Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 maggio 2021| n. 19355.
Nel giudizio di cassazione non determina violazione del divieto di “reformatio in peius” la diversa qualificazione giuridica di una circostanza attenuante già ritenuta in fatto sussistente dal giudice “a quo”. (Fattispecie relativa al reato di bancarotta fraudolenta in cui la Corte ha riqualificato l’elemento fattuale dell’avvenuto integrale e tempestivo risarcimento del danno come circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. in luogo delle attenuanti generiche erroneamente ritenute dal giudice di merito).
Sentenza|17 maggio 2021| n. 19355. Violazione del divieto di “reformatio in peius”
Data udienza 24 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale aggravata – Formulazione di censure di mero fatto – Riqualificazione delle attenuanti generiche nell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. – Violazione del divieto di “reformatio in peius”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere
Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Epidendio Tomaso, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino del 14 marzo 2012, che ha affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219, comma 2, n. 1, e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della pluralita’ dei fatti di bancarotta, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie previste dall’articolo 216, u.c. Regio Decreto cit., la cui durata e’ stata fissata in anni dieci.
In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di bancarotta semplice perche’ estinto per prescrizione e ha quindi eliminato l’aggravante della pluralita’ dei fatti di bancarotta; inoltre ha applicato, in aggiunta alle circostanze attenuanti generiche gia’ ritenute in primo grado, anche l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita’ di cui al Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 219, comma 3, e ha ridotto la pena; infine, ha determinato la durata delle pene accessorie in misura pari a quella della pena principale.
Al (OMISSIS), amministratore dal 22 luglio 2008 della (OMISSIS) s.r.l. dichiarata fallita il (OMISSIS), si contesta, quanto al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di avere omesso di versare al curatore l’importo, pari a complessivi Euro 23.517,48, di cinque mensilita’ del canone di locazione di un immobile a lui versato dopo la sentenza dichiarativa di fallimento da altra societa’ conduttrice.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.c., comma 1, lettera b), la violazione dell’articolo 62 c.p., n. 6, laddove la Corte di appello non ha applicato l’attenuante comune del risarcimento del danno patrimoniale, nonche’ la mancanza, la contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione in ordine al diniego dell’applicazione di detta attenuante.
Il ricorrente evidenzia di essere stato condannato perche’ sul suo conto corrente era stato accreditato l’importo di alcune mensilita’ del canone di locazione di un locale commerciale appartenente alla fallita; la societa’ conduttrice aveva chiesto le coordinate bancarie di un conto sul quale versare i canoni di locazione e l’imputato aveva fornito quelle del proprio conto corrente personale, non potendo la societa’ aprire un nuovo conto perche’ protestata; i canoni erano stati accreditati sul conto dell’imputato anche dopo il fallimento.
In seguito, l’importo dei canoni accreditati era stato rimesso alla curatela fallimentare.
2.1.1. La Corte di appello ha negato l’applicazione della invocata attenuante affermando che la consegna dei canoni alla curatela era un atto dovuto per l’imputato e che l’avvenuta consegna della somma aveva gia’ indotto il Tribunale ad applicare le circostanze attenuanti generiche, che non trovavano giustificazione in ulteriori elementi.
Sostiene il ricorrente che il risarcimento del danno costituisce sempre un atto dovuto in relazione a qualsiasi reato, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e che l’argomento utilizzato dalla Corte di appello porterebbe ad escludere l’attenuante in relazione a tutti i reati; neppure rileva che la restituzione dei canoni sia avvenuta dopo oltre due anni, atteso che per l’articolo 62 c.p., n. 6 e’ sufficiente che essa intervenga prima del giudizio, come avvenuto nel caso di specie.
La circostanza che il Tribunale abbia applicato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell’avvenuto risarcimento del danno non impedisce l’applicazione della circostanza attenuante prevista dalla disposizione sopra citata, atteso che l’articolo 62-bis c.p. prevede una valutazione dei fatti indipendente dalle altre circostanze.
La restituzione della somma oggetto di distrazione puo’ essere presa in considerazione sia per applicare l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, sia per applicare le circostanze attenuanti generiche.
2.1.2. Inoltre, sostiene il ricorrente, la motivazione risulta carente e contraddittoria, laddove si afferma che non ricorrono elementi diversi dall’avvenuta restituzione delle somme per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che l’imputato si era sempre presentato, quando convocato dal curatore, ed aveva cooperato con gli organi della procedura fallimentare per ricostruire il patrimonio della fallita e consentire il reperimento delle scritture contabili. Tali elementi sarebbero stati del tutto trascurati.
Inoltre, risulta contraddittorio negare l’applicazione dell’attenuante dell’avvenuto risarcimento del danno quando si afferma esplicitamente che il danno e’ consistito esclusivamente nella distrazione della somma di Euro 23.517,48, corrispondente a quella restituita.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius previsto dall’articolo 597 c.p.p., evidenziando che la sentenza di primo grado aveva applicato per due delitti di bancarotta la pena di anni tre di reclusione, poi ridotta per le attenuanti generiche ad anni due, mentre la sentenza di secondo grado, pur avendo condannato l’imputato per un solo reato di bancarotta, era pervenuta alla stessa pena di anni due di reclusione, che era stata ulteriormente ridotta ad anno uno e mesi quattro di reclusione solo per effetto dell’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 219 c.p.p., comma 3.
La sentenza di appello ha, pertanto, condannato il (OMISSIS) per un solo reato di bancarotta ad una pena superiore a quella inflitta in primo grado, atteso che per due delitti il Tribunale aveva condannato il (OMISSIS) alla stessa pena di anni due di reclusione.
Sostiene il ricorrente che risulta, quindi, non rispettato il principio affermato da questa Corte di cassazione, secondo il quale viola il divieto di reformatio in peius la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per piu’ reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione per taluno di essi, non diminuisce l’entita’ della pena originariamente inflitta (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, Rossi, Rv. 273570).
3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha dedotto che la somma restituita dal ricorrente, prima dell’apertura del giudizio di primo grado, coincide esattamente con il pregiudizio che si assume patito dalla procedura e dal ceto creditorio, e lo ristora per intero, sia perche’ la somma restituita dal (OMISSIS) e’ identica a quella oggetto dell’ipotizzata distrazione e a quella riportata nel capo di imputazione, sia perche’ l’inesistenza di qualsiasi ulteriore pregiudizio patrimoniale (e comunque l’impossibilita’ di procedere ad una sua quantificazione) deriverebbero indiscutibilmente dalla mancata costituzione di parte civile della persona offesa.
Violazione del divieto di “reformatio in peius”
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
E’ ben vero che, sulla base dell’accertamento del fatto operato dalle due sentenze di merito, il (OMISSIS) ha integralmente risarcito il danno prima del giudizio e che pertanto sussiste l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6.
L’attenuante non puo’ essere negata sol perche’ il risarcimento del danno costituisce un comportamento dovuto.
Come correttamente osservato dal ricorrente, ogni reato obbliga il responsabile alle restituzioni ed al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 185 c.p. e articolo 2043 c.c. e tale argomento porterebbe a negare sempre e comunque detta attenuante.
Neppure rileva che le restituzioni siano avvenute solo dopo circa due anni dalla dichiarazione di fallimento, atteso che per l’applicazione dell’invocata attenuante e’ sufficiente che esse avvengano prima del giudizio.
Tuttavia, la medesima condotta non puo’ valere da sola ad integrare, sia l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, sia le circostanze attenuanti generiche.
Queste ultime sono state applicate dal Tribunale, come emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado, esclusivamente in virtu’ dell’avvenuto risarcimento del danno.
Anche nella sentenza di appello si afferma che, oltre alle intervenute restituzioni, non sono ravvisabili ulteriori elementi di fatto in grado di giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Le attenuanti previste dall’articolo 62-bis c.p. si applicano qualora ricorrano “altre circostanze diverse” da quelle tipiche gia’ previste dall’articolo 62 c.p. e ritenute dal giudice idonee a giustificare una diminuzione della pena.
Violazione del divieto di “reformatio in peius”
Benche’ il giudice di merito nell’esercizio del suo potere discrezionale concernente la concessione o il diniego delle attenuanti generiche possa attingere a qualsiasi elemento di valutazione, ancorche’ non esplicitamente contemplato nell’articolo 133 c.p., al fine di mitigare il rigore delle pene, tuttavia, qualora un determinato elemento della condotta sia stato preso in considerazione dal giudice in quanto circostanza attenuante tipica prevista dalla legge, non puo’, poi, lo stesso elemento giovare una seconda volta all’imputato sotto forma di attenuanti generiche, giacche’, altrimenti, si giungerebbe all’assurdo logico di ancorare ad un medesimo elemento di fatto non una ma due o piu’ determinazioni favorevoli all’imputato (Sez. 6, n. 10376 del 02/07/1992, Castiglia, Rv. 192109).
E’ ben vero che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di circostanze, che gli elementi costitutivi di una circostanza attenuante, comune o speciale, ben possono essere valutati anche ai fini del piu’ ampio giudizio che concerne il riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all’articolo 62-bis c.p. (Sez. 3, n. 10084 del 21/11/2019, dep. 2020, Solarino, Rv. 278535), ma cio’ puo’ appunto avvenire solo quando la medesima circostanza gia’ prevista dall’attenuante comune o speciale sia valutata insieme ad ulteriori elementi circostanziali o sotto un diverso profilo.
Si e’ affermato, a titolo esemplificativo, che l’eta’ del minore puo’ essere valutata al duplice fine di riconoscere l’attenuante della minore eta’ di cui all’articolo 98 c.p. e per fondare il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in cui il riferimento alla eta’ del minore non rileva in se’ ma in ragione degli elementi familiari ed ambientali che ne hanno influenzato la crescita nella fase (Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P, Rv. 278082).
D’altra parte si e’ affermato anche, in tema di evasione, che gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante della costituzione in carcere, o della spontanea presentazione alla polizia giudiziaria, non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiche’ cio’ condurrebbe a un’inammissibile ripetuta valorizzazione del medesimo elemento di giudizio (Sez. 6, n. 7514 del 21/01/2016, Cortese, Rv. 266103).
Parimenti, questa Corte di cassazione ha asserito che gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, articolo 8 convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della “dissociazione attuosa”), non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271099; Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, dep. 2013, Billizzi, Rv. 258136).
Violazione del divieto di “reformatio in peius”
Nel caso di specie, il Tribunale e la Corte di appello hanno ritenuto non applicabile l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, considerando erroneamente tardivo il risarcimento del danno.
La circostanza fattuale dell’avvenuto integrale e tempestivo risarcimento del danno deve, invece, essere riqualificata come circostanza attenuante comune di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, ma essa non puo’ valere a consentire l’applicazione anche delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 62-bis c.p., dovendo queste essere diverse da quelle gia’ contemplate dall’articolo 62 c.p. o comunque essere suscettibili di valutazione anche ad altri fini, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, essendo essa stata esclusa dai giudici del merito e non potendo tale valutazione essere effettuata in questa sede di legittimita’.
In sostanza i giudici del merito hanno erroneamente qualificato come circostanze attenuanti generiche un elemento fattuale che andava qualificato come attenuante comune ex articolo 62 c.p., n. 6.
La riqualificazione giuridica di detta circostanza puo’ essere operata in questa sede di legittimita’ senza che essa determini violazione del divieto di reformatio in peius.
Questa Corte di cassazione ha gia’ affermato che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che opera una diversa qualificazione giuridica di una circostanza aggravante gia’ ritenuta fattualmente sussistente dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 12612 del 09/12/2015, dep. 2016, Cesari, Rv. 266044, relativa a fattispecie in cui la corte di appello aveva riqualificato quale furto con destrezza, ai sensi dell’articolo 625 c.p., comma 4, la condotta dell’imputato che aveva approfittato di un momentaneo allontanamento della persona offesa, condotta che il giudice di primo grado aveva ritenuto integrare l’aggravante del mezzo fraudolento, ai sensi dell’articolo 625 c.p., comma 2).
Analoghe considerazioni valgono laddove la riqualificazione giuridica abbia ad oggetto una circostanza attenuante gia’ ritenuta sussistente dal giudice a quo e la pena resti immutata.
2. Anche il secondo motivo di ricorso e’ infondato.
Questa Corte di cassazione ha gia’ affermato che “la continuazione fallimentare si risolve nella contestazione e nel riconoscimento della circostanza aggravante prevista dalla L.Fall., articolo 219, comma 2, n. 1, che rientra, come tale, nel giudizio di bilanciamento dell’articolo 69 c.p., cosi’ che, quando la stessa sia stata giudicata subvalente (come nell’odierno caso concreto) rispetto alle attenuanti, non esercita alcun effetto sulla misura della pena, con la conseguenza che, in riferimento ai fatti di bancarotta per i quali l’imputato e’ stato prosciolto, non e’ stato applicato alcun segmento di pena che possa essere eliminato (si veda, a sostanziale conferma, la pronuncia Sez. 5, n. 44088 del 09/05/2019, Dzemaili, Rv. 277845 che, pur avendo affermato che occorre diminuire anche la pena illegale in caso di assoluzione per le ulteriori condotte contestate, precisa, pero’, che dalle medesime erano derivati degli aumenti di pena che dovevano essere eliminati)” (Sez. 5, n. 34303 del 07/10/2020, Moroni, Rv. 279974).
In applicazione del principio sopra esposto, il motivo di ricorso deve essere rigettato.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Qualificate le attenuanti generiche nell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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