cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 4 dicembre 2014, n. 50975

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. SABEONE G. – rel. Consigliere
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 506/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 18/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 18 maggio 2012, ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello, per genericita’ del motivo, proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 6 luglio 2007 che lo aveva condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge per essere, al contrario, l’impugnazione pienamente ammissibile, ai sensi dell’articolo 581 c.p.p. nonche’ per l’intervenuta sentenza di revoca del fallimento che avrebbe dovuto condurre al proscioglimento dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ meritevole di accoglimento.
2. Questa Corte, infatti, affrontando la problematica della identificazione dei requisiti minimi che l’atto di impugnazione deve presentare per superare il preliminare scrutinio di ammissibilita’, e segnatamente del tasso di determinatezza dei motivi, a tal fine, necessario, ha avuto modo di evidenziare che la verifica deve essere volta ad accertare la presenza, in concreto, dei connotati della “chiarezza” e “specificita’”, in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa, il cui rispetto quei criteri mirano a presidiare, si’ che la “forma dell’impugnazione” ne soddisfi anche la “sostanza”.
In tale prospettiva e’ stato opportunamente precisato che la valutazione del contenuto dell’atto di impugnazione non puo’ prescindere dalla considerazione che, da un lato, esso debba perimetrare l’esatto tema devoluto, cosi’ da permettere al Giudice ad quem di individuare il contenuto e la ratio essendi dei rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato; dall’altro, e di riflesso, debba essere tale da consentire agli eventuali “controinteressati” di adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in ipotesi per essi favorevole (v. Cass. Sez. 4, 30 settembre 2008 n. 40243).
In fatto, questa volta, la mera lettura dell’atto d’impugnazione oggetto del presente giudizio di legittimita’ permette di chiarire immediatamente, con cio’ determinando il giudizio d’ammissibilita’, come l’appellante abbia, sia pur succintamente, indicato i motivi di doglianza da proporre per ottenere la riforma della sentenza del primo grado.
In primis, quanto alla ascritta bancarotta fraudolenta documentale si fa riferimento ad una denuncia di smarrimento dei documenti contabili e alla mancata sussistenza dell’elemento soggettivo.
Si contesta, inoltre, l’entita’ della pena e si chiede la concessione delle attenuanti generiche.
3. Quanto al secondo motivo, occorre, comunque, rammentare con riferimento all’incidenza di una pronuncia giurisdizionale, modificativa della dichiarazione di fallimento, la pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale e’ irrilevante che un fallimento sia stato chiuso per mancanza sopravvenuta del passivo, per essere stati pagati i debiti (v. L.F., ex articolo 118, n. 2), in quanto tale fatto non esclude la legittimita’ e l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento e non fa venir meno obbiettivamente il reato di bancarotta documentale fraudolenta, sul quale incide solo la revoca del fallimento, pronunciabile L.F., ex articolo 19, (a seguito di opposizione) nel caso di insussistenza dello stato di insolvenza al momento della dichiarazione di fallimento; infatti, il pagamento dei debiti della societa’ fallita e’ un post factum rispetto alla dichiarazione di fallimento (v. Cass. Sez. 5, 25 marzo 2010 n. 21872).
Il che vuoi dire, con riferimento al presente giudizio, che il Giudice di rinvio dovra’ affrontare il problema della citata sentenza della Corte di Appello di Salerno Sezione Civile n. 113/10 che ha dichiarato la nullita’ della sentenza dichiarativa del fallimento dell’odierno ricorrente per accertare la sua incidenza, secondo i principi di diritto dianzi indicati, sulle fattispecie penalmente rilevanti ascritte al ricorrente.
4. Il ricorso va, in definitiva, accolto con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per il giudizio.

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