applicato il principio di diritto al quale va dato seguito, già espresso in questa sede con sentenza n. 12261 del 2009, che sul tema, anche con argomentato e condivisibile superamento di un unico precedente contrario, si allinea ad altre, precedenti e richiamate, conformi pronunce di questa Corte, principio secondo cui “la volontaria cancellazione dall’albo professionale del procuratore costituito non da luogo all’applicazione dell’art. 301 c.p.c., comma 1, e non determina quindi l’interruzione del processo, in quanto, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto di essere indipendenti (almeno in via diretta) dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel terzo comma del medesimo articolo (revoca della procura o rinuncia ad essa)”. Infatti, la cancellazione volontaria dall’albo del difensore non può assolutamente essere equiparata alla morte o radiazione o sospensione del medesimo, essendo all’evidenza quest’ultimi eventi, a differenza del primo, indipendenti dalla volontà dell’interessato, che non può affatto interferire sulla loro realizzazione neppure sotto il profilo temporale.
Conclusivamente si deve respingere il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo motivo e con condanna della soccombente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. al pagamento in favore del Fallimento Club Roman Fashion s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo e dichiarare assorbito il secondo motivo del ricorso. Condanna la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. al pagamento, in favore del Fallimento Club Roman Fashion s.p.a., delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00 per compenso ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.

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