Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 maggio 2024| n. 14156.
La compensazione impropria o atecnica
La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e – diversamente dalla compensazione “propria” di cui agli articoli 1241 e seguenti del Cc, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) – dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica – sia processuale sia sostanziale – della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del Cc e il giudice può peraltro procedere all’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. L’operatività della compensazione, quindi, presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il diverso fenomeno della cosiddetta compensazione impropria o atecnica, il qual si risole in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere, come tale sottratto alla applicazione delle compensazione vera a propria.
Ordinanza|21 maggio 2024| n. 14156. La compensazione impropria o atecnica
Data udienza 18 marzo 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile generale – S.r.l. – Possibilità di compensazione cd. atecnica tra crediti retributivi e crediti risarcitori – Ingente quantitativo di denaro
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. TASSONE Stefania – Consigliere – Rel.
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25534/2020 R.G. proposto da:
(…) Srl, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DA.MA. (massimo@pec.studiolegaledambrosio.com) giusta procura speciale allegata al ricorso.
– ricorrente –
contro
(…) Spa.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 738/2020 depositata il 22/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.
La compensazione impropria o atecnica
FATTI DI CAUSA
1. (…) Srl proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da (…) Spa , in particolare allegando che se, da un lato, il proprio dipendente le aveva ceduto in favore di Santander il quinto dello stipendio sui crediti futuri a percepire in costanza del rapporto di lavoro, per altro verso il medesimo si era illecitamente appropriato di un ingente quantitativo di denaro, condotta in relazione alla quale aveva patteggiato la pena; sussisteva pertanto la possibilità di compensazione cd. atecnica tra crediti retributivi e crediti risarcitori.
Si costituiva resistendo la banca opposta.
2. Disposto il mutamento del rito da ordinario a sommario, con ordinanza del 27/09/2018 il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
3. Avverso tale ordinanza (…)s proponeva appello, ex art. 702 quater cod. proc. civ.
Si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell’interposto gravame.
4. Con sentenza n. 738/2020 del 22 luglio 2020 la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello.
5. Avverso tale sentenza (…) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Banca Santander resta intimata.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
La compensazione impropria o atecnica
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. , in relazione agli artt. 648 e 655 cod. proc. civ.
Lamenta che erroneamente la corte di merito, pur riconoscendo in astratto il suo diritto ad invocare la cd. compensazione atecnica o impropria, in concreto non l’ha ritenuta praticabile, sul rilievo dell’assenza di certezza del controcredito opposto in compensazione.
2. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e – diversamente dalla compensazione “propria” di cui agli artt. 1241 ss. cod. civ. , che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) – dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica – sia processuale sia sostanziale – della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. cod. civ. e il giudice può peraltro procedere all’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cass. , 14/09/2022, n. 27030; Cass. , 26/04/2018, n. 10132; Cass. , 29/08/2012, n. 14688).
La compensazione impropria o atecnica
2.1. Secondo questo orientamento, quindi, l’operatività della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il diverso fenomeno della c.d. compensazione impropria (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, come tale sottratto all’applicazione della disciplina della compensazione vera e propria.
2.2. E’ stato inoltre precisato che, ai fini della applicazione dell’istituto, è onere della parte che la invoca allegare e provare le rispettive voci di credito, nonché la certezza del proprio credito opposto in compensazione (Cass. , 15/12/2020, n. 284649); il giudice adito può procedere all’accertamento del saldo contabile solamente sulla base di circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, diversamente verificandosi un illegittimo ampliamento del thema decidendum: di conseguenza, anche nell’ambito della compensazione impropria permane l’onere, a carico della parte interessata, di allegare e provare le rispettive voci di credito nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass. , 12/05/2006, n.11030; Cass. , 30/03/2010, n. 7624).
3. Orbene, nel caso di specie la corte territoriale ha affermato espressamente: “l’appellante (ed odierna ricorrente) deduce di aver opposto una compensazione impropria; ciò non significa che essa possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche allorquando il credito opposto in compensazione sia privo dell’attributo della certezza. Infatti, ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell’autonomia dei rapporti ai quali i crediti ed i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi” (p. 12 della sentenza impugnata).
3.1. Tale motivazione, congrua e scevra da vizi logico – giuridici, resiste al sindacato di legittimità.
La suindicata ratio decidendi dell’impugnata sentenza è infatti conforme agli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui la differenza tra la compensazione cd. atecnica o impropria è data dal fatto che essa, a differenza delle altre forme di compensazione, non postula e non richiede, sotto il profilo sostanziale, l’autonomia dei rapporti cui i crediti si riferiscono, né, sotto il profilo processuale, la proposizione di una eccezione in senso stretto e neppure di una apposita domanda riconvenzionale; per contro, essa richiede, al pari delle altre ipotesi di compensazione, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1241 cod. cod. , tra cui, in particolare, liquidità – che include il requisito della certezza- ed esigibilità dei crediti opposti in compensazione.
La compensazione impropria o atecnica
3.2. Per il resto, sotto la formale invocazione della violazione di legge, la società ricorrente sollecita sostanzialmente un riesame del fatto e della prova sotto il profilo della mancata certezza del credito, profilo valutato dal giudice di merito con motivazione che non può più essere riesaminata in sede di legittimità (cfr. , quanto al riesame del merito, Cass. , Sez. Un. , 25/10/2013, n. 24148; quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass. , 24/05/2006, n. 12362; Cass. , 23/05/2014, n. 11511; Cass. , 13/06/2014, n. 13485).
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. Non e luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo parte resistente svolto attività difensiva.
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto (Cass. , Sez. Un. , 20/02/2020, n. 4315).
La compensazione impropria o atecnica
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 18 marzo 2024.
Depositato in cancelleria il 21 maggio 2024.
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