Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 4021.
Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, accogliendo l’appello, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria.
Ordinanza|16 febbraio 2021| n. 4021
Data udienza 13 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Violazioni al Codice della Strada – Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – Giudice – Accoglimento dell’appello – Omesso ordine di restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30850-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI PALERMO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1331/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo (1: violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c.), avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1331/2019 del 12 marzo 2019.
Rimane intimato, senza svolgere attivita’ difensive, il Comune di Palermo.
Il Tribunale di Palermo, su appello di (OMISSIS), ha annullato il verbale di contravvenzione per violazione dell’articolo 158 C.d.S. del (OMISSIS) elevato dalla Polizia Municipale del Comune di (OMISSIS).
Il motivo di ricorso denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria dell’importo di Euro 70,41 versato in ottemperanza al medesimo verbale di contravvenzione del (OMISSIS).
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del suo primo motivo (rimanendo assorbito il secondo motivo), con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La sentenza d’appello che, in riforma quella di primo grado, annulli una sanzione amministrativa non fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in adempimento della stessa e non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il solvens formuli un’apposita domanda in tal senso.
La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Palermo, in ordine alla domanda di restituzione della somma corrisposta per la contravvenzione annullata configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile, come appunto fatto col motivo di ricorso, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c.. Incorre, infatti, nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria.
Deve dunque accogliersi il ricorso e la sentenza impugnata va percio’ cassata, con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione, che riesaminera’ la domanda su cui e’ stata omessa la pronuncia e regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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