Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 marzo 2017, n. 6963
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Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 17 marzo 2017, n. 6963

Il Cnf non può non riconoscere la qualifica di avvocato (titolo conseguito in Romania) senza aver prima sentito il soggetto interessato e sulla scorta che l’unico organismo rumeno abilitato a rilasciare titoli riconoscibili in ambito europeo è la UNBR. Grava pertanto sull’interessato fornire la prova documentale attestante il possesso dei requisiti imposti dalla legge Suprema...

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 dicembre 2016, n. 26996
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Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 dicembre 2016, n. 26996

Legittima la cancellazione dell’avvocato dall’albo di appartenenza nel caso in cui sia accertata l’appartenenza anche all’albo geometri Suprema Corte di Cassazione sezioni unite civili sentenza 27 dicembre 2016, n. 26996 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato – Primo...

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Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 4 novembre 2016, n. 22398

Unici requisiti legittimanti l’iscrizione alla sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti sono quelli specificamente elencati nell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001, ovverosia l’iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine Suprema Corte di Cassazione sezioni unite civili sentenza 4 novembre 2016, n. 22398 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 23 novembre 2015, n. 23836. La sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza ed esonera il giudice disciplinare dall’onere della prova

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 23 novembre 2015, n. 23836 Svolgimento del processo Il 2 aprile 2009 veniva aperto procedimento disciplinare a carico dell’avvocata ricorrente, iscritta al registro praticanti abilitati del COA di Viterbo. Le veniva contestato di aver acquistato in più occasioni sostanze stupefacenti destinate alla cessione a terzi e di aver...

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Corte di Casaszione, sezione III, sentenza 16 aprile 2015, n. 7683. La cancellazione del difensore dall’albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall’art. 40, r.d.l. n. 1578/33, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all’art. 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione – dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell’art. 286, 2 comma, c.p.c. – determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l’impugnazione – che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio – soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall’evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull’interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 aprile 2015, n. 7683 Svolgimento del processo 1. Nel 2005 Co.Au. convenne dinanzi al Tribunale di Pordenone: (a) T.F. ; (b) M.G. ; (c) la società Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l. (che in seguito, per effetto di successive fusioni e incorporazioni, muterà...