Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 agosto 2015, n. 35765 Ritenuto in fatto 1. II Tribunale di Nuoro in funzione di Giudice dei Riesame, con ordinanza dei 6 marzo 2015, ha rigettato l’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sequestro preventivo dei locali sede...
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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 26 agosto 2015, n. 35724. L’impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dall’articolo 161 cod.proc.pen., comma 4 e articolo 157 cod.proc.pen., comma 8 bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato, al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l’obbligo, ex articolo 161 cod.proc.pen., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 agosto 2015, n. 35724 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 21 febbraio 2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi del 15 giugno 2011, con la quale L.A. era stato condannato per il delitto di...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 luglio 2015, n. 33560. La tutela accordata dalla legge alla riservatezza, poi, non è assoluta e cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività e del patrimonio e, in specie, alle esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale, essendosi affermato come tali esigenze possono essere conseguite anche attraverso le videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro al fine di esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale, in quanto il divieto posto dallo Statuto dei Lavoratori riguarda il diritto alla riservatezza dei lavoratori e non si estende sino ad impedire i controlli difensivi dei patrimonio aziendale; inoltre, nella specie si trattava di telecamere situate in luogo frequentato da una molteplicità di persone, i fedeli della chiesa, e pertanto oggettivamente visibili da più persone, sicché non vi era alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistevano le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla “privacy” ad esse connessi. In tale ipotesi, il diritto alla riservatezza non è tutelabile in via assoluta per la semplice ed intuitiva ragione che, poiché il comportamento tenuto da chi invoca il diritto alla riservatezza, è percettibile da chiunque si trovi in un luogo frequentato da più persone, viene meno la ragione della tutela dei luoghi stessi, pur se di proprietà privata e pur costituendo domicilio
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 29 luglio 2015, n. 33560 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 17 aprile 2014, ha sostanzialmente confermato, rimodulando la pena per l’esclusione della contestata aggravante di cui all’articolo 61 n. 5 cod.pen., la sentenza del Tribunale di Genova del 18...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 luglio 2015, n. 29859. E’ configurabile il delitto di “stalking” quando, come previsto dall’articolo 612 bis cod.pen., comma 1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia. Trattasi, in tutta evidenza, di un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è, dunque, idonea ad integrarlo, dovendosi, in particolare, intendere per alterazione delle proprie abitudini di vita, ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima, come nel caso in esame, dalla condotta persecutoria altrui (quali danneggiamenti e atti idonei a provocare lesioni), finalizzato ad evitare l’ingerenza nella propria vita privata del molestatore
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 10 luglio 2015, n. 29859 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 31 ottobre 2014, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia dell’11 aprile 2014 che aveva condannato N.Y. per il delitto di atti persecutori in danno dell’ex compagna e madre...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 4 dicembre 2014, n. 50975. Il pagamento di tutti i debiti, o la condotta restitutoria da parte dell'imprenditore che abbia distratto risorse aziendali, fa cadere il reato di bancarotta fraudolenta unicamente se avvenuti prima della dichiarazione di fallimento
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 4 dicembre 2014, n. 50975 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente Dott. SABEONE G. – rel. Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere Dott. DEMARCHI...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 novembre 2014, n. 48734. In tema di delitto di furto è da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali. Nella specie, il furto è stato commesso all'interno di un edificio scolastico e, quindi, senza dubbio all'interno di un edificio destinato ad un'attività di pubblico interesse, quale l'istruzione degli allievi, ma del pari è indubitabile come nel suddetto edificio si rinvengano, altresì, siti o locali nei quali i soggetti frequentanti la scuola si trattengano, in modo transitorio o cogente, per lo svolgimento di atti della loro vita privata (spogliatoi, cortili e sale di ricreazione).
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 novembre 2014, n. 48734 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza dei 9 ottobre 2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 novembre 2012 con la quale G.S. era stato condannato per il delitto di furto in un istituto...