Trascrizioni in sede di redazione della relativa nota si deve menzionare non soltanto il trasferimento del diritto di proprietà ma anche la costituzione del diritto di servitù

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12551.

Trascrizioni in sede di redazione della relativa nota si deve menzionare non soltanto il trasferimento del diritto di proprietà ma anche la costituzione del diritto di servitù

In tema di trascrizione, qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione (o clausola), costitutiva di un diritto di servitù in favore di altri immobili di proprietà del venditore ed a carico del fondo alienato è necessario, in sede di redazione della relativa nota, menzionare non soltanto il trasferimento del diritto di proprietà, ma anche la costituzione del diritto di servitù, poiché, in assenza di tale ultima indicazione, il titolo costitutivo del diritto reale limitato, non potendo legittimamente dirsi trascritto, non sarà opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente, salvo il caso in cui la servitù non risulti espressamente menzionata e riconosciuta in quest’ultimo titolo di acquisto.

Ordinanza|| n. 12551. Trascrizioni in sede di redazione della relativa nota si deve menzionare non soltanto il trasferimento del diritto di proprietà ma anche la costituzione del diritto di servitù

Data udienza  17 aprile 2023

Integrale

Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DEMOLIZIONE

 

 

 

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