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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 marzo 2015, n. 12192. Il numero rilevante delle banconote è insufficiente, da solo, a configurare il reato di cui all'art. 453 cod. pen. – che esige il previo concerto, anche mediato, con colui che ha eseguito la falsificazione – in luogo di quello di cui all'art. 455 cod. pen. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) per l'integrazione del quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto- poiché ad integrare il primo sono necessari più indizi sintomatici del concerto, quali, ad esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture, mentre gli elementi valorizzati in sentenza – identità del numero di serie di molte banconote e modalità della loro detenzione (conservate senza spenderle)- non sono decisivi perché compatibili anche con l'assenza di concerto con il falsificatore

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 marzo 2015, n. 12192 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 22-11-2013 la Corte d’Appello di Napoli confermava l’affermazione di responsabilità di B.A.R. per il reato di cui all’art. 453 cod. pen. (banconote contraffatte da 20 e 50 euro per il valore nominale di 7950 euro),...