Il nuovo testo dell’articolo 625 bis c.p.p. prevede due istituti distinti: uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzo di emenda del testo grafico; l’altro (il ricorso per correzione di errori di fatto) costituisce una vera e propria impugnazione, dovendosi qualificare come errore di fatto che legittima il ricorso avverso sentenze...
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 luglio 2015, n. 32534. L’errata interpretazione da parte della Corte di cassazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (nella specie essendo intervenuta rivalutazione delle prove orali senza il riesame dei testi davanti alla Corte d’appello, che aveva affermato la colpevolezza dell’imputato), non rientra tra le ipotesi per le quali è esperibile il rimedio del c.d. ricorso straordinario per errore materiale o di fatto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 luglio 2015, n. 32534 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente Dott. CARCANO Domenico – Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. BASSI...
Corte di Cassazione, S.U.P., sentenza 27 luglio 2015, n. 32744. E’inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria. Il ricorso straordinario per errore di fatto in tema di prescrizione del reato è ammissibile limitatamente a situazioni decisorie indotte dalla “esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco” (ad esempio nel semplice calcolo aritmetico dei periodi di sospensione del corso della prescrizione verificatisi nel giudizio di merito), senza estensione ai casi di pretesi errori sulla causa estintiva derivanti da una qualsiasi valutazione giuridica o dalle inferenze di un fatto processuale. L’apprezzamento degli effetti temporali, dinamici e sequenziali di una causa sospensiva o interruttiva della prescrizione (ex artt. 159. 160, 161 cod. pen.) implica, quasi per definizione, un tipico atto valutativo e un connesso giudizio. Un vero e proprio giudizio di valore, quindi, che può ben essere opinabile o perfino erroneo, ma che è del tutto incompatibile con i possibili errori percettivi su fatti determinati, sostanziali o processuali, cui è destinato a porre rimedio il mezzo straordinario di impugnazione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen..
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P SENTENZA 27 luglio 2015, n.32744 Ritenuto in fatto Nell’ambito di un procedimento cumulativo concernente la costituzione di un sodalizio criminoso dedito alla consumazione di una pluralità di reati contro la pubblica amministrazione (turbata libertà degli incanti, corruzione propria, falsità ideologica in atti pubblici), incentrati sulla aggiudicazione di gare per l’appalto...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 agosto 2014, n. 36192. Il rimedio del ricorso straordinario si estende anche all'ipotesi di mancata citazione nel giudizio di cassazione dell'avvocato regolarmente nominato in carcere dal suo assistito
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 agosto 2014, n. 36192 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GARRIBBA Tito – Presidente Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. BASSI Alessandra...