Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 ottobre 2013 n. 22925[1]
La funzione del curatore sia diretta a conservare il patrimonio del debitore, garanzia del diritto del creditore, attraverso l’esercizio delle così dette azioni di massa, dirette ad ottenere, nell’interesse del creditore, la ricostituzione del patrimonio predetto, come avviene per l’appunto attraverso l’esercizio delle azioni revocatorie e surrogatorie, cui si possono aggiungere le azioni sociali di responsabilità per i danni arrecati indistintamente dall’amministratore alla società o ai creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (artt. 2393 e 2394 c.c., richiamati dall’art. 146 legge fall.).
Tale principio peraltro non è assoluto, ma va armonizzato con quello secondo il quale siffatta legittimazione ad agire, sostitutiva dei singoli creditori, non sussiste in presenza di azioni esercitabili individualmente in quanto dirette ad ottenere un vantaggio esclusivo e diretto del creditore nei confronti di soggetti diversi dal fallito (come avviene, ad esempio, mediante le azioni di cui agli artt. 2395 e 2449 c.c.)”.
L’azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo e, nell’immediato, perviene all’effetto di aumentare la massa attiva, quali che possano essere i limiti quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggeranno, con ciò tendendo direttamente alla reintegrazione del patrimonio del debitore, inteso come sua garanzia generica, a prescindere da come esso sarà suddiviso attraverso il riparto. Non appartiene a tale novero di azioni ogni pretesa che richiede l’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori, né vi appartiene ogni azione che, per quanto diffusa possa essere una specifica pretesa, necessita pur sempre dell’esame di specifici rapporti e del loro svolgimento, non essendo sufficiente ad assicurarne l’eventuale beneficio la mera appartenenza ad un ceto.
Dunque, l’azione risarcitoria proposta dai soci investitori per i danni da ciascuno di essi individualmente subiti a causa dell’omessa vigilanza sulla cooperativa C… da parte dell’Amministrazione, non è quindi un’azione di massa, anche perché il fallimento non ne costituisce il presupposto indefettibile. È quindi conforme a diritto la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso una incompatibilità tra l’azione del Fallimento a tutela della massa e quella dei soci, con conseguente inammissibilità dell’intervento del Fallimento nel giudizio di appello.
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