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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 30 gennaio 2015, n. 1765. I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza – e dunque a fortiori se sorti a seguito dell'essenziale attività dell'attestatore rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, legge fallimentare, come modificato dal D.lgs . n. 5 del 2006.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 30 gennaio 2015, n. 1765 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. BERNABAI Renato – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott....