Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 23 luglio 2015, n. 32534

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. CARCANO Domenico – Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 31583/2014 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 14/01/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO.

RITENUTO IN FATTO

1. A mezzo del difensore e procuratore speciale, (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario ex articolo 625 bis c.p.p., avverso la sentenza di questa Corte, sezione seconda, n. 4383 del 14-30.1.15, enunciando motivi di: mancata assistenza di difensore, posto che l’avv. (OMISSIS) (che ora sottoscrive il ricorso straordinario) “era stato sospeso dal 13.3.2014 al 12 marzo 2015”, sicche’ egli sarebbe rimasto privo di difesa tecnica; la Corte di cassazione avrebbe male interpretato la sentenza Cedu “Moldoveanu”, nella specie essendo intervenuta rivalutazione delle prove orale senza il riesame dei testi davanti alla Corte d’appello, che aveva affermato la colpevolezza dell’imputato, assolto invece in primo grado; erroneamente la sentenza aveva infine ignorato la prescrizione intervenuta dopo la deliberazione della sentenza d’appello per numerosi reati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso e’ inammissibile e cio’ va dichiarato d’ufficio ex articolo 625 bis c.p.p., comma 4, prima parte.

Il primo motivo e’ a giudizio del Collegio inammissibile perche’ formulato in termini generici. Nell’interesse dell’imputato era stato proposto rituale ricorso, esaminato dalla Corte. Tenuto conto della non necessita’ della presenza di un difensore nell’udienza e quindi di un contraddittorio orale davanti a questa Corte (ex articolo 614 c.p.p., comma 2), la mera affermazione della sospensione del difensore risulta allo stato solo doglianza strutturalmente assertiva, nulla avendo dedotto l’avv. (OMISSIS) sulla sua sospensione dall’albo professionale anteriormente alla comunicazione dell’avviso dell’udienza e, per cio’ stesso, sulla ipotizzata irritualita’ della relativa notificazione e sulle determinazioni dell’imputato da lui assistito e reso edotto dell’evento sospensivo professionale.

Il secondo motivo e’ generico e al tempo stesso diverso da quelli consentiti: posto che la sentenza 4383/2015 ha espressamente argomentato sul punto, si tratterebbe gia’ nella stessa prospettazione dell’odierno ricorrente di errore di diritto e non di fatto, estraneo all’ambito eccezionale di operativita’ dell’istituto ex articolo 625 bis c.p.p.; ma la Corte di cassazione aveva pure in realta’ spiegato che anche il primo Giudice aveva messo in discussione non l’attendibilita’ dei testi, bensi’ la configurabilita’ degli artifici e raggiri, invece affermati dalla Corte distrettuale: si trattava pertanto di contesto del tutto estraneo all’ambito interessato dalla nota giurisprudenza Cedu; il ricorrente non si confronta con tale essenziale punto.

Il terzo motivo e’ manifestamente infondato. E’ il ricorrente ad ignorare, non confrontando, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui l’inammissibilita’ originaria del ricorso impedisce la efficace costituzione del rapporto processuale di impugnazione, rendendo irrilevanti gli effetti del decorso del tempo dopo la deliberazione d’appello. E la sentenza 4383/15 aveva dichiarato l’inammissibilita’ originaria dei motivi del ricorso (OMISSIS).

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000, equa al caso, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 (duemila) in favore della cassa delle ammende.

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