Ipotesi di revocazione ed il documento preesistente alla decisione impugnata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28126.

Ipotesi di revocazione ed il documento preesistente alla decisione impugnata

L’ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell’articolo 395 cod. proc. civ. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento ad un documento formato dopo la decisione. Infatti, la necessità di intendere in termini strettamente letterali la nozione di “documento preesistente” cui fa riferimento la disposizione citata risale a ragioni di elementare certezza processuale, avendo il legislatore inteso riservare la possibilità di un’impugnazione straordinaria come quella in esame alla sola parte che, senza alcuna colpa propria, non abbia potuto produrre in giudizio una “prova già esistente”, evidentemente intendendola come precostituita alla decisione assunta come viziata, con la conseguenza che la parte che sia venuta in possesso di una prova formata successivamente al giudizio non potrà evitare gli effetti di un giudicato precedentemente consolidatosi (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza con la quale la corte territoriale aveva rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza con la quale la medesima corte aveva rigettato l’appello proposto nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva, a sua volta, disatteso la domanda proposta dai ricorrenti per la condanna della compagnia assicuratrice, in qualità di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale: nella circostanza, infatti, osserva la decisione in epigrafe, del tutto correttamente, il giudice “a quo” aveva escluso la fondatezza della revocazione proposta dagli odierni ricorrenti, negando ingresso alla valutazione di una dichiarazione scritta resa da un testimone oculare del sinistro stradale dedotto in giudizio materialmente venuta in essere solo successivamente alla formazione del giudicato impugnato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 10 febbraio 2017, n. 3591; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 ottobre 2015, n. 20587).

Ordinanza|| n. 28126. Ipotesi di revocazione ed il documento preesistente alla decisione impugnata

Data udienza  12 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Sinistro stradale – Risarcimento danni – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – Giudizio di revocazione – Art. 395, n. 3, cpc – Testimonianza scritta Documenti preesistenti non prodotti tempestivamente – Ritrovamento – Interpretazione restrittiva della norma

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